Decisione (UE) 2022/393 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della 65a sessione della commissione Stupefacenti in merito all’aggiunta di tre sostanze all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 90/611/CEE1 del Consiglio ed è entrata in vigore l’11 novembre 1990.
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
Nel corso della sua 65a sessione che si terrà a Vienna dal 14 al 18 marzo 2022, la commissione Stupefacenti deciderà in merito all’aggiunta di tre nuove sostanze nella tabella I della convenzione.
Secondo la valutazione dell’organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (International Narcotics Control Board), tre sostanze, ossia 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl, sono frequentemente usate per la fabbricazione illecita di fentanyl e sono altamente idonee alla fabbricazione illecita di fentanyl e diversi analoghi del fentanyl, che sono oppioidi sintetici estremamente potenti. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl provochino gravi problemi sociali e di salute pubblica. Si giustifica pertanto il collocamento di 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl. sotto il controllo internazionale.
Il 2 febbraio 2022 l’International Narcotics Control Board ha raccomandato che la commissione Stupefacenti aggiunga le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione.
La fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale in taluni Stati membri.
La decisione in merito all’aggiunta di sostanze nella tabella I della Convenzione rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. L’Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, di cui fanno parte 12 Stati membri dell’Unione dotati di diritto di voto.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione di detta Commissione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell’UE, in particolare il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio3.
È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione.
È opportuno che la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti sia a favore dell’aggiunta delle sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 65a sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022 è di aggiungere alla tabella I della convenzione le sostanze seguenti:
a) 4-AP;
b) 1-boc-4-AP; e
c) norfentanyl.
Art. 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente G. Darmanin