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Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 della Commissione del 19 gennaio 2024 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio2, i sottosistemi e i componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

Con decisione di esecuzione C(2023) 50653, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/424.

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 5065, il CEN ha rivisto le seguenti norme sui requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone: EN 12929-1, EN 12929-2, EN 13796-2 e EN 13796-3. Ciò ha portato all'adozione delle norme modificative seguenti: EN 12929-1:2015+A1:2022, EN 12929-2:2015+A1:2022, EN 13796-2:2017+A1:2022 e EN 13796-3:2017+A1:2022. Il CEN ha inoltre rivisto la norma EN 13223:2015, il cui riferimento figura nella comunicazione 2018/C 114/04 della Commissione4. Ciò ha portato all'adozione della norma modificativa EN 13223:2015+A1:2022.

La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 5065.

Tali norme soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/424. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché nella norma EN 12929-2:2015+A1:2022 sono presenti riferimenti normativi non datati, è opportuno pubblicarla con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La norma EN 13223:2015+A1:2022 sostituirà la norma EN 13223:2015. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN 13223:2015 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN 13223:2015, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma.

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione5 e nella comunicazione 2018/C 114/04. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto giuridico un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 e nella comunicazione 2018/C 114/04 in un allegato della presente decisione e abrogare sia la decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 sia la comunicazione 2018/C 114/04.

Tuttavia la comunicazione 2018/C 114/04 dovrebbe continuare ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata EN 13223:2015 fino alla data di ritiro di tale riferimento.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I riferimenti di cui alle righe 1, 6, 8 e 16 di tale allegato sono pubblicati con limitazioni.

Art. 2

La comunicazione 2018/C 114/04 è abrogata.

Essa continua, tuttavia, ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata che figura nell'allegato II della presente decisione fino alla data di ritiro di tale riferimento indicata nel medesimo allegato.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen