Decisione di esecuzione (UE) 2022/937 della Commissione del 16 giugno 2022 che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire misure speciali di controllo delle malattie nell’ambito del controllo dei focolai delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, quando le misure di controllo delle malattie già adottate sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2 classifica l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) come malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
La decisione 2006/563/CE della Commissione3 definisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui venga individuata l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) causata dal virus A, sottotipo H5 e sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuroaminidasi N1 (H5N1) negli uccelli selvatici. La base giuridica di tale decisione comprende l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE del Consiglio4 e l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio5. Tali direttive sono state abrogate il 14 dicembre 2019 con regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio6. L’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede tuttavia che l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021.
Inoltre le misure di cui alla decisione 2006/563/CE sono inadatte all’attuale situazione epidemiologica.
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/563/CE.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2006/563/CE è abrogata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen