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Decisione (PESC) 2022/2321 del Consiglio del 25 novembre 2022 a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali e a sostegno delle attività relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Come indicato nella strategia dell'UE del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»), l'Unione dà particolare rilievo alla cooperazione regionale quale efficace strumento di controllo delle armi di piccolo calibro. La strategia dell'UE in materia di SALW ha menzionato i Balcani occidentali quale regione prioritaria per il sostegno.

Il 17 maggio 2018, al vertice UE-Balcani occidentali a Sofia, i leader dell'Unione hanno convenuto la dichiarazione di Sofia, alla quale si sono allineati i partner dei Balcani occidentali e che comprende l'impegno di potenziare significativamente la cooperazione operativa nella lotta alla criminalità organizzata internazionale in settori prioritari come le armi da fuoco, gli stupefacenti, il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani.

I Balcani occidentali continuano a essere una delle regioni da cui ha origine il traffico illecito di armi verso l'Unione.

Il 10 luglio 2018 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ospitato il 5o vertice dei Balcani occidentali a Londra, che ha adottato la «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024» («tabella di marcia»), che è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei partner dei Balcani occidentali nell'ambito dell'iniziativa franco-tedesca di coordinamento dei donatori sul traffico illecito di armi da fuoco nei Balcani occidentali. Tali commissioni stanno elaborando i loro piani d'azione di attuazione della tabella di marcia.

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.

Nell'ottava riunione biennale degli Stati parti (BMS8) sull'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi nel luglio 2022 presso le Nazioni Unite a New York, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW e a promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento regionale e subregionale.

Gli obiettivi della tabella di marcia concordati dai partner dei Balcani occidentali sono coerenti con gli sforzi compiuti all'interno dell'Unione e dell'ONU per combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga i Balcani occidentali nell'attuazione della tabella di marcia.

Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), è stato istituito a Belgrado nel 2002 e opera sotto il mandato congiunto del Programma dell'ONU per lo sviluppo (UNDP) e del Consiglio di cooperazione regionale (RCC). Il SEESAC, succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllare e ridurre la diffusione e l'uso improprio di SALW e relative munizioni, contribuendo così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà dei flussi transfrontalieri di armi.

L'Unione ha sostenuto in passato il SEESAC tramite la decisione 2002/842/PESC del Consiglio1, prorogata e modificata dalle decisioni 2003/807/PESC2 e 2004/791/PESC del Consiglio3, nonché tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio4, la decisione 2013/730/PESC del Consiglio5, prorogata dalla decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio6, la decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio7 e la decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio8, prorogata dalla decisione (PESC) 2021/2161 del Consiglio9.

L'Unione considera il SEESAC il partner esecutivo privilegiato per l'attuazione della tabella di marcia nei Balcani occidentali a motivo della sua comprovata esperienza e rete consolidata, oltre che della provata qualità del suo operato e del suo ruolo di coordinamento nell'elaborazione della tabella di marcia.

L'azione risultante dalla presente decisione dovrebbe prendere le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti ai sensi delle precedenti decisioni del Consiglio a sostegno del SEESAC.

Inoltre, questa azione dell'Unione dovrebbe fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova e in Ucraina, stati che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW. Ciò dovrebbe avvenire attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite e delle migliori pratiche sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L'Unione sostiene i partner dei Balcani occidentali nell'attuazione della «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024». Gli obiettivi stabiliti nella tabella di marcia sono i seguenti:

  1. a) entro il 2023, garantire che la legislazione in materia di controllo delle armi sia operativa, pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'UE e con gli altri obblighi internazionali pertinenti e standardizzata a livello della regione;

  2. b) entro il 2024, garantire che le politiche e le prassi in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali siano basate su dati concreti e sull'intelligence;

  3. c) entro il 2024, ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi verso i Balcani occidentali, al loro interno e al di fuori della regione;

  4. d) entro il 2024, ridurre in modo significativo l'offerta, la domanda e l'uso improprio di armi da fuoco attraverso una maggiore consapevolezza, educazione, sensibilizzazione e mobilitazione;

  5. e) entro il 2024, ridurre in modo sostanziale il numero stimato di armi da fuoco detenute illecitamente nei Balcani occidentali;

  6. f) ridurre sistematicamente le eccedenze e distruggere le armi leggere e di piccolo calibro e le munizioni sequestrate;

  7. g) ridurre in modo significativo il rischio di proliferazione e sviamento di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, questa azione dell'Unione deve fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova e in Ucraina.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Unione, con la presente decisione:

  1. a) sostiene il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;

  2. b) sostiene le autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e

  3. c) fornisce sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova e in Ucraina attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

4.

L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo10, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord ne sono i beneficiari diretti.

Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi di cui al paragrafo 2, il progetto fornisce sostegno alla Repubblica di Moldova e all'Ucraina.

5. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.

3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 4006955,58 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dal SEESAC. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Síkela