Decisione di esecuzione (UE) 2023/1198 della Commissione del 21 giugno 2023 che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali [notificata con il numero C(2023) 3900] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate.
La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.
Art. 2
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023 Per la Commissione Adina-Ioana Vălean Membro della Commissione