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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,

Il regolamento (UE) 2016/2031 è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari.

Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell’Unione o sulle piante da impianto.

Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato I, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio2 e nell’allegato II, parte A, sezione I, di tale direttiva sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di stabilire l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 3 di detto regolamento per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 1, del medesimo regolamento.

A seguito della rivalutazione, alcuni organismi nocivi figuranti negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE non dovrebbero essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in quanto non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell’Unione.

Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

In seguito alla rivalutazione, alcuni organismi nocivi indicati negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE come organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione dovrebbero essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione quali organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione data la loro presenza accertata in alcune parti del medesimo.

I nomi di determinati organismi nocivi dovrebbero essere aggiornati in modo da riflettere gli ultimi sviluppi della nomenclatura internazionale. È opportuno che tali organismi nocivi siano inseriti nell’elenco con i rispettivi codici attribuiti dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»). Tale condizione è necessaria per garantire l’identificazione di tali organismi nocivi, anche in caso di un cambiamento dei nomi in futuro.

La Commissione ha proceduto a una rivalutazione delle zone protette riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione3 e dei rispettivi organismi nocivi figuranti negli elenchi dell’allegato I, parte B, e dell’allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Scopo della rivalutazione era stabilire se tali organismi nocivi corrispondono alla descrizione dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

La rivalutazione si è basata sulle domande degli Stati membri di riconoscere, modificare o eliminare zone protette, su relazioni periodiche di indagine presentate dagli Stati membri, su ispezioni della Commissione e su vari altri dati scientifici e tecnici.

Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, pertanto dovrebbero essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti nell’elenco con i rispettivi codici attribuiti dall’EPPO, al fine di garantirne l’identificazione, anche in caso di cambiamento dei nomi in futuro.

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 690/2008 per evitare sovrapposizioni con l’elenco di zone protette del presente regolamento.

L’EPPO ha effettuato una rivalutazione degli organismi nocivi di cui all’allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE4 nonché degli organismi nocivi di cui all’allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio5, dell’allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio6, nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano in atti adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE del Consiglio7, nell’allegato II della direttiva 2002/55/CE del Consiglio8, nell’allegato I e nell’allegato II, parte B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio9 come pure negli atti adottati a norma dell’articolo 18, lettera c), di tale direttiva, nell’allegato I, punto 4, e nell’allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio10, negli atti adottati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/72/CE del Consiglio11 e negli atti adottati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/90/CE del Consiglio12.

La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per valutare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 4, del medesimo regolamento.

Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi di tali direttive, sono risultati conformi alle condizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Conformemente all’articolo 37, paragrafo 7, di detto regolamento, in tale elenco devono figurare categorie specifiche per le pertinenti piante da impianto di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

In alcuni casi, tali piante da impianto non dovrebbero essere introdotte o spostate all’interno del territorio dell’Unione se la presenza su di esse di ORNQ o di sintomi causati da tali ORNQ è superiore a una determinata soglia, secondo quanto stabilito all’articolo 37, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/2031. Come precisato in detto articolo, tale soglia deve essere stabilita solo qualora gli operatori professionali possano garantire che l’incidenza di ORNQ sulle piante da impianto non sia tale da superarla e ove sia possibile verificare se tale soglia non sia superata nei lotti di piante da impianto.

Conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto interessate si applicano fatte salve le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere sulle misure adottate a norma di tali direttive, riguardanti le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono, l’origine delle piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ, i trattamenti delle piante da impianto o delle piante da cui provengono o la produzione delle piante da impianto.

Le disposizioni del presente regolamento concernenti gli ORNQ non dovrebbero inoltre pregiudicare le eccezioni previste per le piante da impianto, adottate a norma di tali direttive e relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da dette direttive per quanto riguarda la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di piante a prestatori di determinati servizi, lo spostamento di piante destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o scopi sperimentali, le sementi non definitivamente certificate, le sementi oggetto delle eccezioni di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/47813 e le piante di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione.

È vietata l’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per il territorio dell’Unione e dell’aggiornamento dell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero quindi essere inseriti nell’elenco a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto di introduzione. Tale divieto risulta necessario in quanto la protezione fitosanitaria dell’Unione non può essere garantita applicando misure meno rigorose al riguardo.

Alla luce della rivalutazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, è opportuno adottare, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nuove disposizioni per l’introduzione nell’Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, e le rispettive prescrizioni particolari, nonché disposizioni per lo spostamento nell’Unione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e le pertinenti prescrizioni particolari.

L’indicazione dei codici NC non dovrebbe essere obbligatoria per l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione. Si tratterebbe di un approccio proporzionato, in quanto i codici NC sono necessari solo per l’identificazione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti al momento dell’introduzione nell’Unione da un paese terzo. Tale approccio sarebbe inoltre conforme all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/2031, a norma del quale i suddetti codici non sono previsti per l’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante.

L’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti è vietata nelle pertinenti zone protette e, se del caso, per quanto riguarda il paese terzo di origine secondo quanto indicato nell’allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’elenco dell’allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE possono inoltre essere introdotti nelle rispettive zone protette soltanto se soddisfano le pertinenti prescrizioni particolari.

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per le rispettive zone protette e dell’aggiornamento dell’elenco delle zone protette e degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive zone protette dovrebbero essere inseriti in un elenco del presente regolamento, secondo quanto previsto all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi e ai gruppi di paesi terzi di origine ai quali si applica il divieto di introduzione.

Determinate piante e determinati prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari, dovrebbero inoltre essere inseriti in un elenco del presente regolamento secondo quanto previsto all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Occorre stabilire, a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 prescrive un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante diverse da quelle incluse nell’elenco di cui all’articolo 72, paragrafo 1, a norma dell’articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. Alcuni frutti sono tuttavia risultati conformi ai criteri di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031 e sono stati considerati piante che non richiedono un certificato fitosanitario. Non dovrebbe pertanto essere richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione dei frutti figuranti nell’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere l’articolo 2 e l’allegato II di tale regolamento, al fine di evitare sovrapposizioni con il presente regolamento.

A norma dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 occorre stabilire un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nelle rispettive zone protette, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Occorre stabilire, a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Al fine di evitare di imporre obblighi agli operatori professionali, i passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per lo spostamento di sementi soggette a deroghe alle prescrizioni delle rispettive direttive sulla commercializzazione delle sementi. Ciò è appropriato in quanto il presente regolamento si applica fatte salve le misure adottate a norma di tali direttive e non dovrebbe introdurre ulteriori oneri di certificazione per gli operatori professionali rispetto a quelli attualmente previsti dalle direttive.

Occorre stabilire, a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l’introduzione o lo spostamento in determinate zone protette. Tali passaporti delle piante dovrebbero recare l’indicazione «PZ» per essere distinti dai passaporti delle piante richiesti per gli spostamenti in tutto il territorio dell’Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali causate dalle modifiche delle prescrizioni relative agli ORNQ, è opportuno prevedere un periodo di transizione limitato per le sementi e le altre piante da impianto già prodotte, introdotte o spostate nell’Unione in conformità alle prescrizioni relative alla presenza di ORNQ applicabili prima del 14 dicembre 2019, data di applicazione del presente regolamento. Tali sementi e altre piante da impianto possono continuare a essere introdotte o spostate nell’Unione conformemente a dette prescrizioni per un periodo di tempo limitato. Sarebbe altresì proporzionato prescrivere che i passaporti delle piante attestino unicamente la conformità di tali sementi e altre piante da impianto alle prescrizioni applicabili agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Tale approccio sarebbe necessario, tenuto conto dei grandi quantitativi di sementi e di altre piante da impianto che si trovano in fase di produzione, o sono state prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle disposizioni delle direttive relative alla commercializzazione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione applicabili prima di tale data e quando non erano richiesti passaporti delle piante in relazione alla presenza di ORNQ. Tali piante da impianto sono già state certificate e sarebbe sproporzionato esigere un’ulteriore certificazione ai sensi delle nuove norme. Un periodo di transizione di un anno sarebbe quindi necessario per garantire l’agevole assorbimento di tali piante da impianto da parte del mercato e per facilitare l’adattamento delle autorità competenti e degli operatori professionali alle nuove norme.

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo più lungo possibile per prepararsi alla sua applicazione.

Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia il 14 dicembre 2019.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’allegato I.

2. Inoltre si intende per:

  1. a) «praticamente esenti da organismi nocivi»: una presenza sufficientemente bassa di organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sulle piante da impianto o sulle piante da frutto, tale da garantire un’accettabile qualità e valore di utilizzo di dette piante;

  2. b) «dichiarazione ufficiale»: un certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all’articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all’articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all’articolo 99 di detto regolamento;

  3. c) «approccio sistemico»: l’integrazione di diverse misure di gestione del rischio, di cui almeno due ad azione indipendente che, se applicate insieme, raggiungono un livello di protezione adeguato nei confronti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

  4. d) «pollini»: pollini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all’impianto.

Art. 3 Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione

L’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato II del presente regolamento.

L’elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione figura nell’allegato II, parte A, e l’elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione figura nell’allegato II, parte B.

Art. 4 Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

L’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato III del presente regolamento.

Art. 5 Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione e delle specifiche piante da impianto, comprendente categorie e soglie

L’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato IV del presente regolamento. Tali piante da impianto non sono introdotte o spostate nell’Unione se la presenza su di esse di ORNQ, o di sintomi causati dagli ORNQ, è superiore alle soglie.

Il divieto di introduzione e spostamento di cui al primo comma si applica soltanto alle categorie di piante da impianto di cui all’allegato IV.

Art. 6 Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

1. Le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ connessa allo spostamento e all’introduzione nell’Unione di specifiche piante da impianto di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 figurano nell’allegato V del presente regolamento.

2. L’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE per quanto riguarda:

  1. a) le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono;

  2. b) l’origine delle rispettive piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ;

  3. c) i trattamenti delle piante da impianto interessate o delle piante da cui provengono;

  4. d) la produzione delle piante da impianto.

3.

Inoltre, l’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le esenzioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui:

  1. a) esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

  2. b) esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l’individualità delle piante;

  3. c) esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;

  4. d) esenzioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;

  5. e) esenzioni dai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478;

  6. f) esenzioni dai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione verso paesi terzi.

Le piante da impianto di cui al presente paragrafo possono essere spostate nell’Unione solo se ne sono garantite l’individualità e la tracciabilità.

  1. e)

  2. f)

4. Qualora le piante da impianto di cui al paragrafo 3 siano introdotte nell’Unione da un paese terzo, il certificato fitosanitario reca, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l’indicazione «Oggetto dell’esenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» e un riferimento alla rispettiva lettera da a) a f).

Art. 6 bis Esenzioni dalle prescrizioni relative agli ORNQ per sementi specifiche

1.

In deroga all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, le sementi di seguito indicate possono essere esentate dal rispetto delle soglie e delle misure di cui agli allegati IV e V del presente regolamento:

  1. a) le sementi non definitivamente certificate e ufficialmente etichettate di conseguenza, a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE; o

  2. b) le sementi in natura, commercializzate per lavorazione e imballaggio a norma della direttiva 2002/55/CE.

Tale esenzione si applica solo se una delle opzioni relative alle prove o al trattamento deve essere applicata prima della commercializzazione di dette sementi come sementi pre-base, di base, certificate o standard nell’UE, conformemente alle soglie e alle misure di cui agli allegati IV e V, per le sementi di seguito indicate:

  1. a) Oryza sativa L. in relazione all’organismo nocivo Aphelenchoides besseyi, di cui all’allegato V, parte B;

  2. b) Helianthus annuus L. in relazione all’organismo nocivo Botrytis cinerea de Bary, di cui all’allegato V, parte G, e all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary, di cui all’allegato IV, parte H;

  3. c) Linum usitatissimum L. in relazione agli organismi nocivi Alternaria linicola Groves & Skolko, Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, Botrytis cinerea de Bary, Colletotrichum lini Westerdijk e Fusarium (genere anamorfico), esclusi Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, di cui all’allegato V, parte G;

  4. d) Glycine max (L.) Merr. in relazione agli organismi nocivi Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips e Diaporthe sojae Lehman, di cui all’allegato V, parte G;

  5. e) sementi di ortaggi, in relazione ai rispettivi organismi nocivi, di cui all’allegato V, parte E;

  6. f) Brassica napus L. in relazione all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum de Bary, di cui all’allegato IV, parte H;

  7. g) Brassica rapa L. var. silvestris in relazione all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum de Bary, di cui all’allegato IV, parte H;

  8. h) Sinapis alba L. in relazione all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum de Bary, di cui all’allegato IV, parte H.

2. Le sementi esentate originarie di paesi terzi sono introdotte nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) sono introdotte da un operatore professionale ai fini della lavorazione e dell’imballaggio, prima della relativa commercializzazione;

  2. b) il certificato fitosanitario include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l’indicazione «Oggetto dell’esenzione di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» e un riferimento alla lettera applicabile, a) o b), di tale comma;

  3. c) la loro individualità e tracciabilità sono garantite conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

3. Le sementi esentate prodotte nell’Unione sono spostate nell’Unione solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) sono spostate dall’operatore professionale che le ha prodotte all’operatore professionale incaricato di effettuare la lavorazione e l’imballaggio;

  2. b) l’individualità e la tracciabilità delle rispettive piante da impianto sono garantite.

Art. 7 Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da alcuni paesi terzi

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato VI del presente regolamento.

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono divieti, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 3, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

Art. 8 Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione

1.

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato VII del presente regolamento.

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

2.

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato VIII del presente regolamento.

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

Art. 9 Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell’Unione, di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato IX del presente regolamento.

Art. 10 Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, delle pertinenti zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari, di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato X del presente regolamento.