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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1231 del Consiglio del 12 aprile 2024 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 relativa all’applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)1, in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

La cooperazione in materia di riammissione con la Gambia è stata valutata insufficiente ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione, e delle relazioni generali tra l’Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l’Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell’Unione.

In conformità dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (EC) n. 810/2009, la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio2 era stata adottata il 7 ottobre 2021 sospendendo temporaneamente l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti dei cittadini della Gambia.

Dalla valutazione della cooperazione in materia di riammissione con la Gambia, a seguito dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781, è emerso che non erano stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione nell’identificazione, nel rilascio dei documenti di viaggio e nelle operazioni di rimpatrio rimaneva problematica. Nonostante alcuni limitati sviluppi, la cooperazione in materia di riammissione era rimasta insufficiente ed erano ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi. Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio3, adottata l’8 dicembre 2022, ha disposto un aumento dei diritti per i visti per quanto riguarda i cittadini della Gambia.

La valutazione continua della cooperazione della Gambia in materia di riammissione effettuata dalla Commissione dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 mostra sono stati accertatimiglioramenti sostanziali e duraturi in tale cooperazione per quanto riguarda l’organizzazione dei voli e delle operazioni di rimpatrio. Di conseguenza non è più necessario applicare un aumento dei diritti per i visti nei confronti dei cittadini della Gambia ed è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459.

La valutazione continua effettuata dalla Commissione mostra anche che la cooperazione della Gambia in materia di riammissione per quanto riguarda l’assistenza fornita nell’identificazione dei cittadini gambiani che soggiornano illegalmente nel territorio di tutti Stati membri, il tempestivo rilascio dei documenti di viaggio e la capacità e la frequenza dei voli charter rimane insufficiente a consentire una riduzione sostenibile del numero di persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare. È quindi opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio rimanga in vigore.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.

Art. 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente V. Van Peteghem