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Decisione (PESC) 2022/1284 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3391, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50000000 EUR destinato a coprire il finanziamento per l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/4722, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 100000000 EUR.

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/6373 che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 150000000 EUR.

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/8104, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 160000000 EUR.

Vista l'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10000000 EUR per coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

  2. 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 170000000 EUR.»;

  3. 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 170000000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

  4. 4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50000000 EUR. L’importo di 10000000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek