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Decisione (UE) 2023/375 della Commissione del 16 febbraio 2023 relativa alla concessione di una franchigia dai dazi all’importazione e di un’esenzione dall’IVA per le merci importate in Lituania nel 2021 e 2022 per far fronte alla crisi migratoria [notificata con il numero C(2023) 1032] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni1, in particolare l’articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali2, in particolare l’articolo 76, primo comma,

Nel giugno 2021 si è registrato un aumento del numero di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato. Questa situazione, causata dal mancato rispetto del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso che ha strumentalizzato i migranti, ha avuto ripercussioni molto pesanti sulla confinante Lituania, creando forti pressioni e difficoltà eccezionali per quanto riguarda la gestione delle frontiere e l’accoglienza e l’alloggio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi. A inizio agosto 2021 il numero di persone che aveva attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo irregolare era superiore di 55 volte il numero registrato in tutto il 2020. L’aumento del numero di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato ha indotto la Lituania a dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale il 2 luglio 2021.

Il 15 luglio 2021 la Lituania ha fatto richiesta di assistenza, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3, per gestire la situazione di emergenza. 19 Stati membri e un paese terzo che partecipa al meccanismo di protezione civile dell’Unione hanno risposto alla richiesta di aiuto della Lituania. L’assistenza offerta è consistita nella fornitura di impianti di riscaldamento e di climatizzatori, letti da campo, generatori elettrici, case container (a scopo abitativo e sanitario), tende e rivestimenti di pavimento appropriati, kit per l’illuminazione, tavole, sedie, coperte, cuscini, sacchi a pelo, materassi, armadietti, tende per magazzinaggio, razioni alimentari e altre forme di aiuto in natura.

Il 13 ottobre 2021 la Lituania ha presentato una richiesta, modificata il 15 aprile 2022 e il 6 giugno 2022, finalizzata alla concessione di una franchigia dai dazi all’importazione e un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate in Lituania e destinate alla distribuzione o alla messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale.

In attesa della notifica della decisione della Commissione, la Lituania ha autorizzato la sospensione dei dazi all’importazione applicabili alle merci di cui all’articolo 76, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell’IVA applicabile alle merci di cui all’articolo 53, secondo comma, della direttiva 2009/132/CE.

La Lituania ha confermato che le merci da distribuire o da mettere a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale, sono state importate per la prima volta il 12 agosto 2021.

La Lituania ha informato la Commissione che le merci sono state importate per l’immissione in libera circolazione dal Servizio nazionale per la protezione delle frontiere della Lituania e che la distribuzione e la messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale, sono state effettuate da organizzazione nazionali designate.

La crisi umanitaria, che ha richiesto un’assistenza urgente da parte di altri Stati membri e paesi terzi al fine di proteggere un numero elevato di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché di richiedenti protezione internazionale, specialmente durante l’autunno e l’inverno, e le difficoltà eccezionali che ha provocato alla Lituania, costituiscono una calamità ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE.

È pertanto opportuno concedere alla Lituania sia una franchigia dai dazi all’importazione applicabili alle merci importate ai fini indicati all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009, che un’esenzione dall’IVA applicabile alle merci importate ai fini indicati all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione dall’IVA, e garantire la corretta applicazione di tale misura tenendo conto del fatto che una misura analoga, ovvero la decisione (UE) 2022/1108 della Commissione4, si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022, è opportuno che la Lituania sia tenuta a informare la Commissione della natura e dei quantitativi delle merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA ai fini della loro distribuzione o messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale, e delle misure adottate per impedire che tali merci siano utilizzate per scopi diversi da quelli previsti.

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, evitare irregolarità e proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, è opportuno che la Lituania comunichi alla Commissione, entro la scadenza indicata dalla presente decisione, le misure in materia di gestione del rischio e le misure pertinenti in materia di controlli doganali applicate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso delle merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi doganali o dell’esenzione dall’IVA.

Tenuto conto delle difficoltà eccezionali cui deve fare fronte la Lituania, è opportuno concedere sia una franchigia dai dazi all’importazione che un’esenzione dall’IVA applicabile alle importazioni effettuate in Lituania dal 12 agosto 2021 al 31 luglio 2022, come richiesto dalla Lituania il 6 giugno 2022.

Il 25 novembre 2022 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le merci importate per l’immissione in libera circolazione dal Servizio nazionale per la protezione delle frontiere della Lituania sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:

    1. i) la distribuzione a titolo gratuito, da parte delle organizzazioni nazionali designate, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale;

    2. ii) la messa a disposizione gratuita, da parte delle organizzazioni nazionali designate, che rimangono proprietarie delle merci, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale;

  2. b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE.

Art. 2

Entro il 1o marzo 2023 la Lituania comunica alla Commissione le informazioni in appresso:

  1. a) informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;

    1. i) numero di dichiarazione doganale;

    2. ii) data di accettazione;

    3. iii) codice della nomenclatura combinata;

    4. iv) codice della tariffa integrata delle Comunità europee;

    5. v) massa netta;

    6. vi) unità supplementare, se del caso;

    7. vii) valore delle merci;

    8. viii) aliquota del dazio;

    9. ix) aliquota IVA;

    10. x) importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;

    11. xi) origine delle merci;

    12. xii) i titoli delle organizzazioni di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda le merci messe a disposizione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché dei richiedenti protezione internazionale;

  2. b) un elenco delle organizzazioni nazionali designate incaricate di distribuire e mettere a disposizione le merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione dall’IVA ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale;

  3. c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

  4. d) le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Lituania a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

Art. 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni di merci in Lituania effettuate dal 12 agosto 2021 al 31 luglio 2022.

Art. 4

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2021.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione