diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2022/523 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 per quanto riguarda le spese di riscossione e i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie tradizionali e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

Nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione2 alcuni dei modelli utilizzati dagli Stati membri per comunicare le informazioni alla Commissione devono essere aggiornati e migliorati per tener conto dell’esperienza nell’impiego di tali modelli acquisita negli ultimi anni. A tal fine, i modelli che figurano negli allegati I, II, III e V di tale decisione di esecuzione, utilizzati per la trasmissione degli estratti della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, e per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento, dovrebbero essere sostituiti da nuovi modelli.

La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio3 ha introdotto un’aliquota di trattenuta del 25 % per coprire le spese relative alla riscossione delle risorse proprie «tradizionali». È pertanto necessario tenere conto di tale aliquota di trattenuta nei modelli utilizzati dagli Stati membri per la trasmissione degli estratti mensili della contabilità «A» di cui agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194. I modelli di cui agli allegati I e II di tale decisione di esecuzione dovrebbero inoltre indicare chiaramente le diverse aliquote da applicare, a seconda della data di scadenza in cui l’importo deve essere messo a disposizione del bilancio dell’Unione.

A seguito dello stato avanzato della graduale eliminazione dei contributi «zucchero» a norma dell’articolo 124 del regolamento (UE) n. 1308/20134, è possibile semplificare i modelli di cui agli allegati I e III della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 raggruppando tutte le sottocategorie di tali contributi.

La comunicazione dell’allegato V di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe comprendere tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi che hanno impedito agli Stati membri interessati di mettere a disposizione gli importi considerati o dichiarati irrecuperabili superiori a 100000 EUR e le misure adottate da questi ultimi per garantirne il recupero. Tuttavia succede talvolta che le comunicazioni trasmesse a norma della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 non siano compilate correttamente o non siano coerenti con altre informazioni disponibili e in tal caso risulta necessario inviare agli Stati membri interessati richieste di informazioni supplementari. È quindi opportuno aggiungere vari chiarimenti nei moduli esistenti, ad esempio in merito agli importi delle rettifiche riportate a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e indicazioni relative agli strumenti giuridici utilizzati come base per il recupero forzato ai sensi del diritto nazionale.

Al fine di lasciare agli Stati membri tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche introdotte nei modelli di cui agli allegati I, II e III della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194, è opportuno differire la data di applicazione di tali modifiche.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 3 è soppresso;

  2. 2) gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

  3. 3) l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen