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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2698 della Commissione del 4 dicembre 2023 relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture1, in particolare l’articolo 7 octies bis, paragrafo 7,

A norma dell’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, gli Stati membri devono differenziare gli oneri per l’infrastruttura e i diritti di utenza per i veicoli pesanti. La variazione deve basarsi sulle emissioni di CO2 di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, ed è calcolata in modo diverso per i vari gruppi di veicoli di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione2. Per un gruppo di veicoli che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio3, le emissioni di CO2 di riferimento devono basarsi sui dati indicati in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e devono corrispondere al valore medio di tutte le emissioni di CO2 dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli.

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione ha pubblicato una relazione5 che analizza i dati sui veicoli pesanti per il periodo di riferimento 2020, compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021. La relazione comprende i dati relativi a una serie di gruppi di veicoli per il primo periodo di riferimento completo.

La presente decisione di esecuzione dovrebbe specificare le emissioni di CO2 di riferimento per i gruppi di veicoli 1, 2, 3, 11, 12 e 16, riportando i dati pertinenti per ciascuno di tali gruppi di veicoli così come pubblicati nella relazione di cui al considerando 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen