Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione del 20 gennaio 2020 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE1 del Consiglio, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
Al fine di facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e tutelare la vita umana e l’ambiente è fondamentale che i membri di equipaggio siano titolari di certificati attestanti le loro qualifiche. Per ottenere tali certificati, il tempo di navigazione dell’equipaggio dovrebbe essere registrato nel libretto di navigazione di ciascun membro con registrazioni valide, che possano essere confrontate con le corrispondenti registrazioni nei giornali di bordo delle imbarcazioni in cui il membro di equipaggio ha prestato servizio.
Al fine di attuare correttamente la direttiva (UE) 2017/2397 e di prevenire frodi, le autorità competenti che rilasciano certificati in conformità a tale direttiva dovrebbero accertare che i membri di equipaggio siano titolari di un solo certificato specifico in un dato momento. Nel contesto dell’identificazione di un membro di equipaggio, se necessario, è opportuno tenere in debita considerazione il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Per contribuire a un’amministrazione efficiente dei certificati di qualifica dell’Unione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla medesima direttiva dovrebbero istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica dell’Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo, nonché ai documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili/includere dati relativi a tali documenti e al rispettivo stato, utilizzando una banca dati gestita dalla Commissione.
Per gli stessi obiettivi, tale banca dati dovrebbe inoltre servire a fornire informazioni sui documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/2397.
Il fatto che i certificati di qualifica e i libretti di navigazione siano tenuti dai membri di equipaggio mentre il giornale di bordo è legato a un’imbarcazione richiede che tali dati siano gestiti separatamente in due sistemi diversi. In tale contesto è opportuno tenere conto dell’esistenza della banca dati europea degli scafi, istituita dalla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio3, che contiene informazioni relative alle unità navali delle vie navigabili interne a uso delle autorità competenti.
È opportuno tenere in debita considerazione le specifiche relative allo scambio dei dati previste dalla pertinente normativa dell’Unione, nonché i principi e le raccomandazioni contenuti nel piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-20204 e nel quadro europeo di interoperabilità5. Bisognerebbe inoltre fare in modo, nella misura del possibile, che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative. Dovrebbero essere applicati i principi «una tantum» e «interoperabile per definizione».
Qualora le misure previste nel presente regolamento delegato implichino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità alla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6 per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte della Commissione europea, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7 per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
Gli Stati membri, rappresentati dalle pertinenti autorità competenti, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nei registri nazionali. In quanto gestore della banca dati che fornisce la soluzione per lo scambio di dati tra Stati membri, la Commissione svolge anche una funzione di titolare del trattamento. Gli Stati membri insieme alla Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati nella banca dati dell’Unione. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e l’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 impongono ai contitolari del trattamento di definire in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti. Il presente regolamento definisce tali rispettive responsabilità.
Al fine di garantire parità di diritti di accesso a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe essere considerata titolare del trattamento dei dati personali relativi alla gestione dei diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 2018/1725.
Nell’interesse della coerenza, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data prevista per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2397. È tuttavia opportuno prevedere un’eccezione per le disposizioni riguardanti la gestione della banca dati da parte della Commissione durante la fase di prova e il suo ruolo di titolare del trattamento dei diritti di accesso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d’uso delle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 e per i documenti riconosciuti in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «banca dati dell’Unione»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, e ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della medesima direttiva;
b) «banca dati europea degli scafi»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva;
c) «registri nazionali»: i registri dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo nonché, laddove pertinente, dei documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, i quali sono istituiti e gestiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 25. paragrafo 1, della medesima direttiva;
d) «numero di identificazione del membro di equipaggio» (CID): un numero generato dalla banca dati dell’Unione che identifica un membro di equipaggio registrato in tale banca dati e che è unico per ciascun titolare;
e) «stato “attivo”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono validi;
f) «stato “scaduto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi perché il periodo di validità è terminato oppure perché sono stati sostituiti da nuovi certificati di qualifica o autorizzazioni specifiche in seguito alla necessità di modificare dati amministrativi o all’approssimarsi del termine del periodo di validità;
g) «stato “sospeso”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397;
h) «stato “revocato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397;
i) «stato “smarrito”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati smarriti presso l’autorità competente;
j) «stato “rubato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati rubati presso l’autorità competente;
k) «stato “distrutto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati distrutti presso l’autorità competente;
l) «metadati»: dati trattati nella banca dati dell’Unione ai fini della trasmissione o dello scambio di contenuti di comunicazioni elettroniche; comprendono i dati utilizzati per tracciare e identificare l’origine e la destinazione di una comunicazione, i dati relativi all’ubicazione dei contenuti di comunicazioni elettroniche nonché la data, l’ora, la durata e il tipo di comunicazione.
Art. 3 Informazioni relative ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione
1. La Commissione istituisce la banca dati dell’Unione. Essa la gestisce in conformità ai requisiti di cui all’allegato I. Essa è responsabile del funzionamento tecnico e della manutenzione di tale banca dati. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità della banca dati dell’Unione.
2. Gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 mettono a disposizione della banca dati dell’Unione, mediante tecnologia machine-to-machine, i registri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda i dati di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri designata come titolare del trattamento dei dati inclusi nei registri nazionali e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati dell’Unione. Le responsabilità sono ripartite tra i contitolari del trattamento dei dati in conformità all’allegato III.
4. La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari a concedere e a gestire i diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.
Art. 4 Informazioni relative al giornale di bordo
1. Gli Stati membri registrano nella banca dati europea degli scafi i dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397.
2. Le condizioni per l’uso della banca dati europea degli scafi allo scopo di registrare i dati relativi ai giornali di bordo in conformità all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 sono stabilite nell’allegato II.
Art. 5 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2022, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento delegato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen