Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (Versione codificata)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere della Banca centrale europea2,
Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 maggio 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea3, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità [adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità — «SEC 95»]5. Sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC 95. Tali definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni. Qualsiasi revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato.
In base al SEC 95, i flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) devono essere classificati nelle operazioni finanziarie e richiedono un trattamento specifico per i dati trasmessi nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.
La definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC 95.
Nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito. Pertanto, è necessario che gli strumenti finanziari derivati non siano inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.
Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all’articolo 104 del trattato.
Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell’evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri. Le spese per interessi sono intrinsecamente connesse col debito pubblico. Il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all’interno delle amministrazioni pubbliche. È opportuno rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi. La metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali.
Ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura.
In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, come specificato nella decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie6. L’applicazione della raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, da parte delle autorità statistiche nazionali e comunitarie dovrebbe potenziare il principio di indipendenza professionale, adeguatezza delle risorse e qualità dei dati statistici.
Eurostat è responsabile, per conto della Commissione, di valutare la qualità dei dati e di fornire i dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, secondo la decisione 97/281/CE della Commissione.
È opportuno istituire un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95.
Occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell’ammontare del debito.
A norma dell’articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, è necessario che la Commissione tenga conto di tutti i fattori significativi. La Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Definizioni
Art. 1
1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito «SEC 2010»). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 2010.
2.
Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), suddiviso nei sottosettori «amministrazioni centrali» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) e «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 2010.
L’esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.
3. Per «disavanzo (o avanzo) pubblico» si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto (B.9) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quale definito nel SEC 2010. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (D.41) quali definiti nel SEC 2010.
4. Per «investimenti pubblici» si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quali definiti nel SEC 2010.
5.
Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell’anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13).
Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 2010.
Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell’anno è il valore facciale.
Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell’incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell’anno.
Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.
Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.
Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.
6. «Prodotto interno lordo» è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 2010.
Art. 2
1. Le «cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico» per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.
2. Per «cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico» si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.
Art. 2 bis
Per «accesso» si intende che, allorché richiesti, i documenti e le altre informazioni pertinenti devono essere trasmessi immediatamente o quanto prima possibile in funzione del tempo necessario per raccogliere le informazioni richieste.
Capo II. Norme e campo d’applicazione relativi alla comunicazione
Art. 3
1.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due volte l’anno, la prima entro il 1o aprile dell’anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o ottobre dell’anno n, l’ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.
2. Anteriormente al 1o aprile dell’anno n gli Stati membri:
a) comunicano alla Commissione (Eurostat) il disavanzo pubblico previsto per l’anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l’anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4;
b) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati di previsione per l’anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311;
c) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314;
d) comunicano alla Commissione (Eurostat) l’ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4;
e) forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat), per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell’ammontare del debito pubblico per sottosettore.
3. Anteriormente al 1o ottobre dell’anno n gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) il loro:
a) disavanzo pubblico previsto aggiornato per l’anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c);
b) ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera e).
4.
Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.
Le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l’anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.
Qualora l’anno finanziario sia diverso dall’anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.
Art. 4
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) secondo le modalità indicate dall’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi (consolidati).
Art. 5
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l’anno n e l’importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall’articolo 3, paragrafo 1.
Art. 6
1. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili.
2. Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate e adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento.
Art. 7
Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma degli articoli da 3 a 6.
Capo III. Qualità dei dati
Art. 8
1. La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 2010 («conti pubblici»). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione.
2.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee7, relative al segreto statistico.
Le «informazioni statistiche» di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono:
a) dati provenienti dalla contabilità nazionale;
b) inventari;
c) tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;
d) questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.
Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (in prosieguo «CMFB»).
3. La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.
Art. 9
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti.
2. Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del CMFB.
3. Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.
4. Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.
5. Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’articolo 11.
Art. 10
1. In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB.
2. Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.