Decisione (PESC) 2022/2478 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle sue conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza gli attacchi indiscriminati con missili e droni da parte della Russia contro civili nonché infrastrutture e beni di carattere civile a Kiev e in tutta l'Ucraina. Ricordando la dichiarazione del 30 settembre 2022, e in linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 ottobre 2022, il Consiglio europeo ha inoltre ribadito l'inequivocabile condanna e il fermo rifiuto dell'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk, e Zaporizhzhia e, come nel caso della Crimea e di Sebastopoli, l'Unione non riconoscerà mai tale annessione illegale. Il Consiglio europeo ha dichiarato che le decisioni unilaterali della Russia violano deliberatamente la Carta delle Nazioni Unite e ignorano palesemente l'ordine internazionale basato su regole e che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le misure restrittive nei confronti della Russia.
Tenuto conto della gravità della situazione, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
In particolare, è opportuno aggiungere alcune voci all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle entità collegate al complesso industriale e militare della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. In considerazione del rischio concreto che determinati beni o tecnologie siano reindirizzati dalla Crimea o da Sebastopoli alla Federazione russa, è altresì opportuno includere nell'elenco degli utenti finali alcune entità controllate dalla Russia con sede in Crimea o a Sebastopoli. Tale inclusione lascia impregiudicato il fatto che l'Unione non riconosce l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e continua a condannarla fermamente.
È altresì opportuno aggiungere la Banca russa per lo sviluppo regionale all'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione.
Si dovrebbe inoltre vietare ai cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, tutte le entità o tutti gli organismi russi, di proprietà statale o controllati dallo Stato, stabiliti in Russia. È inoltre opportuno prevedere la possibilità per le autorità competenti di concedere un'autorizzazione ai propri cittadini per ricoprire tali cariche in imprese in partecipazione o analoghi dispositivi giuridici esistenti nonché in filiali dell'UE stabilite in Russia, ove ricoprire tali cariche sia necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico, o quando la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano altrimenti vietate.
È altresì opportuno ampliare il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti in Russia, vietando la prestazione di servizi pubblicitari, di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, e di servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i «servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione» comprendono i servizi di ricerca di mercato e i servizi di sondaggi di opinione. I «servizi tecnici di prova e analisi» comprendono i servizi di prova e analisi della composizione e della purezza, i servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche, i servizi di prova e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati, i servizi di controllo tecnico e altri servizi tecnici di prova e analisi. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Russia rimane consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietati a norma della presente decisione nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. I «servizi pubblicitari» comprendono i servizi di vendita o leasing di spazi o tempi pubblicitari e i servizi di pianificazione, creazione e pubblicazione di pubblicità, nonché altri servizi pubblicitari.
Inoltre, è opportuno estendere il divieto di nuovi investimenti nel settore energetico russo, vietando anche nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche.
Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi nonché dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
Nell'intento di giustificare e sostenere la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
La decisione 2014/512/PESC prevede il divieto di importare petrolio greggio dalla Russia, mediante oleodotto o per via marittima. La decisione 2014/512/PESC prevede altresì deroghe temporanee per le importazioni mediante oleodotto e per via marittima destinate alla Bulgaria. Tali deroghe miravano esclusivamente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, mantenendo nel contempo condizioni di parità tra di essi. È pertanto opportuno precisare che, come nel caso degli Stati membri che importano petrolio greggio russo mediante oleodotto, la Bulgaria non può vendere prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base di tale deroga ad acquirenti situati in altri Stati membri o in paesi terzi. Il bunkeraggio o il rifornimento di carburante di un veicolo o di un aeromobile negli Stati membri che beneficiano di tali deroghe non rientra in tale divieto. In uno spirito di solidarietà con l'Ucraina, è tuttavia opportuno consentire all'Ungheria, alla Slovacchia e alla Bulgaria di esportare in Ucraina alcuni prodotti petroliferi raffinati ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base delle deroghe in questione, compresi, se necessario, tramite il transito attraverso altri Stati membri. È opportuno consentire inoltre alla Bulgaria di esportare verso paesi terzi determinati prodotti petroliferi raffinati ottenuti da petrolio greggio russo importati sulla base delle deroghe in questione. Ciò si rende necessario al fine di mitigare i rischi per l'ambiente e la sicurezza, dal momento che tali prodotti non possono essere immagazzinati in modo sicuro in Bulgaria. Le esportazioni annue non dovrebbero superare la media delle esportazioni annue di tali prodotti negli ultimi cinque anni.
È opportuno chiarire ulteriormente e modificare le esenzioni al divieto di importazione di prodotti di acciaio originari della Russia o esportati dalla Russia.
È inoltre opportuno introdurre o estendere talune esenzioni o deroghe relative a determinate misure nonché apportare alcune correzioni tecniche all'articolato.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 e ammettere alla negoziazione a decorrere dal 29 gennaio 2023 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.» ;
2) l'articolo 1 bis bis è così modificato:
a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 ter. È vietato a decorrere dal 16 gennaio 2023 ricoprire cariche negli organi direttivi di: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia e che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b). Il presente divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis. 1 quater. In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo è: a) un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter e concluso da una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022 oppure b) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter stabiliti in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro. 1 quinquies. In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che il fatto di ricoprire tale carica è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico. 1 sexies. In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e che il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma degli articoli 4 sexdecies e 4 septdecies.» ;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 quinquies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 18 marzo 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte C, prima del 17 dicembre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 2 sexies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte C, in virtù di contratti eseguiti prima del 18 marzo 2023.» ;
c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 30 giugno 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»;
d) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 30 giugno 2023 delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.» ;
e) è inserito il paragrafo seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 3 bis entro due settimane dal rilascio.» ;
3) l'articolo 1 duodecies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 duodecies 1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 2 bis. È vietato prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4 bis. Il paragrafo 2 bis non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 16 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC. 7. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII. 8. I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali. 9. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) e dall'articolo 3 bis, paragrafo 3, lettera d). 10. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; d) l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente; f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; oppure g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione. 11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 10 entro due settimane dal rilascio.»;
4) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis 1. È vietato: a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia; b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo; c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia; d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c). 2. È vietato: a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia; b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo; c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia; d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c). 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che: a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato dall'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduto da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. 4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. 5. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di determinati materiali, o che hanno come obiettivo principale tale produzione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.»;
5) all'articolo 4 quinquies è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente: «5 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «6 ter. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera. 6 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni. Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ;
6) all’articolo 4 nonies bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5bus e 5 ter entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.» ;
7) l'articolo 4 decies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 720711 o 72071210 o 722490, tale divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 720711 e dal 1 ottobre 2024 per i codici NC 72071210 e 722490;»
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, che non sono elencati nella parte A di tale allegato, e fatto salvo il paragrafo 4, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici 720711, 72071210 e 722490, cui si applicano i paragrafi 4, 5 e 5 bis.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90: a) 147007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023; b) 110255 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.»;
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 4, 5 e 5 bis sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.2
8) l'articolo 4 duodecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente: «3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nel codice NC 290511 elencati nell'allegato XXI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, cui si applica il paragrafo 3 ter bis.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 290511 elencati nell'allegato XXI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 18 giugno 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
9) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
d) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 841720, 84198180 e 84381010 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.» ;
e) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis. Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 bis e 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ;
10) l'articolo 4 sexdecies è così modificato:
a) al paragrafo 7 sono aggiunti i commi seguenti: «A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi. In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina dei prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che: a) i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma. In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui all'allegato XXXII del regolamento (UE) n.833/2014, dopo aver accertato che: a) i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma. La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del terzo comma entro due settimane dal rilascio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalle deroghe di cui al terzo e quarto comma.»;
b) al paragrafo 8, sono aggiunti i seguenti commi: «A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina dei prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che: a) i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al terzo comma. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla deroga di cui al quinto comma.»;
11) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 octodecies 1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 fino al 30 settembre 2023 qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e c) i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 octies, 4 undecies o 4 quaterdecies relativamente a tali beni e tecnologie. 2. In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e b) i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 4 decies e 4 duodecies relativamente a tali beni. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.»;
12) gli allegati sono modificati secondo quanto stabilito nell'allegato della presente decisione.
Il punto 12 si applica nei confronti di una o più entità di cui al punto 2 dell'allegato della presente decisione a decorrere dal 1° febbraio 2023 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso all'unanimità.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente M. Bek