diritto.io

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 2,

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprendenti norme per l'organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento. L'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione2 e tali modifiche si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si dovrebbero applicare solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Le malattie elencate richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 e vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente. Tali misure comprendono responsabilità e obblighi di base, quali la comunicazione e la notifica del rilevamento o del sospetto di una malattia elencata e i programmi di eradicazione, nonché misure di sorveglianza ed eradicazione specifiche per ciascuna malattia, approfondite e applicabili in tutta l'Unione, e misure relative agli spostamenti di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e al loro ingresso nell'Unione.

L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e l'allegato IV del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono alcuni criteri per la redazione di un elenco di specifiche specie o gruppi di specie soggetti alle norme di prevenzione e controllo delle malattie previste da tale regolamento nonché i metodi di applicazione delle norme di prevenzione e controllo alle malattie elencate.

La Commissione, con l'assistenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e avvalendosi delle conoscenze scientifiche fornite dai laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali, ha effettuato una valutazione sistematica delle malattie elencate che richiedono un intervento dell'Unione. Essa ha tenuto conto anche delle informazioni messe a disposizione dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.

La valutazione sistematica della Commissione ha inoltre preso in considerazione vari fattori, come le specie ricettive a determinate malattie elencate, i ricettacoli e i vettori della malattia, il fatto che la malattia elencata sia attualmente presente o meno nell'Unione e le sue modalità di trasmissione tra gli animali e dagli animali all'uomo, come pure il suo potenziale impatto sulla salute umana e animale, compresi i tassi di morbilità e mortalità. La valutazione sistematica ha preso in considerazione anche l'impatto più ampio di tali malattie elencate, come i loro effetti sull'economia, la società, il benessere degli animali, l'ambiente e la biodiversità.

Ai fini della valutazione sistematica, l'EFSA ha fornito pareri scientifici sulle seguenti malattie: infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis3, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)4, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)5, carbonchio ematico6, surra (Trypanosoma evansi)7, malattia da virus Ebola8, paratubercolosi9, encefalite giapponese10, febbre del Nilo occidentale11, infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)12, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva13, diarrea virale bovina14, campilobatteriosi genitale bovina15, tricomoniasi16, leucosi bovina enzootica17, pleuropolmonite contagiosa caprina18, epididimite ovina (Brucella ovis)19, encefalomielite equina venezuelana20, encefalomielite equina (orientale e occidentale)21, infezione da virus della malattia di Aujeszky22, infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini23, micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis)24, infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae25, infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità26, infestazione da Varroa spp. (varroasi)27, infezione da Batrachochytrium salamandrivorans28 e malattia da virus erpetico della carpa Koi29, in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, e all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/429, e ha seguito il metodo illustrato nel suo parere scientifico adottato il 5 aprile 2017 sul metodo ad hoc per la valutazione dell'elencazione e della classificazione delle malattie animali nel quadro della normativa in materia di sanità animale30.

Poiché il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. (1) «malattia di categoria A»: malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429;

  2. (2) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

  3. (3) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;

  4. (4) «malattia di categoria D»: malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429;

  5. (5) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 2

Le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker