Decisione di esecuzione (UE) 2022/142 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni concernenti il volume di produzione e rettifica tale decisione di esecuzione [notificata con il numero C(2022) 451] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione2 stabilisce il formato e la frequenza della comunicazione annuale dei dati sulle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti.
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati relativi al volume di produzione di ciascun impianto interessato per quanto riguarda i settori per i quali la Commissione ha stabilito unità e parametri ai fini della comunicazione.
Al fine di migliorare l’efficacia del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) in quanto fonte esaustiva di informazioni ambientali e l’uso dei dati comunicati per l’analisi comparativa delle prestazioni ambientali dei complessi industriali, occorre rendere obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al volume di produzione per ciascun impianto interessato e, di conseguenza, fissare le unità e i parametri da utilizzare per tale comunicazione, con indicazioni più precise circa il formato da utilizzare per la comunicazione del volume di produzione.
È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire ai gestori degli impianti interessati e alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le misure necessarie per la comunicazione dei dati relativi al volume di produzione secondo il nuovo formato. L’obbligo di comunicare tali dati dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dall’anno di riferimento 2023.
Le note (9) e (10) in calce alla tabella di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 rimandano alla nota (7) della tabella di tale allegato, che riguarda la natura obbligatoria e la data di applicazione della comunicazione del volume di produzione, mentre avrebbero dovuto rinviare alla nota (8) della tabella di tale allegato, che riguarda la pubblicazione dei punti di dati individuali.
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741.
Questi sforzi contribuiscono alla dimensione prospettica del quadro di monitoraggio dell’inquinamento zero nell’ambito del piano d’azione dell’UE «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo»3, aiutando così ad anticipare le sfide politiche e a individuare le soluzioni più efficaci e preventive.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741
All’articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo. A titolo di deroga le informazioni amministrative di cui ai punti 2.12, 2.13 e 2.14 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.».
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741
Nell’allegato, nel testo delle note (9) e (10) in calce alla tabella, «7» è sostituito da «8».
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2022 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione