Decisione di esecuzione (UE) 2023/733 della Commissione del 3 aprile 2023 che designa gli impianti di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e i giocattoli conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/20111, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione2 prevede che gli impianti pubblici di prova degli Stati membri siano designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse.
La Commissione ha pubblicato l'invito a manifestare interesse per le apparecchiature radio e i giocattoli 325/G/GRO/IMA/22/2711/12562. Le candidature ricevute sono state valutate conformemente alle norme applicabili e in base ai criteri stabiliti nell'invito a manifestare interesse.
In base ai risultati della valutazione, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania dovrebbe essere designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e il Service Commun des Laboratoires dovrebbe essere designato come impianto di prova dell'Unione per i giocattoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio
L'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania (Mortos str. 14, LT-03219 Vilnius, Lituania) è designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio.
Art. 2 Impianto di prova dell'Unione per i giocattoli
Il Service Commun des Laboratoires (369 rue Jules Guesde, 59651 Villeneuve d'Ascq, Francia) è designato come centro di prova dell'Unione per i giocattoli.
Art. 3 Riesame della designazione
La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione è riesaminata conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 24 aprile 2028 e successivamente ogni 5 anni.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen