Decisione (UE) 2023/1555 della Commissione del 25 luglio 2023 sul conferimento alle autorità svizzere dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 25, paragrafo 4,
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri sono tenuti a registrare in modo attendibile e senza indugio, nelle banche dati della Commissione, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e allo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano tale direttiva. A tal fine, tramite l’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione2, la Commissione ha istituito la banca dati europea degli equipaggi (European Crew Database — «ECDB») per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione e la banca dati europea degli scafi (European Hull Database — «EHDB») per i giornali di bordo.
L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 e l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/473 prevedono inoltre che siano inserite nelle banche dati della Commissione informazioni relative ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 fa riferimento ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno3, che sono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione se gli obblighi stabiliti da tale regolamento sono identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397 e se il paese terzo di rilascio riconosce, nel proprio ordinamento, i documenti dell’Unione rilasciati a norma della direttiva (UE) 2017/2397.
La Svizzera rilascia certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo sulla base del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno in forza di obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397 e accetta nel proprio ordinamento i corrispondenti documenti dell’Unione, per cui i certificati di qualifica svizzeri sono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
A norma dell’articolo 2.01 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, adottato in conformità alla decisione (UE) 2022/1912 del Consiglio4, la Svizzera è altresì tenuta a iscrivere ogni certificato di qualifica, libretto di navigazione e giornale di bordo rilasciato da un’autorità competente e i relativi dati nel registro nazionale che tali autorità devono tenere a norma dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2017/2397, e a collegare i propri registri nazionali al registro tenuto dalla Commissione conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/473.
Il 20 ottobre 2021 la Svizzera ha chiesto alla Commissione di avere accesso alle banche dati della Commissione.
A norma dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, alle autorità dei paesi terzi che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo sulla base del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno può essere dato accesso alla banca dati nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e che il paese terzo non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente e se la Commissione garantisce che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.
La Commissione ha riconosciuto che la Svizzera garantisce un livello adeguato di protezione dei dati6. Inoltre, con lettera ufficiale, la Svizzera ha assicurato che darà accesso alle sue banche dati corrispondenti e che non trasferirà dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.
L’accesso alle banche dati della Commissione deve essere da ultimo necessario per gli scopi previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, ossia ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Considerando che membri di equipaggi in possesso di qualifiche svizzere operano regolarmente sulle vie navigabili interne dell’Unione e che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati dalla Svizzera devono avere requisiti identici a quelli prescritti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è necessario uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Svizzera che renda possibile l’attuazione, l’applicazione e la valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, garantendo nel contempo che la navigazione sulle vie navigabili interne dell’Unione sia effettuata senza interruzioni e in modo legittimo e sicuro. Dare alla Svizzera accesso all’ECDB e all’EHDB permetterà inoltre alla Commissione di tenere un registro completo di dati sugli equipaggi e sarà utile a fini statistici. È pertanto necessario, ai fini di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, dare alle autorità competenti della Svizzera accesso all’ECDB e all’EHDB.
La Commissione, dopo aver valutato la richiesta della Svizzera, ritiene opportuno dare alle autorità svizzere accesso all’ECDB e all’EHDB,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Alle autorità svizzere è dato accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen