Decisione (UE) 2023/2532 della Banca centrale europea del 9 novembre 2023 che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2023/27)
Testo vigente
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,
Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)1, che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione.
Il 7 settembre 2023 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2023/2415 della Banca centrale europea (BCE/2023/22)2, che modifica l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Lo scopo di tali modifiche era quello di: a) chiarire taluni aspetti relativi all’utilizzo dei marchi relativi ai servizi TARGET; b) precisare ulteriormente i requisiti per le banche centrali dell'Eurosistema (BC dell’Eurosistema) per assicurare che non siano aperti conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET al fine di fornire servizi che rientrano nell'ambito di applicazione di tale indirizzo; c) introdurre misure al fine di mitigare gli effetti di un’eventuale mancata connessione a TARGET; d) stabilire l’obbligo di utilizzo della Contingency Solution a decorrere dal 21 marzo 2025 per tutti i titolari di conti in contanti dedicati per il regolamento lordo in tempo reale e i sistemi ancillari che partecipano a TARGET; e) introdurre chiarimenti relativi alle reachable party designate dai sistemi ancillari che utilizzano TARGET Instant Payment Settlement (TIPS); f) introdurre alcune revisioni redazionali.
È opportuno che le modifiche apportate all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) che incidono sui termini e sulle condizioni di TARGET-ECB siano rispecchiate nella decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22)3.
Al fine di garantire l’allineamento con le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2023/2415 (BCE/2023/22), è opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo e si applichi a decorrere dal 20 novembre 2023.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificata come segue:
1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dalla data di avvio dell’operatività del sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS), come comunicata sul sito Internet della BCE, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET ai fini della fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1)4.
2) l’allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificato in conformità all’allegato I alla presente decisione;
3) l’allegato II alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificato in conformità all’allegato II alla presente decisione;
4) l’allegato III alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificato in conformità all’allegato III alla presente decisione;
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 20 novembre 2023.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde