Decisione di esecuzione (UE) 2023/221 della Commissione del 1o febbraio 2023 che stabilisce e sviluppa lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) a norma del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/8161, in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,
Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio2, istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.
Tali regolamenti prevedono un formato universale dei messaggi (universal message format — UMF) che funga da standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
È necessario stabilire specifiche norme UMF per lo sviluppo dell’Eurodac, dell’ECRIS-TCN, del portale di ricerca europeo (ESP), dell’archivio comune di dati di identità (CIR), del rilevatore di identità multiple (MID) ai sensi del regolamento (UE) 2019/818, e disporre di una disposizione specifica per l’etichettatura dei campi di dati per i sistemi che rientrano nell’ambito dell’interoperabilità.
Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa3; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen6 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen8 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e ha espresso un parere il 2 agosto 2022.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizione
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «sistema di informazione»: un sistema centrale o nazionale di trattamento dei dati e una delle seguenti componenti dell’interoperabilità: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID).
Art. 2 Standard del formato universale dei messaggi (UMF)
1. Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format — UMF) per lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni è definito nell’allegato I.
2. Lo standard UMF è usato, se del caso, per lo sviluppo, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) o di altra agenzia dell’UE, di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3. Gli elementi di cui all’allegato II, ricavati dallo standard del formato universale dei messaggi (UMF), sono usati per lo sviluppo dell’Eurodac, del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e delle seguenti componenti dell’interoperabilità: ESP, CIR e MID.
Art. 3 Uso dell’UMF
1. Lo standard UMF può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
2. Lo standard UMF è utilizzato per descrivere le informazioni scambiate tra i sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle componenti dell’interoperabilità di cui agli articoli 4 e 5.
3. Lo standard UMF non è obbligatorio per la descrizione di elementi di dati conservati in un sistema di informazione o in una banca dati.
Art. 4 Uso dello standard UMF per lo sviluppo dell’ESP
Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici interrogati e ricevuti attraverso l’ESP.
Art. 5 Uso dello standard UMF per lo sviluppo del CIR e del MID
Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici utilizzati per le informazioni scambiate con il CIR e con il MID ai sensi degli articoli 20 e 22 del regolamento (UE) 2019/818.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen