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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1251 della Commissione del 25 aprile 2024 relativa alla concessione di deroghe a taluni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali [notificata con il numero C(2024) 2534] (I testi nelle lingue bulgara, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

In conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 549/2013, la Commissione concede agli Stati membri deroghe temporanee nella misura in cui le nuove esigenze statistiche introdotte da tale regolamento impongono notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali. Le deroghe sono concesse, per motivi debitamente giustificati, per una durata massima di 3 anni.

Bulgaria, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia hanno presentato richieste di concessione di deroghe temporanee, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 549/2013, al fine di soddisfare le nuove esigenze statistiche a norma di tale regolamento introdotte dal regolamento (UE) 2023/734 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

In base alle informazioni fornite in tali richieste, la Commissione ritiene che siano necessari notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri interessati. Le deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 549/2013 sono pertanto giustificate ed è opportuno concederle a Bulgaria, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , relativo alle statistiche europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le deroghe al regolamento (UE) n. 549/2013 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi indicati.

Art. 2

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2024 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione