diritto.io

Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio del 12 luglio 2022 relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea1,

vista la relazione della Banca centrale europea2,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l’euro4,

La terza fase dell’Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l’Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l’adozione dell’euro il 1o gennaio 19995.

Con decisione 2000/427/CE6 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2001. Con decisione 2006/495/CE7 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2007. Con decisioni 2007/503/CE8 e 2007/504/CE9 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE10 il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2010/416/UE11 il Consiglio ha deciso che l’Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2013/387/UE12 il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2014/509/UE13 il Consiglio ha deciso che la Lituania soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro.

A norma del punto 1 del protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

A norma della decisione 98/317/CE la Svezia è uno Stato membro con deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 200314, la Repubblica ceca, la Lituania, l’Ungheria e la Polonia sono Stati membri oggetto ciascuno di una deroga ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 200515, la Bulgaria e la Romania sono Stati membri oggetto ciascuno di una deroga ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 201216, la Croazia è uno Stato membro con deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE.

La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1o luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con la risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria17. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell’accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria18.

La procedura per l’abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell’articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE.

La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Croazia con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE.

A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato al TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato utilizzato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d’inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2022, il valore di riferimento dell’inflazione è stato calcolato al 4,9 %, con Francia, Finlandia e Grecia che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d’inflazione rispettivamente al 3,2 %, al 3,3 % e al 3,6 %. Si ritiene giustificabile escludere dall’elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d’inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati negli anni 2004, 2010, 2013, 2014 e 2016. Nell'aprile 2022 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi di Malta e del Portogallo era rispettivamente pari al 2,1 % e al 2,6 % e quello della zona euro al 4,4 %. Attualmente si ritiene giustificabile escludere Malta e il Portogallo dall’elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati. Per il calcolo del valore di riferimento Malta e il Portogallo sono sostituiti dalla Finlandia e dalla Grecia, vale a dire gli Stati membri con i tassi d’inflazione medi più bassi immediatamente seguenti.

A norma dell’articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro. Dal 1o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 18 maggio 2022.

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso medio d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell’arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Il criterio utilizzato per valutare la convergenza dei tassi d’interesse era quello dei tassi d’interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi d’interesse a lungo termine in Francia (0,3 %), Finlandia (0,2 %) e Grecia (1,4 %) e ammontava, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2022, al 2,6 %.

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono stati forniti dalla Commissione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1o aprile 2022, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio20.

Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Croazia nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che la legislazione nazionale croata, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 del trattato e con lo statuto del SEBC e della BCE.

Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Croazia nell’adempimento dei propri obblighi in merito alla realizzazione dell’unione economica e monetaria, si conclude che, per quanto riguarda il rispetto da parte della Croazia dei criteri di convergenza indicati nell’articolo 140, paragrafo 1, TFUE: il tasso medio d’inflazione della Croazia nei dodici mesi fino ad aprile 2022 è stato pari al 4,7 %, ossia inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi; la Croazia non è oggetto di una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo; la Croazia fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 10 luglio 2020. Nei due anni precedenti la valutazione, il tasso di cambio della kuna (HRK) non ha subito gravi tensioni e la Croazia non ha svalutato di propria iniziativa la parità centrale bilaterale della kuna nei confronti dell’euro, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2022 il tasso d’interesse a lungo termine in Croazia è stato, in media, pari allo 0,8 %, ossia ben inferiore al valore di riferimento.

Alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro. La deroga di cui all’articolo 5 dell’atto di adesione del 2012 è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2023.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura