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Decisione (PESC) 2023/2539 del Consiglio del 13 novembre 2023 a sostegno di un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», presentata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») il 28 giugno 2016, conferma l'appoggio dell'Unione all'universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e di piccolo calibro illegali e le relative munizioni («Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»). La strategia prevede, tra l'altro, che l'Unione continui a promuovere controlli responsabili ed efficaci sulle esportazioni di armi e a sostenere l'universalizzazione e l'attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»).

Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato il codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per regolare il commercio legale di armi convenzionali.

L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1, che stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Un certo numero di paesi terzi si è allineato a tale posizione comune. Un riesame del 2019 della posizione comune 2008/944/PESC ha portato all'adozione della decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio2.

L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di cui a tale posizione comune.

L'ATT, entrato in vigore il 24 dicembre 2014, mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. L'Unione sostiene l'efficace attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC3, (PESC) 2017/9154 e (PESC) 2021/23095 del Consiglio. Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.

È importante, pertanto, garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione (PESC) 2021/2309. A tal fine si dovrebbero effettuare scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive per le attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché con il servizio europeo per l'azione esterna. Tale meccanismo di coordinamento incoraggerà la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.

Le attività dell'Unione volte a promuovere l'efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 con l'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio6 e le decisioni 2009/1012/PESC7, 2012/711/PESC8, (PESC) 2015/23099, (PESC) 2018/10110 e (PESC) 2020/146411 del Consiglio. Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale e l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi previsti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione. La decisione (PESC) 2018/101 ha esteso il gruppo dei paesi partner che ricevono assistenza per includervi l'Asia centrale. Ai sensi della decisione (PESC) 2020/1464, anche la Mongolia è stata aggiunta al gruppo dei paesi partner, a seguito di una richiesta speciale di tale paese.

Negli ultimi anni l'Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi. È opportuno garantire un efficace coordinamento con le attività attinenti ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101 e (PESC) 2020/1464 all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle («BAFA»). Il BAFA è anche un'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'efficace attuazione dell'ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309. Dal 2005 il BAFA è stato impegnato nell'attuazione di una serie di progetti di cooperazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il BAFA è l'autorità competente per il controllo delle esportazioni della Germania e ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con le autorità competenti di altri stati.

Le attività sostenute nell'ambito della presente decisione contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni («Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini») e della posizione comune 2008/944/CFSP del Consiglio, l'Unione sostiene ulteriormente un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi:

2. Gli obiettivi del progetto di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

  1. a) promuovere l'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT;

  2. b) sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati.

3. Le attività del progetto sono attuate in complementarità e sinergia con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli sulle esportazioni.

4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle («BAFA»).

3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 682464,03 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Art. 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 14 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui il necessario accordo non sia stato concluso prima della scadenza di tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles