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Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,2

L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso all'IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Gli indici armonizzati sono utilizzati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione (PSM), come stabilito dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Statistiche sui prezzi di alta qualità e comparabilità sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei.

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza l'IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.

L'obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell'Unione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di estendere in futuro l'applicazione del quadro, se necessario, anche al livello subnazionale.

Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio4 ha istituito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica, migliorando pertanto ulteriormente la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati IPCA. Sulla base del nuovo quadro istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere avviata l'elaborazione di una serie di indicatori supplementari dell'andamento dei prezzi.

Il presente regolamento tiene conto dell'agenda della Commissione intesa a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 dal titolo «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea». Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio.

L'IPCA e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC) dovrebbero essere disaggregati nelle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP — European Classification of Individual Consumption according to Purpose). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. L'ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la finalità, pertanto l'ECOICOP dovrebbe essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite.

L'IPCA è basato sui prezzi osservati, che comprendono le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo, l'IPCA dovrebbe essere calcolato anche sulla base di prezzi ad aliquote d'imposta costanti.

L'elaborazione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle le abitazioni occupate dai proprietari (OOH — Owner-Occupied Housing) costituisce un importante passo verso l'ulteriore miglioramento della pertinenza e della comparabilità dell'IPCA. L'IPAB è indispensabile come base per la costruzione dell'OOH. Inoltre l'IPAB costituisce già di per sé un importante indicatore. Entro il 31 dicembre del 2018 la Commissione dovrebbe predisporre una relazione per analizzare l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. A seconda dei risultati di tale relazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento relativamente all'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA.

Per la politica monetaria nella zona euro è fondamentale disporre di informazioni provvisorie preliminari sotto forma di stima rapida, sugli IPCA mensili. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero pertanto fornire tali stime rapide.

L'IPCA è stato concepito per valutare la stabilità dei prezzi e non deve essere inteso come un indice del costo della vita. In aggiunta all'IPCA, è opportuno avviare ricerche su un indice armonizzato del costo della vita.

Il periodo di riferimento degli indici armonizzati dovrebbe essere aggiornato periodicamente. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici integrati in momenti diversi.

Nell'intento di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'IPAB, dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare informazioni di base migliori o di applicare nuovi approcci metodologici. La Commissione dovrebbe intraprendere le azioni necessarie e individuare gli incentivi opportuni, compreso un sostegno finanziario, per incoraggiare tali studi pilota.

La Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo, la Commissione (Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità statistiche degli Stati membri.

Per valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base. Inoltre, l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere gli indici armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati.

Allo scopo di garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri del caso di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Al fine di garantire l'adeguamento alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite, di modificare l'elenco delle voci disciplinate da atti di esecuzione integrandolo per tenere conto degli sviluppi tecnici dei metodi statistici e in base alla valutazione di studi pilota, e di modificare l'elenco di sottoindici dell'ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a produrre al fine di includere negli IPCA e negli IPCA-TC giochi, lotterie e scommesse, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini degli IPCA e degli IPCA-TC; per la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro; per le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB; per la qualità dei pesi degli indici armonizzati; per il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari; per la metodologia appropriata; per norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati; per le norme in materia di scambio di dati e metadati; per la revisione degli indici armonizzati e dei loro sottoindici; e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la trasmissione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari, nonché il termine per la trasmissione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Al fine di garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Nell'adottare misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere conto, ove opportuno, del rapporto costo-benefici e garantire che tali misure e atti non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e degli IPAB, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo è stato invitato a fornire un orientamento professionale.

Il regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere pertanto abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e nazionale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «prodotti»: i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 («SEC 2010»);

  2. 2) «prezzi al consumo»: i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;

  3. 3) «prezzi delle abitazioni»: i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

  4. 4) «prezzi di acquisto»: i prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;

  5. 5) «prezzi amministrati»: i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;

  6. 6) «indice dei prezzi al consumo armonizzato» o «IPCA»: l'indice dei prezzi al consumo comparabile prodotto da ciascuno Stato membro;

  7. 7) «indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti» o «IPCA-TC»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi al consumo al netto dell'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;

  8. 8) «aliquota d'imposta»: un parametro d'imposta e può consistere in una determinata percentuale del prezzo o in un ammontare fisso d'imposta applicato a un'unità fisica;

  9. 9) «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari» o «indice dei prezzi OOH»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;

  10. 10) «indice dei prezzi delle abitazioni» o «IPAB»: l' indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

  11. 11) «sottoindice dell'IPCA o dell'IPCA-TC»: l' indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità («ECOICOP»), come figurante nell'allegato I;

  12. 12) «indici armonizzati»: l'IPCA, l'IPCA-TC, l'indice dei prezzi OOH e l'IPAB;

  13. 13) «stima rapida dell'IPCA»: una stima preliminare dell'IPCA fornita dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, che può essere basata su informazioni provvisorie e, se necessario, su una modellizzazione adeguata;

  14. 14) «indice di tipo Laspeyres»: l'indice dei prezzi che misura la variazione media dei prezzi tra il periodo di riferimento dei prezzi e un periodo di comparazione, utilizzando quote di spesa di un periodo precedente al periodo di riferimento dei prezzi dove quote di spesa sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi. Un «indice di tipo Laspeyres» è definito come segue: p^0,tp^t/p^0w^0,b dove «p» è il prezzo di un prodotto, «0» è il periodo di riferimento dei prezzi e «t» è il periodo di comparazione. I pesi «w» sono le quote di spesa di un periodo «b» precedente al periodo di riferimento dei prezzi e sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi «0»;

  15. 15) «periodo di riferimento dell'indice»: il periodo per il quale l'indice è fissato a 100 punti di indice;

  16. 16) «periodo di riferimento dei prezzi»: il periodo rispetto al quale si compara il prezzo del periodo di comparazione; per gli indici mensili, il periodo di riferimento dei prezzi è il mese di dicembre dell'anno precedente; e, per gli indici trimestrali, il periodo di riferimento dei prezzi è il quarto trimestre dell'anno precedente;

  17. 17) «informazioni di base»: i dati riguardanti: a) con riferimento all'IPCA e all'IPCA-TC: i) i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici conformemente alle disposizioni del presente regolamento, ii) le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto, iii) le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate, iv) le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato, v) i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione; b) con riferimento all'indice dei prezzi OOH: i) i prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e di cui occorre tenere conto per calcolare l'indice dei prezzi OOH conformemente al presente regolamento, ii) le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione e i prezzi di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie, e iii) i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni; c) con riferimento all'indice IPAB: i) i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare l'IPAB conformemente al presente regolamento, ii) le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione, e iii) i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

  18. 18) «famiglia»: una famiglia di cui all'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza;

  19. 19) «territorio economico dello Stato membro»: il territorio economico di cui all'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini dello Stato membro sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;

  20. 20) «spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari»: la parte di spesa per consumi finali sostenuta: dalle famiglie, mediante operazioni monetarie, sul territorio economico dello Stato membro, per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010, in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;

  21. 21) «cambiamento significativo nel metodo di produzione»: una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a: a) 0,1 punti percentuali per l'IPCA generale, l'IPCA TC, l'indice dei prezzi OOH o l'IPAB, b) 0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (5 cifre) della classificazione ECOICOP per l'IPCA o l'IPCA-TC.

Art. 3 Elaborazione degli indici armonizzati

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati come definiti all'articolo 2, punto 12.

2. Gli indici armonizzati sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente.

3. L'IPCA e l'IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.

4. Né l'indice IPCA né l'indice IPCA-TC riguardano le transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).

5. L'indice dei prezzi OOH è elaborato, se possibile e a condizione che i dati siano disponibili, per i dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

6. I sottoindici dell'IPCA e dell'IPCA-TC sono costruiti per le categorie dell'ECOICOP. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini dell'IPCA e dell'IPCA-TC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione predispone una relazione che analizza l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento per quanto concerne l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA. Se la relazione stabilisce che per l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA sono necessari ulteriori sviluppi metodologi, la Commissione prosegue i lavori metodologici e riferisce in merito a tale lavoro, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

9. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

10. Ogni anno gli Stati membri procedono all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 4 Comparabilità degli indici armonizzati

1. Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.

2.

I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:

  1. a) di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'IPCA e dell'IPCA-TC;

  2. b) di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'indice dei prezzi OOH e dell'IPAB.

Qualora i calcoli di cui al primo comma non siano possibili, gli Stati membri illustrano in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite.

4.

Al fine di garantire condizioni uniformi nella produzione di indici armonizzati comparabili e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari di cui all'articolo 8 e la metodologia. Tali atti di esecuzione riguardano:

  1. i) campionamento e rappresentatività;

  2. ii) raccolta e trattamento dei prezzi;

  3. iii) sostituzioni e adeguamenti della qualità;

  4. iv) elaborazione degli indici;

  5. v) revisioni;

  6. vi) indici speciali;

  7. vii) trattamento di prodotti in specifici settori.

La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Per la produzione degli indici armonizzati, al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei metodi statistici e sulla base della valutazione degli studi pilota di cui all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di modificare il paragrafo 4, primo comma, del presente articolo, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, aggiungendo voci all'elenco ivi figurante purché tali voci aggiunte non si sovrappongano a quelle esistenti e non modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati di cui al presente regolamento.

Art. 5 Requisiti in materia di dati

1. Le informazioni di base raccolte dagli Stati membri per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono rappresentative a livello di Stato membro.

2. Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio8 o da altre fonti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni di base accurate e complete agli organismi nazionali preposti all'elaborazione degli indici armonizzati.

4. Su richiesta degli organismi nazionali preposti alla costruzione degli indici armonizzati, le unità statistiche forniscono, se disponibili, le registrazioni delle transazioni in formato elettronico, come i dati scanner, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati.

5. Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati è il 2015. Tale periodo di riferimento dell'indice è usato per le serie storiche complete di tutti gli indici armonizzati e relativi sottoindici.

6.

Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono riscalati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultima riscalatura, a partire dal 2015. La riscalatura sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto:

  1. a) per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;

  2. b) per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere:

  1. a) i sottoindici dell'IPCA o dell'IPCA-TC che rappresentano meno di una millesima parte della spesa totale;

  2. b) i sottoindici gli indici dei prezzi OOH o dell'IPAB che rappresentano meno di una centesima parte rispettivamente della spesa totale relativa all'abitazione sostenuta dalle famiglie in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e del totale degli acquisti di abitazioni.

8.

Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici, o parti di essi, dell’ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:

02.3.droghe;
12.2.prostituzione;
12.5.1.servizi assicurativi sulla vita;
12.6.1.SIFIM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

Art. 6 Frequenza

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA e gli IPCA-TC e i relativi sottoindici, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi, con cadenza mensile.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli indici dei prezzi OOH e gli IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, tali indici possono essere forniti con cadenza mensile.

3. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP, degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB per le quali intendono procedere a rilevazioni di dati a intervalli di tempo di frequenza inferiore rispettivamente a quella mensile, nel caso di categorie ECOICOP, e a quella trimestrale nel caso degli indici dei prezzi OOH e delle categorie IPAB.

4. Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati dei sottoindici per gli indici armonizzati.

Art. 7 Termini, norme di scambio e revisioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) indici armonizzati e tutti i sottoindici entro:

  1. a) 15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre, ed entro 20 giorni di calendario per gli indici di gennaio, dalla fine del mese per cui sono calcolati gli indici; e

  2. b) 85 giorni di calendario dalla fine del trimestre per cui sono calcolati gli indici.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati entro:

  1. a) il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili;

  2. b) il 15 giugno di ogni anno per gli indici trimestrali.

3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla Commissione (Eurostat) la stima rapida degli IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese al quale si riferisce la stima rapida.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.

5. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano nel dettaglio le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 4 e le condizioni uniformi per la revisione degli indici armonizzati e dei rispettivi sottoindici cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 8 Studi pilota

1. Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per l'elaborazione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare i metodi per la comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.

2. Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, se del caso, al finanziamento di tali studi pilota.

3. Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici.

4. I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori degli indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di produzione di indici armonizzati.

5. Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e il Consiglio una relazione nella quale valuta, ove opportuno, i principali risultati degli studi pilota.

Art. 9 Garanzia della qualità

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat):

  1. a) relazioni annuali standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

  2. b) inventari aggiornati con cadenza annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati;

  3. c) ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3. Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari nonché il termine per la presentazione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 10 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.

Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Inoltre la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.