Decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2011, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo1,
L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l’applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.
Con decisione (UE) 2017/733 il Consiglio2, previa verifica del soddisfacimento delle condizioni necessarie per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell’acquis di Schengen in questione da parte della Croazia, ha reso applicabili alla Croazia le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen (SIS) a decorrere dal 27 giugno 2017.
Sono state effettuate valutazioni per verificare che fossero soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen in tutti i restanti settori dell’acquis di Schengen — segnatamente gestione delle frontiere esterne, cooperazione di polizia, SIS, rimpatrio, visti, cooperazione giudiziaria in materia penale e armi da fuoco — in Croazia, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili all’epoca di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio3.
Nella sua comunicazione del 22 ottobre 2019 riguardante la verifica della piena applicazione dell’acquis di Schengen da parte della Croazia la Commissione ha concluso di ritenere che la Croazia abbia adottato le misure per garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen. Ha aggiunto inoltre che la Croazia avrebbe dovuto continuare a lavorare in questo stesso modo all’attuazione di tutte le azioni in corso, in particolare nel settore della gestione delle frontiere esterne, per garantire che tali condizioni continuino ad essere soddisfatte. La Commissione ha confermato inoltre che la Croazia ha continuato a rispettare gli impegni legati all’acquis di Schengen assunti nel quadro dei negoziati di adesione.
Il 9 dicembre 2021 il Consiglio ha concluso che la Croazia aveva soddisfatto le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis di Schengen.
È possibile pertanto fissare le date per l’applicazione della totalità dell’acquis di Schengen in Croazia, vale a dire le date a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con la Croazia dovrebbero essere soppressi.
Si dovrebbero sopprimere le restrizioni all’uso del SIS previste nella decisione (UE) 2017/733 dalla prima delle date sull’applicazione delle disposizioni della totalità dell’acquis di Schengen da parte della Croazia.
È opportuno mantenere il regime semplificato per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale per soggiorni di breve durata, rilasciato dalla Croazia ai fini del transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel suo territorio, introdotto dalla decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, per evitare di accrescere la difficoltà dei viaggi per talune categorie di persone. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punti B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. A decorrere dal 1o gennaio 2023 sono eliminati i controlli sulle persone alle frontiere terrestri e marittime interne con la Croazia e le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’allegato si applicano alla Croazia nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
2. Per quanto riguarda i controlli sulle persone alle frontiere aeree interne, essi sono soppressi a decorrere dal 26 marzo 2023 e le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui disciplinano l’abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere aeree interne, si applicano a decorrere da tale data.
3. Tutte le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen da parte della Croazia sono abolite a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Art. 2
I visti nazionali per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Croazia anteriormente al 1o gennaio 2023 continuano ad essere validi durante il loro periodo di validità, ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti per soggiorni di breve durata a tali fini conformemente alla decisione n. 565/2014/UE. Sono d’applicazione le condizioni previste nella suddetta decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente V. Rakušan