Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio del 25 aprile 2017 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.
Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio2.
La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata in Croazia nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione della Commissione, una relazione di valutazione che conferma che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativamente alla protezione dei dati.
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione3 è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il sistema nazionale croato (N.SIS) è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen («SIS»).
Avendo pertanto la Croazia introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l'acquis di Schengen relativo al SIS si applicherà in Croazia.
L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS alla Croazia. L'utilizzazione concreta di questi dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Una volta verificato che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.
È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per stabilire la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia. Fino alla data stabilita in tale decisione, è opportuno imporre alcune restrizioni nell'uso del SIS in Croazia.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen4 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen6, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7 e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio8.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio10 e l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio11,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. A decorrere dal 27 giugno 2017, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen («SIS»), di cui all'allegato della presente decisione, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Croazia nelle sue relazioni con:
a) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;
b) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alle disposizioni di cui alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio12; e
c) la Republica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
2. A decorrere dal 2 maggio 2017, le segnalazioni contemplate dalla decisione 2007/533/GAI e dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio13 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione e dell'articolo 3, lettera a), di tale regolamento, così come le informazioni supplementari e i dati complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale decisione e dell'articolo 3, lettere b) e c), di tale regolamento, che sono connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione della Croazia conformemente alle disposizioni di tale decisione e di tale regolamento.
3. A decorrere dal 27 giugno 2017, la Croazia può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, ferme restando le disposizioni del paragrafo 4.
4. Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con la Croazia, tale Stato:
a) non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006;
b) si astiene dall'introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017 Per il Consiglio Il presidente I. Borg