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Decisione (UE) 2023/1338 della Commissione del 28 giugno 2023 relativa ai requisiti di sicurezza cui le norme europee devono conformarsi per quanto riguarda alcuni prodotti per bambini e prodotti correlati ai sensi della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

La direttiva 2001/95/CE si applica a tuti i prodotti quali definiti al suo articolo 2, lettera a), nella misura in cui non esistano, nell’ambito della normativa dell’Unione che disciplina la sicurezza dei prodotti in questione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite ai sensi della direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea godono di una presunzione di sicurezza.

Con la nuova agenda dei consumatori 20202, la Commissione si impegna a rafforzare la sicurezza dei prodotti per bambini, data la particolare vulnerabilità di questa categoria di consumatori, adottando requisiti di sicurezza cui le norme europee devono conformarsi per tali prodotti. Di tutti i prodotti notificati come pericolosi nel 2020 e nel 2021 utilizzando il sistema di allerta rapido dell’Unione «Safety Gate», precedentemente conosciuto come «sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX)», più del 20 % erano prodotti per bambini. Inoltre, con la sua comunicazione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche»3, la Commissione mira in particolare a migliorare la sicurezza dei bambini rispetto alle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti di consumo ad essi destinati.

La Commissione ha già adottato la decisione 2010/9/UE4 riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia, la decisione 2010/376/UE5 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini, e la decisione 2013/121/UE6 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini. Tuttavia, oltre a tali decisioni, è necessario stabilire i requisiti cui le norme europee devono conformarsi per un gruppo più ampio di prodotti per bambini e prodotti correlati.

Le norme sulla sicurezza dei giocattoli sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7. Tuttavia, agli aspetti e ai rischi o alle categorie di rischi non contemplati da tale direttiva si applica la direttiva 2001/95/CE. La presente decisione dovrebbe pertanto includere i requisiti cui le norme europee devono conformarsi per quanto riguarda i prodotti per bambini e i prodotti correlati nella misura in cui i rischi o le categorie di rischi non rientrano nella direttiva 2009/48/CE.

I requisiti di sicurezza sono necessari ai fini dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle norme europee per alcuni prodotti per bambini e prodotti correlati. Tali requisiti devono garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

I requisiti di sicurezza in questione dovrebbero rispecchiare le nuove conoscenze scientifiche e tecniche e l’evoluzione del mercato. Il ricorso a un approccio basato sui pericoli consente una valutazione globale dei rischi ai quali i bambini possono essere esposti quando utilizzano prodotti ad essi destinati. Tale approccio contribuisce inoltre a riconoscere e ad affrontare gli aspetti incerti dei nuovi prodotti futuri. Il formato basato sui pericoli rende altresì più agevole il raffronto fra i requisiti e il contenuto delle norme, e facilita quindi la conformità di queste ultime ai requisiti. Nello stabilire i requisiti di sicurezza cui le norme europee devono conformarsi per quanto riguarda i prodotti per bambini e i prodotti correlati è pertanto necessario adottare un approccio basato sui pericoli.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente decisione si applica alle norme europee di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE per i seguenti prodotti:

  1. a) prodotti per bambini destinati ad essere indossati da bambini;

  2. b) prodotti per bambini intesi a facilitare o fornire protezione per la funzione seduta, il sonno, il bagno, la cura del corpo, il rilassamento, il trasporto e l’apprendimento precoce;

  3. c) prodotti per bambini intesi ad aiutarli a mangiare, a bere o a succhiare;

  4. d) prodotti per bambini che offrono una o più funzioni elencate alle lettere a), b) e c) e una o più altre funzioni;

  5. e) prodotti correlati a prodotti per bambini, compresi i seguenti prodotti:

    1. i) prodotti e accessori specificamente progettati per essere utilizzati con i prodotti per bambini di cui alle lettere da a) a d) o in combinazione con tali prodotti;

    2. ii) prodotti intesi per essere utilizzati e montati o installati da adulti, accessibili a un bambino o che offrono al bambino una funzione protettiva.

Art. 2 Requisiti di sicurezza

I requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda alcuni prodotti per bambini e prodotti correlati di cui all’articolo 1 della presente decisione sono enunciati nell’allegato della presente decisione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen