Decisione (UE) 2023/2828 del Consiglio del l’11 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La Repubblica di Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione sul Mare di Bering»). L'Unione europea non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare le decisioni stabilite nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering.
Con decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016 la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Nell'ottobre 2016 la Polonia ha presentato la proposta di tale modifica della convenzione sul Mare di Bering al depositario della convenzione.
Con decisione (UE) 2023/575 del Consiglio1 la Polonia è stata autorizzata a ratificare, nell'interesse dell'Unione, la modifica della convenzione sul Mare di Bering che consentirebbe la partecipazione dell'Unione in quanto parte contraente di tale convenzione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Repubblica di Polonia recederà dalla convenzione.
La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering («conferenza annuale delle parti») è incaricata della gestione e della conservazione degli stock di merluzzo nella zona della convenzione. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
In linea con le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita », «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Inoltre, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: “Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo”» mira a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
La comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile» sottolinea l'importanza della protezione e della conservazione della biodiversità marina nell'azione esterna dell'Unione. L'Unione è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. In seno a questi ultimi l'Unione promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della convenzione sul Mare di Bering potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/20083 e (CE) n. 1224/20094 e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti è stabilita dalla decisione (UE) 2019/866 del Consiglio6. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova che copra il periodo 2024-2028.
Secondo la prassi attuale, la Commissione, in qualità di rappresentante esterno dell'Unione per quanto riguarda la competenza esclusiva dell'Unione in materia di pesca, rappresenta la Repubblica di Polonia e l'Unione alla conferenza annuale delle parti.
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della conferenza annuale delle parti, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2024-2028,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti figura nell'allegato I della presente decisione.
Art. 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering avviene conformemente all'allegato II.
Art. 3
La posizione dell'Unione di cui all'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della conferenza delle parti della convenzione sul Mare di Bering del 2029.
Art. 4
La decisione (UE) 2019/866 è abrogata.
Art. 5
1. Fatte salve le prerogative della Commissione in materia di rappresentanza esterna dell'Unione, la Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione fino all'adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering.
2. Dopo l'adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione sarà la Commissione, che rappresenterà l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti.
3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. Planas Puchades