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Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le sue misure restrittive nei confronti della Russia e ha affermato che saranno potenziate le misure antielusione.

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.

In particolare, è opportuno limitare la possibilità di ricoprire cariche negli organi direttivi dei soggetti critici, quali definiti nella direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio2, delle infrastrutture critiche europee, quali definite nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio3, e delle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE e nella direttiva (UE) 2022/2557. In quanto fornitori di servizi essenziali, le infrastrutture e i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno in un'economia dell'Unione sempre più interdipendente. L'influenza della Russia su tali soggetti e tali infrastrutture potrebbe comprometterne il funzionamento e, in definitiva, mettere a rischio la fornitura di servizi essenziali ai cittadini europei.

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici definiscono un quadro a livello dell'Unione in materia di infrastrutture e soggetti critici volto sia a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nel mercato interno mediante norme minime armonizzate, sia ad assistere tali soggetti mediante misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate. In conformità dell'attuale quadro giuridico, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi si applica fino al 18 ottobre 2024 alle infrastrutture critiche europee e alle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE, individuate o designate come tali ai sensi del diritto nazionale. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il nuovo divieto si applicherà ai soggetti critici e alle infrastrutture critiche quali definiti nella direttiva (UE) 2022/2557. La direttiva (UE) 2022/2557 stabilisce un obbligo per gli Stati membri di individuare nel diritto nazionale, entro il 17 luglio 2026, i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui al relativo allegato. Pertanto, a decorrere dal 17 luglio 2026, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi riguarderà tutti i soggetti critici individuati o designati come tali dagli Stati membri.

È inoltre opportuno vietare la fornitura di capacità di stoccaggio del gas nell'Unione a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche o entità ivi stabilite. Poiché la capacità di stoccaggio del gas è una risorsa fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, tale divieto è necessario per evitare che la Russia usi come un’arma la sua fornitura di gas e scongiurare rischi di manipolazioni del mercato che compromettano l'approvvigionamento energetico critico dell'Unione.

Per evitare l'elusione e garantire il rispetto del divieto fatto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione, è opportuno introdurre l'obbligo per gli operatori aerei di informare le autorità competenti dei voli non di linea. Lo Stato membro interessato dovrebbe a sua volta informare immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione qualora non autorizzi un volo di questo tipo.

Per ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è inoltre opportuno vietare il transito attraverso il territorio russo dei beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi esportati dall'Unione.

È altresì opportuno aggiungere 96 voci all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tenuto conto del collegamento diretto tra i produttori iraniani di aeromobili senza equipaggio e il complesso militare e industriale della Russia e del rischio concreto che determinati beni e tecnologie siano usati per fabbricare sistemi militari che contribuiscono alla guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, diverse entità iraniane dovrebbero essere aggiunte a tale elenco.

È inoltre opportuno estendere la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa, nonché il divieto di radiodiffusione dei loro contenuti.

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

Nell'intento di giustificare e sostenere la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

Vista la gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

L'Unione è determinata a scongiurare rischi per la sicurezza marittima. Pertanto, è opportuno introdurre talune deroghe che consenta agli operatori dell'Unione di prestare i servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.

Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle importazioni, è altresì opportuno prevedere norme sullo svincolo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, delle merci che si trovano fisicamente nell'Unione e che sono state sottoposte a restrizioni soltanto dopo la presentazione in dogana. Tale possibilità si applica indipendentemente dai regimi cui sono state vincolate le merci dopo la loro presentazione in dogana (transito, perfezionamento attivo, immissione in libera pratica, ecc.) o dalle fasi e formalità procedurali previste dal codice doganale dell’Unione necessarie per lo svincolo. È altresì opportuno autorizzare gli Stati membri a svincolare le merci già introdotte nell’Unione in passato. Si tratta di una misura necessaria a beneficio degli operatori dell’Unione che hanno introdotto nell’Unione tali merci in buona fede quando la loro importazione non era ancora oggetto di misure restrittive, compresi i casi in cui era ancora consentita durante un periodo di transizione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che lo svincolo delle merci e di qualsiasi pagamento collegato rispetti le disposizioni e gli obiettivi delle misure restrittive dell’Unione. Analogamente, qualsiasi decisione di non svincolare tali merci dovrebbe essere conforme a tali obiettivi e garantire, tra le altre cose, che le merci non siano rispedite in Russia.

È inoltre opportuno ampliare l'elenco di paesi partner che applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella decisione 2014/512/PESC.

È inoltre opportuno introdurre o estendere talune esenzioni o deroghe relative a determinate misure nonché apportare alcune correzioni tecniche all'articolato.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 1 bis bis è così modificato:

    1. a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»;

    2. b) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente: «h) la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.»;

    3. c) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2023 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.» ;

  2. 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 1. È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera. Articolo 1 quaterdecies 1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); o c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b). 2. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione. 4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

  3. 3) all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»; «3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e). 4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver stabilito che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h) del presente articolo.» ;

  4. 4) all'articolo 3 bis bis è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.» ;

  5. 5) all'articolo 4 quinquies è aggiunto il paragrafo seguente: «5 quater. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;

  6. 6) all'articolo 4 sexies sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 24 ore di anticipo. 6. In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.» ;

  7. 7) l'articolo 4 duodecies è così modificato:

    1. a) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3 quinquies. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 2803 e 4002 elencati nell'allegato XXI, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, cui si applica il paragrafo 3 quinquies bis del presente articolo. 3 quinquies bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti: a) 752475tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803; b) 562973tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002.» ;

    2. b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quinquies bis e 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione6.

  8. 8) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:

    1. a) è aggiunto il paragrafo seguente: "3 quater. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 720825, 720890, 720925, 720928 e 721924 elencati nell'allegato XXIII, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, cui si applica il paragrafo 3.» ;

    2. b) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 841720 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.» ;

    3. c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014 o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ;

    4. d) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis. Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 bis, 4 ter e 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ;

  9. 9) l'articolo 4 novodecies è così modificato:

    1. a) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2023 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.» ;

    2. b) il paragrafo 4 è così modificato: «4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, 2 o 2 bis entro due settimane dal rilascio.» ;

  10. 10) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 vicies I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dalla presente decisione non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale. Articolo 4 unvicies 1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dalla presente decisione, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26 del codice doganale dell'Unione7 le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione. 2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione. 3. Le autorità doganali degli Stati membri non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia. 4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi della presente decisione, in particolare il divieto di acquisto, e con la decisione 2014/145/PESC. 5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione della presente decisione.

  11. 11) gli allegati sono modificati secondo quanto stabilito nell’allegato della presente decisione. Il punto 11 si applica a una o più entità di cui al punto 3 dell’allegato della presente decisione a decorrere dal 10 aprile 2023 e a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso all’unanimità;

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall