Decisione di esecuzione (UE) 2022/181 della Commissione del 9 febbraio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda alcuni movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici soggetti a misure nazionali e il relativo allegato I per quanto riguarda lo stato sanitario dell’Irlanda nei confronti dell’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,
La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione2 stabilisce gli elenchi degli Stati membri, e zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie.
Più in particolare, l’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 stabilisce le condizioni alle quali i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a tali malattie sono possibili tra gli Stati membri, o zone di essi, compreso l’obbligo che tali animali provengano da uno Stato membro, o da una zona di esso, dichiarato indenne da tali malattie.
Tuttavia le norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)3 e l’esperienza pratica indicano che non è sempre necessario, dal punto di vista della salute animale, che gli animali acquatici vivi e i relativi gameti provengano da una zona indenne da malattie, se sono destinati a una zona già indenne da malattie o soggetta a un programma di eradicazione. In alcuni casi e per determinate malattie, la quarantena degli animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma del regolamento delelgato (UE) 2020/691 della Commissione4, la disinfezione delle uova o la detenzione di animali acquatici in acqua avente una determinata salinità alle condizioni prescritte possono essere adeguate per ridurre il rischio di malattia.
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per tenere conto di tali misure di riduzione dei rischi, al fine di agevolare gli scambi sicuri di tali prodotti.
Inoltre l’Irlanda ha chiesto alla Commissione di sopprimere il «Compartimento 5: baia di Bertraghboy e baia di Galway» dall’elenco dei compartimenti indenni da Ostreid herpesvirus-1 μνar (OsHV-1 μνar) in Irlanda e di modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. Tale richiesta è stata presentata per motivi commerciali, anziché a seguito di un focolaio di malattia.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 è così modificata:
1. l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione 1. I movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali: a) provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e b) sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione5, che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili se: a) in caso di animali acquatici selvatici, tali animali sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione6; b) in caso di Stati membri, o zone di essi, soggetti a misure nazionali contro l’infezione da Gyrodactylus salaris: i) immediatamente prima del movimento gli animali acquatici sono stati detenuti alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 2, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)7; ii) le uova di pesce sono state disinfettate e successivamente conservate alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 3, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE.
2. Nell’allegato I, nella riga relativa all’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar), la voce relativa all’Irlanda è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen