Decisione di esecuzione (UE) 2023/2133 della Commissione del 13 ottobre 2023 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 6739] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
Il 31 maggio 2018, Dow AgroSciences Europe, con sede nel Regno Unito, ha presentato all’autorità competente dei Paesi Bassi, per conto di Dow AgroSciences LLC, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 («domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
La domanda riguardava inoltre l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da venticinque sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9.
Sedici di tali sottocombinazioni erano già state così autorizzate: MON 89034 × 1507, autorizzata con decisione di esecuzione 2013/650/UE della Commissione2; MON 89034 × MIR162, MON 89034 × NK603, MIR162 × NK603, MON 89034 × MIR162 × NK603, autorizzate con decisione di esecuzione (UE) 2021/60 della Commissione3; MON 89034 × DAS-40278-9, 1507 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × DAS-40278-9, autorizzate con decisione di esecuzione (UE) 2019/2086 della Commissione4; NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, autorizzate con decisione di esecuzione (UE) 2019/2085 della Commissione5; 1507 × MIR162, autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2019/1305 della Commissione6; 1507 × NK603, autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 della Commissione7; MON 89034 × 1507 × NK603, autorizzata con decisione di esecuzione 2013/648/UE della Commissione8; 1507 × MIR162 × NK603, autorizzate con decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione9.
La presente decisione riguarda le nove restanti sottocombinazioni oggetto della domanda: MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162, MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 («nove sottocombinazioni interessate»).
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.
Con lettera del 22 marzo 2021 Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, ha informato la Commissione che, dal 1o gennaio 2021, Dow AgroSciences LLC aveva cambiato il proprio nome in Corteva Agriscience LLC.
Con lettera del 22 marzo 2021 Corteva Agriscience LLC ha informato la Commissione che il suo rappresentante nell’Unione, dal 22 marzo 2021, era Corteva Agriscience Belgium BV, con sede in Belgio.
Il 12 agosto 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole11 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e le relative sottocombinazioni, come descritti nella domanda, sono sicuri quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate selezionate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente.
Non sono stati individuati nuovi problemi di sicurezza per le sottocombinazioni precedentemente valutate e di conseguenza le precedenti conclusioni su tali sottocombinazioni restano valide. Per quanto riguarda le nove sottocombinazioni interessate, l’Autorità ha concluso che ci si può attendere che siano sicure quanto i singoli eventi di trasformazione MON 89034, 1507, MIR162, NK603 e DAS-40278-9, quanto le sottocombinazioni precedentemente valutate e quanto il granturco contenente cinque eventi combinati MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9.
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
Il 17 aprile 2023 l’Autorità ha rilasciato una dichiarazione che integra il suo parere scientifico, tenendo conto delle informazioni supplementari fornite dal pubblico. L’Autorità non ha individuato nelle informazioni supplementari alcuna implicazione sulla sicurezza del granturco geneticamente modificato MIR162 per gli alimenti e i mangimi o per l’ambiente e ha confermato che le conclusioni del suo parere scientifico restano valide.
Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle nove sottocombinazioni interessate, per gli usi elencati nella domanda.
Al granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e alle nove sottocombinazioni interessate dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione12.
Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti dell’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura dei prodotti oggetto della presente decisione, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.
Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione14.
Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e di tutte le relative sottocombinazioni o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatori unici
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:
a) l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
b) l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;
c) l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603;
d) l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
e) l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
f) l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162;
g) l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9;
h) l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;
i) l’identificatore unico SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
j) identificatore unico SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × DAS-40278-9.
Art. 2 Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;
c) prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Art. 3 Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabilite nell’articolo 13, paragrafo 1, e nell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché nell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Art. 4 Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 si applicano i metodi indicati nell’allegato, lettera d).
Art. 5 Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.
Art. 6 Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 7 Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.
Art. 8 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 9 Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione