Decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-191, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 o un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei titolari.
Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/10732, che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.
Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/20143 che stabilisce norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati a seguito della somministrazione di dosi di richiamo di un vaccino anti COVID-19.
Come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione4, un periodo standard di accettazione di 270 giorni dovrebbe applicarsi ai certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, che si tratti di un ciclo primario monodose, di un ciclo primario di due dosi o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, di un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Non dovrebbe invece essere stabilito alcun periodo di accettazione per i certificati comprovanti la somministrazione di dosi di richiamo o di dosi addizionali destinate a proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. I riferimenti alle dosi di richiamo contenuti nel presente regolamento dovrebbero essere intesi come comprendenti anche tali dosi addizionali.
Per poter distinguere, in tutti i casi, tra i certificati rilasciati sulla base del completamento del ciclo di vaccinazione primario e quelli rilasciati sulla base della somministrazione di una dose di richiamo, è opportuno adeguare le norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953.
Gli Stati membri dovrebbero rilasciare nuovamente i certificati che seguono norme diverse per quanto riguarda la codifica delle dosi di richiamo, al fine di evitare che ad essi sia applicato il periodo standard di accettazione di 270 giorni.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1073.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 dicembre 2021.
Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen