Decisione della Commissione del 22 marzo 2024 che modifica la decisione 2011/C 135/03 della Commissione per quanto riguarda la sua applicabilità, i compiti del gruppo consultivo europeo sugli ITS e la trasparenza del suo funzionamento C/2024/2348
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto1, in particolare l’articolo 16,
Il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) è stato istituito con la decisione 2011/C 135/03 della Commissione2. Tale decisione si applica fino al 27 agosto 2017. Poiché la direttiva 2010/40/UE non specifica alcun limite temporale per il gruppo consultivo, è necessario eliminare il termine di applicabilità ed è opportuno non specificare alcun limite temporale.
La decisione della Commissione C(2016) 3301 final3 stabilisce norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, compreso un modello per le decisioni che istituiscono gruppi di esperti. La decisione 2011/C 135/03 dovrebbe pertanto essere conforme alla decisione C(2016) 3301 final.
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio4, prevede che la Commissione consulti il gruppo consultivo europeo sugli ITS e i soggetti interessati del settore prima di adottare un atto di esecuzione che stabilisce un programma di lavoro. È pertanto opportuno che nella decisione 2011/C 135/03 sia stabilito un nuovo compito per il gruppo consultivo europeo sugli ITS.
È pertanto necessario modificare la decisione 2011/C 135/03 al fine di includervi tale nuovo compito, garantire che tale decisione sia conforme alle prescrizioni di cui alla decisione C(2016) 3301 e sopprimere il termine della sua applicabilità,
DECIDE:
Art. unico
La decisione 2011/C 135/03 è così modificata:
(1) l’articolo 2 è così modificato:
(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) consentire uno scambio di esperienze e buone pratiche in materia di diffusione e funzionamento degli ITS;»;
(b) è aggiunta la seguente lettera d): «d) assistere la Commissione nell'elaborazione dei programmi di lavoro che la Commissione deve adottare conformemente alla direttiva 2010/40/UE.»;
(2) l’articolo 4 è così modificato:
(a) al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi: «L'invito a presentare domande è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste in relazione ai compiti da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle domande è di quattro settimane. L'iscrizione nel registro per la trasparenza è richiesta per la nomina di persone singole che rappresentano un interesse comune e di organizzazioni.»;
(b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;
(3) l’articolo 5 è così modificato:
(a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le riunioni dei gruppi e dei sottogruppi di esperti si tengono in sedi della Commissione o in modalità virtuale, ove necessario. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo europeo sugli ITS e dei suoi sottogruppi.» ;
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.» ;
(4) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter: «Articolo 5 bis Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate I membri del gruppo e dei sottogruppi, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/4435 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione6. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso. Articolo 5 ter Trasparenza 1. Il gruppo e i sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (“registro dei gruppi di esperti”). 2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti: (a) il nome delle persone singole nominate a titolo personale; (b) il nome delle persone singole nominate in rappresentanza di un interesse comune e gli interessi rappresentati; (c) il nome delle organizzazioni aderenti e gli interessi rappresentati; (d) il nome degli altri organismi pubblici; (e) il nome degli osservatori. 3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono resi pubblici nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/20017.
(5) l’articolo 7 è soppresso.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024 Per la Commissione Adina Vălean Membro della Commissione