Decisione di esecuzione (EU) 2024/1433 della Commissione del 24 maggio 2024 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2023 [notificata con il numero C(2024) 3351]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
A norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato.
A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio finanziario 2023, al fine di allineare il periodo di riferimento per la spesa del FEASR a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione2.
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 35, paragrafo 1. A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento di esecuzione la Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi.
A norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione in conformità degli articoli 54 e 55 di tale regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2023 e relative al periodo 2023-2027.
Gli importi del FEASR che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 sono indicati nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione