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Decisione di esecuzione (UE) 2024/202 della Commissione dell’8 gennaio 2024 che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2024)3] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate1, in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da determinate date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l’equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell’Unione e conformi a detta direttiva.

Tuttavia, poiché non è stata stabilita un’equivalenza dell’Unione per i tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2024 il periodo di validità delle decisioni sull’equivalenza che erano già state adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi.

Poiché l’equivalenza dell’Unione per i tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi non è stata ancora stabilita, il periodo di validità di tali decisioni dovrebbe essere ulteriormente prorogato al fine di evitare perturbazioni dei flussi commerciali. Tali flussi commerciali sono rilevanti in particolare per quei territori in cui non si applica il divieto di importazione dei tuberi-seme di patate di cui all’allegato VI, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione2, poiché tali territori non sono contemplati dall’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Pertanto, tenuto conto degli investimenti necessari per la produzione dei tuberi-seme di patate, è opportuno prorogare di sette anni tale periodo.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione