Decisione (PESC) 2024/1354 del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica la decisione (PESC) 2021/1143 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 luglio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/11431 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico).
Il 6 marzo 2024, nel contesto del riesame strategico dell’EUTM Mozambico, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha concordato che la missione dovrebbe essere prorogata fino al 30 giugno 2026.
Il 16 aprile 2024 il CPS ha inoltre convenuto che tra giugno e settembre 2024 la missione dovrebbe passare gradualmente a un modello di assistenza che combini consulenza, tutoraggio e formazione specializzata a sostegno delle unità della forza di reazione rapida delle forze armate mozambicane e che, di conseguenza, la missione dovrebbe essere rinominata missione di assistenza militare dell’Unione europea in Mozambico (EUMAM Mozambico).
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1143,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2021/1143 è così modificata:
1) a decorrere dal 1o settembre 2024, il titolo «relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico)» è sostituito da «missione di assistenza militare dell’Unione europea in Mozambico (EUMAM Mozambico)»; all’articolo 1, paragrafo 1, i termini «conduce una missione militare di formazione in Mozambico (EUTM Mozambico)» sono sostituiti dai termini «conduce una missione di assistenza militare in Mozambico (EUMAM Mozambico)», e in tutto il testo «EUTM Mozambico» è sostituito da «EUMAM Mozambico»;
2) l’articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fino al 31 agosto 2024 l’obiettivo strategico dell’EUTM Mozambico è sostenere lo sviluppo di capacità delle unità delle forze armate mozambicane selezionate per costituire una futura forza di reazione rapida, affinché sviluppino le capacità necessarie e sostenibili per ripristinare la sicurezza e la protezione a Cabo Delgado.» ;
b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. A tal fine, fino al 31 agosto 2024, l’EUTM Mozambico:» ;
c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis. A decorrere dal 1o settembre 2024, l’obiettivo strategico dell’EUMAM Mozambico è assistere il Mozambico nello sviluppo e nel mantenimento della capacità di preparare e impiegare autonomamente le unità della forza di reazione rapida formate dall’EUTM Mozambico e contribuire in tal modo a un ambiente sicuro e protetto per la popolazione di Cabo Delgado. 3 ter. A tal fine, a decorrere dal 1o settembre 2024, l’EUMAM Mozambico: a) fornisce tutoraggio e consulenza alle forze armate mozambicane a sostegno di un ciclo operativo sostenibile della forza di reazione rapida, in particolare fornendo loro tutoraggio e consulenza in materia di pianificazione operativa, logistica e manutenzione; b) monitora la formazione in materia di rigenerazione della forza di reazione rapida e l’uso e la manutenzione delle attrezzature fornite nel quadro di una misura di assistenza dell’Unione, al fine di contribuire all’efficacia operativa, alla sostenibilità delle forze e al rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani; c) fornisce formazione specializzata alla forza di reazione rapida, in particolare nei settori della manutenzione delle attrezzature, della cooperazione civile-militare (CIMIC), della lotta agli ordigni esplosivi improvvisati, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, nonché delle questioni di genere. 3 quater. La missione, tra il 1o giugno 2024 e il 1o settembre 2024, passa gradualmente dall’obiettivo strategico e dai compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 all’obiettivo strategico e ai compiti di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter.» ;
3) all’articolo 10 è inserito il paragrafo seguente: «3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione per il periodo fino al 30 giugno 2026 è pari a 14100000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.» ;
4) all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La missione cessa di produrre effetti il 30 giugno 2026.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a bruxelles, il 14 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente V. Van Peteghem