Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3381, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450000000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/4712 che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900000000 EUR.
Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/6363, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1350000000 EUR.
Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/8094, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1840000000 EUR.
Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490000000 EUR.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.»;
2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2330000000 EUR.»;
3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2330000000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;
4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450000000 EUR. L’importo di 490000000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek