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Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione è necessario assicurare che i prodotti siano conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione e pertanto soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la sicurezza pubblica e la protezione di qualsiasi altro interesse pubblico protetto da tale normativa. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione. Sono quindi necessarie norme per garantire tale applicazione, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul mercato tramite canali offline od online e che siano fabbricati nell'Unione o meno.

La normativa di armonizzazione dell'Unione riguarda un'ampia quota dei prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione. I prodotti non conformi e non sicuri mettono a rischio i cittadini e possono falsare la concorrenza con gli operatori economici che vendono prodotti conformi all'interno dell'Unione.

Il rafforzamento del mercato unico delle merci attraverso l'intensificazione degli sforzi per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti non conformi è stato indicato come una priorità nella comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese». Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto rafforzando la vigilanza del mercato, fornendo norme chiare, trasparenti e complete agli operatori economici, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le amministrazioni preposte a far rispettare le norme, anche attraverso la collaborazione con le autorità doganali.

Il quadro per la vigilanza del mercato istituito dal presente regolamento dovrebbe integrare e rafforzare le disposizioni esistenti nella normativa di armonizzazione dell'Unione per quanto riguarda la conformità dei prodotti, il quadro per la cooperazione con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Tuttavia, secondo il principio della lex specialis, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto in altra normativa di armonizzazione dell'Unione. Le disposizioni corrispondenti del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi nei settori disciplinati da tali disposizioni specifiche, ad esempio quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 1223/20093, (UE) 2017/7454, (UE) 2017/7465 compreso l'utilizzo della banca dati europea sui dispositivi medici (Eudamed), e nel regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 stabilisce gli obblighi generali di sicurezza per tutti i prodotti di consumo e prevede obblighi particolari e poteri degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti pericolosi nonché lo scambio di informazioni in tal senso attraverso il sistema di informazione rapida dell'Unione (RAPEX). Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere la possibilità di adottare le misure più specifiche a loro disposizione ai sensi di detta direttiva. Al fine di conseguire un livello più elevato di sicurezza dei prodotti di consumo, è opportuno rendere più efficaci i meccanismi per gli scambi di informazioni e per le situazioni che esigono un intervento rapido previsti dalla direttiva 2001/95/CE.

Le disposizioni sulla vigilanza del mercato di cui al presente regolamento dovrebbero riguardare i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I relativa ai prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. In questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello di Unione e sarà fornito un contributo per aumentare la fiducia dei consumatori e di altri utilizzatori finali nei prodotti immessi sul mercato dell'Unione. Qualora in futuro venga adottata una nuova normativa di armonizzazione dell'Unione, sarà quest'ultima a specificare se anche ad essa si applichi il presente regolamento.

Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio8 che stabilisce il quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario dovrebbero essere abrogati e le rispettive disposizioni dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento. Tale quadro comprende anche le disposizioni sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, che si applicano non solo ai prodotti che rientrano nel quadro di vigilanza del mercato, ma a tutti i prodotti nella misura in cui altro diritto dell'Unione non contenga disposizioni specifiche relative all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. È pertanto necessario che l'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento con riguardo ai prodotti che entrano nel mercato dell'Unione sia esteso a tutti i prodotti.

Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo complessivo, perseguendo nel contempo l'obiettivo di legiferare meglio, è opportuno rivedere le norme relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e integrarle in un unico quadro normativo relativo ai controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

La responsabilità dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati membri, e le loro autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere tenute a garantire la piena conformità alla normativa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire approcci sistematici per garantire l'efficacia della vigilanza del mercato e delle altre attività di applicazione delle norme. A tale proposito, la metodologia e i criteri di valutazione dei rischi dovrebbero essere ulteriormente armonizzati in tutti gli Stati membri al fine di garantire parità di condizioni per tutti gli operatori economici.

Al fine di assistere le autorità di vigilanza del mercato a rafforzare la coerenza delle loro attività relative all'applicazione del presente regolamento, è opportuno istituire un sistema efficace di valutazione inter pares per le autorità di vigilanza del mercato che intendono partecipare.

Alcune definizioni che figurano attualmente nel regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbero essere allineate alle definizioni contenute in altri atti giuridici dell'Unione e dovrebbero, se del caso, rispecchiare l'architettura delle moderne catene di fornitura. La definizione di «fabbricante» di cui al presente regolamento non dovrebbe sollevare i fabbricanti dagli obblighi che potrebbero avere ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione laddove siano applicate definizioni specifiche di fabbricante, che potrebbero riguardare qualsiasi persona fisica o giuridica che modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile possa essere influenzata e immetta tale prodotto sul mercato, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto apponendovi il proprio nome o marchio.

Gli operatori economici lungo l'intera catena di fornitura, quando immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato, dovrebbero essere tenuti ad agire in modo responsabile e nel pieno rispetto delle prescrizioni giuridiche applicabili, al fine di assicurare la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nel processo di fornitura e di distribuzione sulla base delle disposizioni specifiche contenute nella normativa di armonizzazione dell'Unione e il fabbricante dovrebbe mantenere la responsabilità ultima per quanto riguarda la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione.

Le sfide del mercato globale e una catena di approvvigionamento sempre più complessa, nonché l'aumento dei prodotti offerti in vendita online agli utilizzatori finali all'interno dell'Unione, richiedono il rafforzamento delle misure di applicazione per garantire la sicurezza dei consumatori. Inoltre, l'esperienza pratica della vigilanza del mercato ha dimostrato che tale catena di approvvigionamento coinvolge talvolta operatori economici la cui nuova forma fa sì che non rientrino facilmente nelle catene di approvvigionamento tradizionali a norma del quadro giuridico esistente. È il caso, in particolare, dei fornitori di servizi di logistica che svolgono molte delle stesse funzioni degli importatori, ma che potrebbero non sempre corrispondere alla tradizionale definizione di importatore nel diritto dell'Unione. Al fine di garantire che le autorità di vigilanza del mercato possano esercitare le loro responsabilità in modo efficace ed evitare un vuoto nel sistema di applicazione, è opportuno includere i fornitori di servizi di logistica nell'elenco degli operatori economici nei confronti dei quali le autorità di vigilanza del mercato possono adottare misure di applicazione. Con l'inclusione dei fornitori di servizi di logistica nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato saranno meglio in grado di gestire le nuove forme di attività economica al fine di garantire la sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno, anche quando l'operatore economico opera sia come importatore riguardo a determinati prodotti sia come fornitore di servizi di logistica per quanto riguarda altri prodotti.

Le moderne catene di fornitura coinvolgono un'ampia gamma di operatori economici che dovrebbero essere tutti soggetti all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, tenuto debitamente conto del loro rispettivo ruolo nella catena di fornitura e della misura in cui contribuiscono alla messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell'Unione. È quindi necessario applicare il presente regolamento agli operatori economici che sono direttamente interessati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I del presente regolamento, tra cui il produttore di un articolo e l'utilizzatore a valle quali definiti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio10, l'installatore quale definito nella direttiva n. 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11, il fornitore quale definito nel regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12 o il distributore quale definito nel regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Nel caso di un prodotto offerto per la vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, il prodotto dovrebbe essere considerato messo a disposizione sul mercato se l'offerta per la vendita è destinata agli utilizzatori finali nell'Unione. In linea con le norme dell'Unione applicabili in materia di diritto privato internazionale, è opportuno effettuare un'analisi caso per caso per stabilire se un'offerta è destinata agli utilizzatori finali nell'Unione. Un'offerta per la vendita dovrebbe considerarsi destinata agli utilizzatori finali nell'Unione se l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per le analisi caso per caso, occorre prendere in considerazione i fattori pertinenti, quali le aree geografiche verso le quali è possibile effettuare la spedizione, le lingue disponibili utilizzate per l'offerta o l'ordine o i mezzi di pagamento. In caso di vendite online, il mero fatto che il sito web degli operatori economici o degli intermediari sia accessibile nello Stato membro in cui l'utilizzatore finale è stabilito o domiciliato è insufficiente.

Lo sviluppo del commercio elettronico è anche dovuto in larga misura alla proliferazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, che offrono servizi di intermediazione, di norma mediante piattaforme e dietro retribuzione, memorizzando contenuti di terzi, senza esercitare alcun controllo su tali contenuti, e pertanto senza agire per conto di un operatore economico. La rimozione dei contenuti riguardanti prodotti non conformi o, se ciò non è possibile, la restrizione dell'accesso a prodotti non conformi offerti mediante i loro servizi non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14. In particolare, ai prestatori di servizi della società dell'informazione non dovrebbe essere imposto un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati responsabili a condizione che non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione.

Sebbene il presente regolamento non affronti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, occorre tuttavia tener conto del fatto che, spesso, i prodotti contraffatti non rispettano le prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione, presentano un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, falsano la concorrenza, pregiudicano gli interessi pubblici e sostengono altre attività illegali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto continuare ad adottare misure efficaci volte a impedire l'ingresso dei prodotti contraffatti sul mercato dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Un mercato unico più equo dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e la protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine, è necessario rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Una buona cooperazione tra fabbricanti e autorità di vigilanza del mercato è fondamentale in quanto consente di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive riguardanti il prodotto. È importante che per determinati prodotti vi sia un operatore economico stabilito nell'Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui rivolgere richieste, incluse le richieste che riguardano la fornitura di informazioni sulla conformità di un prodotto alla normativa di armonizzazione dell'Unione e che possa collaborare con le autorità di vigilanza del mercato provvedendo a che siano adottate immediate azioni correttive per porre rimedio ai casi di non conformità. Gli operatori economici che dovrebbero svolgere tali compiti sono il fabbricante o l'importatore se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, o un rappresentante autorizzato incaricato a tal fine dal fabbricante, o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione per i prodotti da esso gestiti quando nessun altro operatore economico è stabilito nell'Unione.

Lo sviluppo del commercio elettronico pone alcune sfide alle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda la garanzia della conformità dei prodotti offerti per la vendita online e l'efficace applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Il numero di operatori economici che offrono prodotti direttamente ai consumatori con mezzi elettronici è in aumento. Pertanto, gli operatori economici con compiti relativi a prodotti soggetti a una determinata normativa di armonizzazione dell'Unione svolgono un ruolo essenziale affinché le autorità di vigilanza del mercato dispongano di un interlocutore stabilito nell'Unione, come pure ai fini dello svolgimento tempestivo di compiti specifici atti a garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, a beneficio dei consumatori, degli altri utilizzatori finali e delle imprese all'interno dell'Unione.

Gli obblighi dell'operatore economico con compiti riguardanti i prodotti oggetto di una determinata normativa di armonizzazione dell'Unione non dovrebbero pregiudicare gli obblighi e le responsabilità esistenti del fabbricante, dell'importatore e del rappresentante autorizzato nel quadro della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Gli obblighi del presente regolamento che impongono all'operatore economico di essere stabilito nell'Unione al fine di immettere prodotti sul mercato dell'Unione dovrebbero applicarsi solo ai settori in cui è stata individuata la necessità che un operatore economico agisca come punto di collegamento con le autorità di vigilanza del mercato, tenendo conto di un approccio basato sul rischio, in considerazione del principio di proporzionalità e tenendo conto dell'elevato livello di protezione degli utilizzatori finali nell'Unione.

Inoltre, tali obblighi non dovrebbero applicarsi quando i requisiti specifici previsti da taluni atti giuridici sui prodotti conseguono nella pratica lo stesso risultato, ossia il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio16, il regolamento (CE) n. 1223/2009, il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17, il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18, la direttiva n. 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19, la direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20, il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio21, il regolamento (UE) 2017/745, il regolamento (UE) 2017/746, il regolamento (UE) 2017/1369 e il regolamento (UE) 2018/858. Occorre prendere in considerazione anche le situazioni in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità sono bassi o le situazioni in cui i prodotti sono principalmente commercializzati attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, come nel caso, ad esempio, della direttiva 2014/33/UE, del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio22 e della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

È opportuno indicare insieme al prodotto le informazioni di contatto degli operatori economici con compiti riguardanti i prodotti oggetto di una determinata normativa di armonizzazione dell'Unione al fine di agevolare i controlli lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Gli operatori economici dovrebbero cooperare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato e le altre autorità competenti al fine di garantire il corretto svolgimento della vigilanza del mercato e di permettere alle autorità di eseguire i loro compiti. Ciò comprende, ove richiesto dalle autorità, la comunicazione delle informazioni di contatto degli operatori economici con compiti riguardanti i prodotti oggetto di una determinata normativa di armonizzazione dell'Unione quando tali informazioni sono a loro disposizione.

Gli operatori economici dovrebbero avere facile accesso a informazioni di alta qualità e complete. Poiché lo sportello digitale unico istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio24 prevede un unico punto di accesso online alle informazioni, esso può essere utilizzato per fornire agli operatori economici informazioni pertinenti sulla normativa di armonizzazione dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero porre in essere procedure per garantire l'accesso al punto di contatto per i prodotti stabilito a norma del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio25, al fine di assistere gli operatori economici nell'affrontare adeguatamente le loro richieste di informazioni. Gli orientamenti su questioni relative alle specifiche tecniche o alle norme armonizzate o alla progettazione di un prodotto specifico non dovrebbero rientrare tra gli obblighi degli Stati membri quando forniscono tali informazioni.

Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere attività congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la conformità, individuare la non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti sulla normativa di armonizzazione dell'Unione e sulle categorie specifiche di prodotti, comprese quelle offerte per la vendita online.

Gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità di vigilanza del mercato. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento dei compiti di vigilanza del mercato. Per agevolare l'assistenza e la cooperazione in ambito amministrativo, gli Stati membri dovrebbero nominare anche un ufficio unico di collegamento. Gli uffici unici di collegamento dovrebbero rappresentare quanto meno una posizione coordinata delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità incaricate del controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Il commercio elettronico pone alcune sfide per le autorità di vigilanza del mercato riguardo alla protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori finali rispetto ai prodotti non conformi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro attività di vigilanza del mercato sia organizzata con la stessa efficacia che per i prodotti messi a disposizione online e offline.

Nell'espletare le attività di vigilanza del mercato sui prodotti offerti per la vendita online, le autorità di vigilanza del mercato devono far fronte a numerose difficoltà, quali rintracciare i prodotti offerti per la vendita online, individuare gli operatori economici responsabili, svolgere valutazioni dei rischi o test a causa della mancanza di accesso fisico ai prodotti. Oltre alle prescrizioni introdotte dal presente regolamento, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare gli orientamenti complementari e le migliori prassi per la vigilanza del mercato e per la comunicazione con le imprese e i consumatori.

È opportuno prestare particolare attenzione alle tecnologie emergenti, tenendo conto del fatto che i consumatori utilizzano sempre di più dispositivi connessi nella loro vita quotidiana. Il quadro normativo dell'Unione dovrebbe pertanto affrontare i nuovi rischi per garantire la sicurezza degli utilizzatori finali.

Nell'era dello sviluppo costante delle tecnologie digitali, è opportuno esplorare nuove soluzioni che potrebbero contribuire all'efficacia della vigilanza del mercato all'interno dell'Unione.

La vigilanza del mercato dovrebbe essere accurata ed efficace al fine di garantire che la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti sia applicata correttamente. Dato che i controlli possono costituire un onere per gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero organizzare e condurre attività di ispezione seguendo un approccio basato sul rischio tenendo conto degli interessi di tali operatori economici e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli efficienti ed efficaci. Le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero inoltre svolgere la vigilanza del mercato con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che la non conformità del prodotto in questione riguardi il territorio di tale Stato membro o possa avere un impatto sul mercato di un altro Stato membro. Potrebbero essere stabilite dalla Commissione talune condizioni uniformi per talune attività d'ispezione condotte dalle autorità di vigilanza del mercato qualora prodotti o categorie di prodotti presentino rischi specifici o violano gravemente la normativa di armonizzazione dell'Unione.

Le autorità di vigilanza del mercato, nello svolgimento dei loro compiti, devono affrontare diverse carenze in termini di risorse, meccanismi di coordinamento e competenze in relazione ai prodotti non conformi. Tali differenze portano a un'applicazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione e a una vigilanza del mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che potrebbero compromettere la parità di condizioni tra le imprese e creare altresì potenziali squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione.

Per garantire l'applicazione corretta della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero disporre di un insieme comune di poteri di indagine e di applicazione che consentano una cooperazione rafforzata tra autorità di vigilanza del mercato e conseguano un più efficace effetto dissuasivo nei confronti degli operatori economici che violano intenzionalmente la normativa di armonizzazione dell'Unione. Questi poteri dovrebbero essere sufficientemente solidi da permettere di affrontare i problemi legati all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione e le sfide poste dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale nonché di evitare che gli operatori economici sfruttino le carenze nel sistema di applicazione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità di vigilanza del mercato non dispongono degli strumenti per contrastare le pratiche illecite. I poteri in questione dovrebbero in particolare garantire che le autorità competenti possano scambiarsi informazioni e prove per conseguire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere il sistema di applicazione che ritengono appropriato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se le loro autorità di vigilanza del mercato possono esercitare i poteri di indagine e di applicazione direttamente in forza della propria autorità, facendo ricorso ad altre autorità pubbliche, oppure mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere la facoltà di avviare indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di prodotti non conformi immessi sul mercato.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni concernenti l'oggetto di un'indagine necessari per accertare se si sia verificata una violazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e, in particolare, per identificare l'operatore economico responsabile, a prescindere da chi sia in possesso delle prove, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente da dove essi si trovino e dal loro formato. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter richiedere agli operatori economici, inclusi quelli all'interno della catena del valore digitale, di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco e avere il potere di accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore economico nell'ambito della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter richiedere a un rappresentante o a un membro competente del personale dell'operatore economico interessato di fornire spiegazioni oppure fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'ispezione in loco e poter registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale pertinente.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter verificare la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione dei prodotti destinati a essere immessi sul mercato e poter raccogliere le prove della non conformità. Dovrebbero pertanto avere la facoltà di acquisire campioni nonché, qualora le prove non possano essere ottenute con altri mezzi, di acquistare prodotti in forma anonima.

Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di porre fine alle non conformità in modo rapido ed efficace, soprattutto se l'operatore economico che vende il prodotto occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo al fine di eludere l'applicazione delle norme. Nei casi in cui vi sia un rischio di danni gravi e irreparabili agli utilizzatori finali a causa della non conformità, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter adottare misure temporanee, qualora siano debitamente giustificate e proporzionate e qualora non siano disponibili altri mezzi per evitare o attenuare tali danni, compresa, se necessario, la richiesta di eliminare un contenuto da un'interfaccia online o la visualizzazione di un'avvertenza. Qualora tale richiesta non sia osservata, l'autorità pertinente dovrebbe avere la facoltà di obbligare i prestatori di servizi della società dell'informazione a limitare l'accesso all'interfaccia online. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità ai principi stabiliti nella direttiva 2000/31/CE.

L'attuazione del presente regolamento e l'esercizio dei poteri nella sua applicazione dovrebbe inoltre essere conforme alle altre normative dell'Unione e nazionali, ad esempio la direttiva 2000/31/CE, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Tale attuazione e tale esercizio dei poteri dovrebbero essere altresì proporzionati e adeguati alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, cagionato dalla violazione. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate, ossia quelle che si rivelino essenziali per far fronte all'infrazione di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all'esercizio dei poteri per adempiere agli obblighi previsti dal diritto nazionale. Qualora, ad esempio, conformemente al diritto nazionale, per accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche sia necessaria un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, il potere di accedere a tali locali dovrebbe essere esercitato soltanto dopo che sia stata ottenuta detta autorizzazione preventiva.

Le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell'interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del pubblico, al fine di garantire che gli interessi pubblici contemplati dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti siano sistematicamente preservati e tutelati mediante opportune misure di applicazione e che la conformità a tale normativa sia assicurata lungo tutta la catena di fornitura grazie a controlli adeguati, tenendo conto del fatto che, in molti casi, i controlli amministrativi non possono sostituire da soli i controlli fisici e di laboratorio al fine di verificare la conformità dei prodotti alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero quindi garantire un livello elevato di trasparenza nell'esecuzione delle loro attività e dovrebbero mettere a disposizione del pubblico le informazioni che ritengono pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali nell'Unione.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il funzionamento del sistema RAPEX conformemente alla direttiva 2001/95/CE.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la procedura della clausola di salvaguardia prevista dalla normativa di armonizzazione settoriale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire un livello equivalente di protezione in tutta l'Unione, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure in relazione ai prodotti che comportano un rischio per la salute e la sicurezza o altri aspetti della protezione del pubblico interesse. Sono altresì tenuti a notificare tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione in modo che quest'ultima possa prendere posizione se le misure nazionali che limitano la libera circolazione dei prodotti, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno siano o meno giustificate.

Lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza del mercato e l'uso delle prove e dei risultati delle indagini dovrebbero rispettare il principio di confidenzialità. Le informazioni dovrebbero essere trattate conformemente al diritto nazionale applicabile, al fine di garantire che le indagini non vengano compromesse e che la reputazione dell'operatore economico non sia danneggiata.

Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, ciò dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio27, a seconda dei casi.

Al fine di garantire l'efficacia e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato, per quanto riguarda prodotti specifici o una categoria specifica o un gruppo specifico di prodotti, o rischi specifici connessi a una categoria o a un gruppo di prodotti, la Commissione potrebbe designare i suoi impianti di prova o impianti di prova pubblici di uno Stato membro come impianto di prova dell'Unione. Tutti gli impianti di prova dell'Unione dovrebbero essere accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008. Onde evitare conflitti di interesse, gli impianti di prova dell'Unione dovrebbero offrire i loro servizi esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato, alla Commissione, alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti («rete») e ad altri organismi governativi o intergovernativi.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare adeguatamente le autorità di vigilanza del mercato di personale e attrezzature. Per essere efficaci le attività di vigilanza del mercato richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire risorse stabili a un livello adeguato in qualsiasi momento alle esigenze di applicazione delle norme. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare i finanziamenti pubblici mediante la riscossione dai pertinenti operatori economici di oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento della vigilanza del mercato in relazione a prodotti risultati non conformi.

È opportuno stabilire meccanismi di assistenza reciproca, in quanto è essenziale per il mercato delle merci dell'Unione che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri cooperino tra loro in modo efficace. Le autorità dovrebbero agire in buona fede e, in linea di principio, accettare le richieste di assistenza reciproca, in particolare quelle riguardanti l'accesso alla dichiarazione di conformità UE, alla dichiarazione di prestazione e alla documentazione tecnica

È opportuno che gli Stati membri designino le autorità responsabili dell'applicazione della normativa doganale e le altre autorità incaricate, ai sensi del diritto nazionale, del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Un modo efficace per garantire che i prodotti non sicuri o non conformi non siano immessi sul mercato dell'Unione consisterebbe nell'individuare tali prodotti prima che siano immessi in libera pratica. Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, dispongono di un quadro completo dei flussi commerciali attraverso le frontiere esterne dell'Unione e dovrebbero pertanto essere tenute ad effettuare controlli adeguati sulla base di una valutazione del rischio, per contribuire a rendere il mercato più sicuro, il che garantisce un livello elevato di tutela degli interessi pubblici. Spetta agli Stati membri designare le autorità specifiche che devono essere incaricate degli opportuni controlli documentali e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio sui prodotti prima che siano immessi in libera pratica. Un'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti può essere raggiunta soltanto mediante una cooperazione sistematica e uno scambio regolare di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità designate quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Queste ultime dovrebbero ricevere con largo anticipo dalle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti non conformi o le informazioni sugli operatori economici a rischio più elevato di non conformità. Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero a loro volta informare in tempo utile le autorità di vigilanza del mercato dell'immissione di prodotti in libera pratica e dei risultati dei controlli, qualora tali informazioni siano pertinenti per l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. La Commissione, qualora venga a conoscenza di un grave rischio presentato da un prodotto importato, dovrebbe inoltre informare gli Stati membri in merito a tale rischio, al fine di garantire che i controlli in materia di conformità e applicazione delle norme nei primi punti di entrata nell'Unione siano realizzati in maniera coordinata e più efficace.

Agli importatori dovrebbe essere rammentato che gli articoli 220, 254 e da 256 a 258 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio28 dispongono che i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione che necessitano di ulteriore trattamento per essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile sono soggetti all'appropriata procedura doganale che consente tale lavorazione da parte dell'importatore. In generale, l'immissione in libera pratica non dovrebbe essere considerata come prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo della conformità.

Per utilizzare lo sportello unico dell'UE per le dogane e quindi ottimizzare e alleggerire il trasferimento di dati tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico dei dati. Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere. L'onere supplementare per le autorità doganali dovrebbe essere limitato e le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile utilizzo.

È necessario istituire la rete, presso la Commissione, con lo scopo di agevolare una cooperazione e un coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione delle norme e la Commissione, nonché alla razionalizzazione delle pratiche di vigilanza del mercato all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione delle norme da parte degli Stati membri, come le indagini congiunte. Questa struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e a scoraggiarne le violazioni. La partecipazione dei gruppi di coordinamento amministrativo (ADCO) alla rete non dovrebbe precludere la partecipazione di altri gruppi analoghi coinvolti in attività di cooperazione amministrativa. La Commissione fornisce il necessario sostegno amministrativo e finanziario alla rete.

Lo scambio di informazioni tra i vari Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbe essere efficace, rapido e accurato. Una serie di strumenti esistenti, quali il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e il RAPEX, consentono il coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato nell'Unione. Tali strumenti, insieme all'interfaccia che consente il trasferimento dei dati dall'ICSMS al RAPEX, dovrebbero essere aggiornati e sviluppati ulteriormente al fine di sfruttare appieno il loro potenziale e contribuire ad aumentare il livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

In tale contesto, ai fini della raccolta di informazioni sull'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, il sistema ICSMS dovrebbe essere migliorato e diventare accessibile alla Commissione, agli uffici unici di collegamento, alle autorità doganali e alle autorità di vigilanza del mercato. Dovrebbe inoltre essere sviluppata un'interfaccia elettronica per consentire uno scambio efficace di informazioni tra sistemi nazionali di autorità doganali e autorità di vigilanza del mercato. Per quanto riguarda i casi di assistenza reciproca, gli uffici unici di collegamento dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario alla cooperazione tra le autorità competenti. Pertanto, il sistema ICSMS dovrebbe fornire le funzioni che consentono l'indicazione automatizzata agli uffici unici di collegamento quando non sono rispettati i termini. Quando la legislazione settoriale dispone già sistemi elettronici per la cooperazione e lo scambio di dati, come nel caso, ad esempio, dell'Eudamed per i dispositivi medici, l'utilizzo di tali sistemi dovrebbe essere mantenuto, ove opportuno.

In generale, il sistema ICSMS dovrebbe essere usato per scambiare informazioni ritenute utili per altre autorità di vigilanza del mercato. Ciò potrebbe includere i controlli effettuati nell'ambito di progetti di vigilanza del mercato, a prescindere dall'esito delle prove. In relazione alla quantità di dati da inserire nel sistema ICSMS, è opportuno pervenire a un equilibrio tra l'imposizione di un onere eccessivo, qualora gli sforzi per l'inserimento dei dati supererebbero il lavoro necessario per effettuare i controlli effettivi, e la completezza necessaria per sostenere una maggiore efficienza ed efficacia da parte delle autorità. Pertanto, i dati inseriti nel sistema ICSMS dovrebbero altresì coprire controlli più semplici rispetto ai soli test di laboratorio. Tuttavia, non dovrebbe essere necessario includere anche i brevi controlli visivi. Come orientamento, i controlli che sono documentati individualmente dovrebbero essere inseriti anche nel sistema ICSMS.

Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare il sistema ICSMS per le interazioni tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato, in alternativa ai sistemi nazionali. Ciò non dovrebbe sostituire il sistema di gestione dei rischi (CRMS) utilizzato dalle autorità doganali. Questi due sistemi potrebbero funzionare in parallelo, in quanto soddisfano ruoli diversi complementari; il sistema ICSMS facilita, infatti, la comunicazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato al fine di consentire un agevole trattamento delle dichiarazioni doganali nell'ambito del quadro per la sicurezza e la conformità dei prodotti, mentre il CRMS è destinato alla gestione comune del rischio e ai controlli in ambito doganale.

Le informazioni relative a infortuni causati da prodotti non conformi sono importanti per le autorità di vigilanza del mercato. Il sistema ICSMS dovrebbe pertanto prevedere campi di dati correlati affinché le autorità di vigilanza del mercato possano inserire facilmente le relazioni disponibili nel corso delle loro indagini, facilitando in tal modo le valutazioni statistiche successive.

La Commissione dovrebbe poter scambiare informazioni in materia di vigilanza del mercato con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o con organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali, al fine di garantire la conformità dei prodotti prima che siano esportati nel mercato dell'Unione.

Per conseguire un elevato livello di conformità all'applicabile normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, garantendo nel contempo un'efficace ripartizione delle risorse e un controllo efficace sotto il profilo dei costi dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di approvare specifici sistemi di controllo pre-esportazione. I prodotti che rientrano in tali sistemi approvati potrebbero beneficiare, nell'ambito della valutazione del rischio effettuata dalle autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, di un livello di fiducia più elevato rispetto a prodotti comparabili che non sono stati sottoposti a un controllo pre-esportazione.

La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti e tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnologici, economici, commerciali e giuridici. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201629, la valutazione in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, l'applicazione e l'attuazione di disposizioni relative ai compiti degli operatori economici che immettono prodotti sul mercato e il sistema di controlli pre-esportazione sui prodotti.

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

La diversità delle sanzioni all'interno dell'Unione è uno dei principali motivi che spiegano l'insufficiente effetto dissuasivo e il livello diseguale di protezione. Le norme relative all'istituzione di sanzioni, anche di tipo pecuniario, sono una questione di competenza nazionale e dovrebbero pertanto essere fissate dal diritto nazionale.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di condizioni uniformi per i controlli, i criteri per determinare la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a determinati prodotti o categorie di prodotti, laddove siano stati costantemente individuati rischi specifici o violazioni gravi della normativa di armonizzazione dell'Unione; la specificazione delle procedure di designazione degli impianti di prova dell'Unione, la fissazione di parametri e delle tecniche in relazione ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione; la specificazione dei particolari dei dati statistici relativi ai controlli effettuati dalle autorità designate sui prodotti soggetti al diritto dell'Unione, la specificazione dei particolari delle modalità di attuazione previste per il sistema di informazione e comunicazione e la definizione dei dati relativi al vincolo dei prodotti al regime doganale di «immissione in libera pratica» trasmessi dalle autorità doganali; e l'approvazione dei sistemi di controlli pre-esportazione sui prodotti e la revoca di tale approvazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio30.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire g migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di un livello assai elevato di cooperazione, interazione e coerenza dei provvedimenti da parte dell'insieme delle autorità competenti di tutti gli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, compresi quelli in materia di libertà di espressione e di libertà e pluralismo dei media. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei consumatori, della libertà d'impresa, della libertà di espressione e d'informazione, del diritto di proprietà e della protezione dei dati di carattere personale.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa,

2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.

3. Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»), se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.

2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  2. 2) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

  3. 3) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e tutelino l'interesse pubblico oggetto di tale normativa;

  4. 4) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 10 quale responsabile della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro;

  5. 5) «autorità richiedente»: l'autorità di vigilanza del mercato che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

  6. 6) «autorità interpellata»: l'autorità di vigilanza del mercato che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

  7. 7) «non conformità»: qualsiasi caso di mancata conformità a una delle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione o del presente regolamento;

  8. 8) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  9. 9) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

  10. 10) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

  11. 11) «fornitore di servizi di logistica»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, i servizi di consegna dei pacchi come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio2, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

  12. 12) «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento;

  13. 13) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;

  14. 14) «prestatore di servizi della società dell'informazione»: il prestatore di un servizio come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  15. 15) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore economico, e che serve per fornire agli utilizzatori finali l'accesso ai prodotti dell'operatore economico;

  16. 16) «misura correttiva»: qualsiasi misura adottata da un operatore economico per porre fine a un caso di non conformità, laddove richiesto da un'autorità di vigilanza del mercato o su iniziativa dell'operatore economico stesso;

  17. 17) «misura volontaria»: un'azione correttiva non richiesta da un'autorità di vigilanza del mercato;

  18. 18) «rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni;

  19. 19) «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto o nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione;

  20. 20) «prodotto che presenta un rischio grave»: qualsiasi prodotto che presenta un rischio per il quale, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell'impiego normale e prevedibile del prodotto, la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati;

  21. 21) «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;

  22. 22) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

  23. 23) «ritiro»: qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura;

  24. 24) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

  25. 25) «immissione in libera pratica»: la procedura di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  26. 26) «prodotti che entrano nel mercato dell'Unione»: prodotti provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica».

Capo II. Compiti degli operatori economici

Art. 4 Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:

  1. a) il fabbricante stabilito nell'Unione;

  2. b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;

  3. c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;

  4. d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.

3. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:

  1. a) se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;

  2. b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;

  3. c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;

  4. d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.

4. Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

5. Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/20114, (UE) 2016/4255, (UE) 2016/4266, (UE) 2023/15427 e (UE) 2024/12528, e dalle direttive 2000/14/CE9, 2006/42/CE10, 2009/48/CE11, 2009/125/CE12, 2011/65/UE13, 2013/29/UE14, 2013/53/UE15, 2014/29/UE16, 2014/30/UE17, 2014/31/UE18, 2014/32/UE19, 2014/34/UE20, 2014/35/UE21, 2014/53/UE22 e 2014/68/UE23 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 5 Rappresentante autorizzato

1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), il rappresentante autorizzato è incaricato dal fabbricante di svolgere i compiti enumerati all'articolo 4, paragrafo 3, fatti salvi eventuali altri compiti imposti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità di vigilanza del mercato.

3. I rappresentanti autorizzati dispongono dei mezzi adeguati per poter espletare i compiti loro affidati.

Art. 6 Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata agli utilizzatori finali dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro.

Art. 7 Obbligo di cooperazione

1. Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori.

2. I prestatori di servizi della società dell'informazione cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.

Capo III. Assistenza agli operatori economici e collaborazione con i medesimi

Art. 8 Informazioni agli operatori economici

1. La Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 2018/1724, provvede affinché il portale «La tua Europa» offra agli utenti un accesso semplice e online alle informazioni relative ai requisiti del prodotto e ai diritti, agli obblighi e alle norme derivanti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

2. Gli Stati membri mettono a punto procedure volte a fornire agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni relative al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile ai prodotti e alla sua attuazione. A tale fine, si applica l'articolo 9 paragrafi 1, 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/515.

Art. 9 Attività congiunte per promuovere la conformità

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità interessate, organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere la conformità, identificando i casi di non conformità, sensibilizzando sulla normativa di armonizzazione dell'Unione e fornendo orientamenti in merito e per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave, compresi i prodotti offerti per la vendita online.

2. Le autorità di vigilanza del mercato in questione e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che l'accordo sulle attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti.

3. Un'autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione derivante dalle attività congiunte svolte nell'ambito di un'indagine da essa condotta su un caso di non conformità.

4. L'autorità di vigilanza del mercato in questione mette tale accordo sulle attività congiunte, insieme ai nomi delle parti coinvolte, a disposizione del pubblico e lo inserisce nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34. La rete istituita a norma dell'articolo 29 fornisce, su richiesta di uno Stato membro, assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione dell'accordo sulle attività congiunte.

Capo IV. Organizzazione, attività e obblighi dell'autorità di vigilanza del mercato e uffici unici di collegamento

Art. 10 Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento

1. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato secondo le modalità definite nel presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio territorio. Ogni Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri circa le sue autorità di vigilanza del mercato e gli ambiti di competenza di ciascuna autorità, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.

3. Ogni Stato membro designa un ufficio unico di collegamento.

4. L'ufficio unico di collegamento è almeno responsabile di rappresentare la posizione coordinata delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, nonché di comunicare le strategie nazionali di cui all'articolo 13. L'ufficio unico di collegamento fornisce altresì sostegno alla cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri, come stabilito al capo VI.

5. Al fine di svolgere una vigilanza del mercato dei prodotti messi in vendita online e in modo tradizionale con la stessa efficacia per tutti i canali di distribuzione, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e i rispettivi uffici unici di collegamento dispongano delle risorse — tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo, come un numero sufficiente di dipendenti competenti — delle competenze, delle procedure e altre disposizioni necessarie per espletare correttamente le proprie funzioni.

6. Qualora nel loro territorio siano presenti più autorità di vigilanza del mercato, gli Stati membri garantiscono che le loro rispettive funzioni siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento affinché dette autorità possano operare in stretta collaborazione ed espletare efficacemente le proprie funzioni.

Art. 11 Attività delle autorità di vigilanza del mercato

1. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività al fine di garantire quanto segue:

  1. a) l'efficace vigilanza del mercato nei rispettivi territori per i prodotti messi in vendita sia online che attraverso i canali tradizionali in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione;

  2. b) l'adozione, da parte degli operatori economici, di misure correttive appropriate e proporzionate per quanto riguarda la conformità a tale normativa e al presente regolamento;

  3. c) l'adozione di misure appropriate e proporzionate qualora l'operatore economico non adotti misure correttive.

2. Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri e svolgono le loro funzioni in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi.

3.

Le autorità di vigilanza del mercato, nell'ambito delle loro attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, eseguono i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentali e, laddove necessario, controlli fisici e di laboratorio basandosi su campioni congrui, definendo un ordine di priorità per la ripartizione delle loro risorse e per le azioni onde garantire un'efficace vigilanza del mercato, tenendo conto della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13.

Nel decidere quali controlli effettuare, su quali tipi di prodotti e in quale misura, le autorità di vigilanza del mercato adottano un approccio basato sul rischio tenendo conto dei fattori seguenti:

  1. a) i possibili pericoli e i casi di non conformità associati ai prodotti e, ove disponibili, i casi verificatisi sul mercato;

  2. b) le attività e le operazioni sotto il controllo dell'operatore economico;

  3. c) i precedenti dell'operatore economico in materia di non conformità;

  4. d) se del caso, i profili di rischio delineati dalle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

  5. e) i reclami presentati dai consumatori e altre informazioni ricevute da altre autorità, operatori economici, media e altre fonti che potrebbero indicare una non conformità.

4. La Commissione, previa consultazione della rete, può adottare atti di esecuzione, al fine di determinare le condizioni uniformi di controllo, i criteri per stabilire la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a tali prodotti o categorie di prodotti a livello di Unione per quanto riguarda determinati prodotti o determinate categorie di prodotti, laddove siano stati costantemente individuati rischi specifici o violazioni gravi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza e altri interessi pubblici protetti da detta normativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

5. Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità dei loro prodotti alla normativa di armonizzazione dell'Unione rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati.

6. Le prove di cui si avvale un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro possono essere utilizzate, senza ulteriori formalità, nel quadro delle indagini di verifica della conformità di un prodotto condotte dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro.

7. Le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le seguenti procedure in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione:

  1. a) procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni attinenti ai rischi o ai casi di non conformità;

  2. b) procedure per verificare l'effettiva applicazione da parte degli operatori economici delle misure correttive che dovevano adottare.

8. Al fine di garantire la comunicazione e il coordinamento con le loro controparti in altri Stati membri, le autorità di vigilanza partecipano attivamente ai gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO) di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

9. Fatta salva ogni procedura di salvaguardia unionale ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un'indagine svolta di propria iniziativa tenendo conto dell'eventuale contributo fornito da un operatore economico.