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Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,

La comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» conclude che la politica agricola comune («PAC») dovrebbe continuare a potenziare la risposta alle sfide e alle opportunità future promuovendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, lottando contro i cambiamenti climatici e promuovendo l'adattamento agli stessi, e portando la ricerca e l'innovazione fuori dai laboratori, inserendole nei campi e nei mercati. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

In conformità dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuazione della PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, compresi gli obblighi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e cooperazione allo sviluppo.

È opportuno adeguare il modello di attuazione dell'attuale PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all'efficacia dell'attuazione. Di conseguenza l'Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell'UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi più sussidiarietà e flessibilità per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC alle proprie esigenze specifiche e ai requisiti di base dell'Unione per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC. Al fine di continuare a garantire un approccio comune e condizioni di parità, gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari, compresa la conformità con le norme di buone condizioni agronomiche e ambientali e con i criteri di gestione obbligatori.

La PAC include diversi interventi e misure, molti dei quali sono contemplati nei piani strategici della PAC di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Altri interventi e misure continuano a seguire la tradizionale logica di conformità. È importante garantire il finanziamento di tutti gli interventi e le misure al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Entrambi tali interventi e misure hanno alcuni elementi in comune, pertanto il loro finanziamento dovrebbe essere trattato nella stessa serie di disposizioni. Tuttavia, ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 disciplina due fondi agricoli europei, ossia il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Occorre mantenere tali due fondi nel presente regolamento. Vista la portata dell'attuale riforma della PAC, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio7 («regolamento finanziario»), in particolare quelle che disciplinano la gestione concorrente con gli Stati membri, il funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio, dovrebbero applicarsi agli interventi e alle misure stabiliti dal presente regolamento.

Per armonizzare le pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della clausola di forza maggiore, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe alla PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali che dovranno essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove.

Inoltre il presente regolamento dovrebbe prevedere deroghe alle norme della PAC in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, quali quelle dovute al verificarsi di un evento meteorologico grave che danneggi gravemente l'azienda del beneficiario ad un livello paragonabile ad una grave calamità naturale.

Il bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione») dovrebbe finanziare le spese della PAC, comprese le spese per gli interventi del piano strategico della PAC in base al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115, sia direttamente attraverso il FEAGA e il FEASR che nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di spesa che possono essere finanziati a titolo dei tali due Fondi.

Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE e di rispettare il principio della gestione concorrente, previsto all'articolo 63 del regolamento finanziario, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano disposti i necessari sistemi di governance. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento una disposizione relativa alla designazione degli organismi di governance, ossia dell'autorità competente, dell'organismo pagatore, dell'organismo di coordinamento e dell'organismo di certificazione.

È necessario adottare misure per il riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri nonché per la definizione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione, i documenti di verifica annuale, un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e di ottenere la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo, dei sistemi di comunicazione e la certificazione dei conti annuali da parte di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza del sistema dei controlli da effettuare a livello nazionale, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli oneri amministrativi e di audit a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Qualora il quadro costituzionale di uno Stato membro preveda delle regioni, tale Stato membro dovrebbe avere la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, organismi pagatori regionali.

Gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore dovrebbero designare un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione del FEAGA e del FEASR, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere rapidamente alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. Tale organismo di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune a livello nazionale, tenere la Commissione informata del seguito dato a tali azioni, e dovrebbe garantire l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, tenendo conto di eventuali limitazioni o restrizioni dovute a disposizioni costituzionali in vigore.

Coinvolgere gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri è un requisito fondamentale nell'ambito del nuovo modello di attuazione della PAC, al fine di avere la ragionevole garanzia del conseguimento degli obiettivi e dei target finali stabiliti nei pertinenti piani strategici della PAC attraverso gli interventi finanziati dal bilancio dell'Unione. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate dall'Unione per gli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero produrre output consoni e dovrebbero rispettare i requisiti di base dell'Unione e i sistemi di governance.

Per poter avere una visione d'insieme degli organismi di certificazione pubblici e privati e disporre di informazioni aggiornate su quelli attivi, la Commissione dovrebbe ricevere informazioni dagli Stati membri e tenere un registro aggiornato di tali organismi. Affinché anche il Parlamento europeo possa disporre di informazioni accurate e aggiornate, è necessario che la Commissione comunichi ad esso ogni anno l'elenco degli organismi di certificazione designati.

Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per il FEAGA nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio8.

La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per ciascuno Stato membro dal regolamento (UE) n. 2021/2115 sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale.

Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo della disciplina finanziaria che adegua il livello del sostegno diretto. È opportuno mantenere una riserva agricola per sostenere il settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o di crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario stabilisce che gli stanziamenti non impegnati possano essere riportati unicamente all'esercizio successivo, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento finanziario («esercizio»). Al fine di semplificare in modo significativo l'attuazione per i beneficiari e per le amministrazioni nazionali, occorre utilizzare un meccanismo di riporto che si applichi agli importi non utilizzati della riserva per le crisi nel settore agricolo istituita nell'anno 2022. A tal fine è necessaria una deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario che consenta di riportare gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi fino all'anno 2027. Inoltre, per quanto riguarda l'esercizio 2022, è necessaria una deroga poiché l'importo inutilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo disponibile alla fine dell'esercizio 2022 dovrebbe essere riportato all'esercizio 2023 nella corrispondente linea della nuova riserva agricola istituita a norma del presente regolamento, senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono gli interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito del piano strategico della PAC. Tuttavia, al fine di massimizzare gli importi da rimborsare agli agricoltori nell’esercizio 2023, tutte le altre disponibilità nell'ambito del sottomassimale del FEAGA per l'esercizio 2023 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 dovrebbero essere utilizzate in primo luogo per costituire la nuova riserva agricola nell'esercizio 2023.

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori nonché per semplificare il più possibile le procedure e ridurre la complessità dei moduli delle domande di aiuto, è opportuno non ricorrere al rimborso degli importi riportati dal precedente esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in relazione alla disciplina finanziaria applicata, qualora la disciplina finanziaria sia applicata per un secondo anno successivo (anno N+1) o qualora l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati rappresenti meno dello 0,2% del massimale annuo del FEAGA.

Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. Tali misure dovrebbero pertanto essere basate sulle dotazioni finanziarie stabilite a norma dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.9

La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della posizione finanziaria a medio termine. La Commissione dovrebbe proporre, ove necessario, le misure adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di garantire che gli Stati membri rispettino i massimali previsti nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio o, se del caso, solo al Consiglio, misure appropriate per risanare la posizione finanziaria. Se al termine di un esercizio le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno che la Commissione possa adottare provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria degli importi disponibili tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro nonché dell'eventuale compensazione tra Stati membri in modo da garantire il rispetto dell'importo fissato.

Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di monitoraggio delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora le misure inizialmente adottate risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate fino a tale momento con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio.

Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione fornisca agli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, gli Stati membri dovrebbero mobilitare i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe stabilire esplicitamente che le spese amministrative e di personale degli Stati membri e dei beneficiari coinvolti nell'attuazione della PAC sono sostenuti da tali Stati membri e beneficiari.

Al fine di fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio della spesa agricola e monitorare le risorse agricole a medio e a lungo termine, anche in materia di resilienza ambientale e ai cambiamenti climatici nonché i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, è necessario prevedere il ricorso al sistema agrometeorologico nonché l'acquisizione e il perfezionamento dei dati satellitari.

Alla Commissione dovrebbero essere forniti i mezzi per monitorare i mercati tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione, compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo, contribuendo alla trasparenza dei mercati.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, sono necessarie disposizioni in merito agli impegni di bilancio, alle scadenze di pagamento, al disimpegno e alle interruzioni di pagamento. Gli interventi di sviluppo rurale dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio dell'Unione in base a impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano attingere ai Fondi del bilancio dell'Unione non appena sono approvati i piani strategici della PAC. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento opportunamente limitato per garantire un flusso regolare di fondi che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nell'ambito degli interventi nei tempi dovuti.

Oltre al prefinanziamento è necessario operare una distinzione tra i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo da parte della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. È inoltre necessario stabilire le norme dettagliate che disciplinano tali pagamenti. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione degli interventi e alla sana gestione finanziaria. Le norme che regolano i quadri nazionali degli Stati membri con interventi regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2115 forniscono agli Stati membri anche uno strumento per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, delle scadenze di pagamento previste dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e compromettere il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare le scadenze di pagamento. Tuttavia, in conformità del principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a tale regola generale per quanto riguarda il FEAGA e il FEASR.

Nell'esercizio delle sue competenze relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, è necessario che le modalità di attuazione e di utilizzo del FEAGA e del FEASR rispettino tale principio di proporzionalità e tengano conto dell'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo dei programmi.

In base alla struttura e alle caratteristiche fondamentali del nuovo modello di attuazione della PAC, l'ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli Stati membri per il finanziamento unionale non dovrebbe più dipendere dalla legittimità e dalla regolarità dei pagamenti ai singoli beneficiari. Per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, e fatte salve le specifiche regole di ammissibilità concernenti il pagamento specifico per il cotone stabilite in detto regolamento, i pagamenti degli Stati membri dovrebbero essere ammissibili se a essi corrispondono output e se sono rispettati i requisiti di base dell'Unione applicabili.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede la possibilità di ridurre e di sospendere i pagamenti mensili o intermedi dei Fondi al fine di promuovere il controllo della legittimità e della regolarità. Con il nuovo modello di attuazione della PAC tali strumenti dovrebbero essere utilizzati per promuovere una realizzazione basata sull'efficacia dell'attuazione. Dovrebbe essere chiarita inoltre la differenza tra riduzioni e sospensioni.

La procedura per ridurre i pagamenti del FEAGA per inosservanza dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione dovrebbe essere semplificata e allineata alla procedura utilizzata per i pagamenti del FEASR in questo contesto.

Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti annuali, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sulla realizzazione del piano strategico della PAC, il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e la dichiarazione di gestione. Se tali documenti non sono trasmessi, impedendo così alla Commissione di liquidare i conti degli organismi pagatori in questione o di verificare l'ammissibilità delle spese rispetto agli output comunicati, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili e interrompere il rimborso trimestrale fino al ricevimento dei documenti.

È necessario introdurre una nuova forma di sospensione dei pagamenti per le situazioni in cui gli output sono anormalmente bassi. Se gli output comunicati sono anormalmente bassi rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati membri non sono in grado di addurre motivi debitamente giustificati per tale situazione, la Commissione dovrebbe poter, oltre a ridurre le spese per l'esercizio N-1, sospendere le spese future relative all'intervento i cui output sono stati anormalmente bassi. Tali sospensioni dovrebbero essere soggette a conferma nella decisione sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione dovrebbe inoltre poter sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC di uno Stato membro per i quali lo Stato membro non sia in grado di addurre motivi debitamente giustificati, la Commissione dovrebbe poter chiedere allo Stato membro interessato di intraprendere le necessarie misure correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi e i termini entro i quali i progressi devono essere compiuti. Se lo Stato membro non presenta né attua il piano d'azione, se il piano d'azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione o se non è stato modificato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti mensili o intermedi. La Commissione dovrebbe rimborsare gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio dallo Stato membro in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, sono stati compiuti progressi soddisfacenti verso il conseguimento dei target finali.

Data la necessaria transizione verso un modello di efficacia orientato ai risultati, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dovrebbe comportare una sospensione dei pagamenti prima della revisione delle prestazioni per l'esercizio finanziario 2026.

Come nel caso del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti quando sussistono gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, compresa l'inosservanza dei requisiti di base dell'Unione e l'inaffidabilità della comunicazione. È tuttavia necessario rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti, al fine di rendere più efficiente il meccanismo. Le conseguenze finanziarie di tali sospensioni dovrebbero essere decise nell'ambito di una procedura di verifica della conformità ad hoc.

Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare integralmente ai beneficiari i pagamenti della PAC previsti dal diritto dell'Unione.

Per consentirne il riutilizzo ai fini della PAC, alcuni tipi di entrate legate alla PAC dovrebbero essere qualificate come entrate con destinazione specifica. L'elenco degli importi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere modificato ed è opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 contiene un elenco di misure informative legate alla PAC e rispettivi obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei corrispondenti progetti. Le disposizioni specifiche relative agli obiettivi e ai tipi di misure informative da finanziare dovrebbero essere riprese nel presente regolamento.

Il finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla PAC è in gran parte subordinato al principio della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei Fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica delle modalità di gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli che la Commissione deve effettuare, precisando i termini delle competenze della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali negli Stati membri, è opportuno prevedere, a prescindere dai controlli eseguiti dagli Stati membri, che persone incaricate dalla Commissione di intervenire per suo conto procedano a controlli con facoltà di richiedere l'assistenza degli Stati membri a tal fine.

È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

Al fine di applicare le disposizioni del regolamento finanziario in relazione al riconoscimento reciproco degli audit, di ridurre il rischio di sovrapposizione tra gli audit delle diverse istituzioni nonché al fine di ridurre al minimo il costo dei controlli e gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli Stati membri, è necessario stabilire norme relative all'approccio dell'audit unico e prevedere la possibilità per la Commissione di appoggiarsi all'operato di organismi di certificazione affidabili, tenendo debitamente conto dei principi dell'audit unico e della proporzionalità in relazione al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'approccio dell'audit unico, per il quale generalmente la Commissione dovrebbe ottenere garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione, tenendo conto della propria valutazione del rischio e della necessità di procedere a controlli che dovrebbe effettuare nello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe poter effettuare controlli se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione. Inoltre, la Commissione, al fine di esercitare le sue competenze ai sensi dell'articolo 317 TFUE, dovrebbe poter effettuare controlli in presenza di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance, cui tale Stato membro non dà seguito.

Per stabilire i rapporti finanziari tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione, è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi, nell'ambito della liquidazione finanziaria annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese al diritto dell'Unione.

In linea con il nuovo modello di attuazione della PAC, occorre istituire una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione per controllare l'ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. Per affrontare situazioni in cui la spesa dichiarata non corrisponde agli output comunicati e gli Stati membri non sono in grado di motivare tale deviazione, è necessario istituire un meccanismo di riduzione dei pagamenti.

A norma dell'articolo 317 TFUE la Commissione dà esecuzione al bilancio dell'Unione in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto poter di decidere se le spese effettuate dagli Stati membri sono conformi al diritto dell'Unione. È opportuno dare agli Stati membri la possibilità di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decida quali debbano essere le conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri sono tenuti ad attuare i loro piani strategici della PAC approvati dalla Commissione conformemente agli articoli 118 e 119 di tale regolamento. Poiché tale obbligo costituisce un requisito di base dell'Unione, qualora siano rilevate carenze gravi nell'attuazione del rispettivo piano strategico della PAC da parte di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter decidere di escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa a rischio inficiata da tali carenze.

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, nel rispetto dell'attuale quadro di solida gestione finanziaria. Tali sistemi dovrebbero comprendere l'esecuzione di controlli sui beneficiari che valutino la loro conformità ai criteri di ammissibilità e alle altre condizioni, nonché la loro osservanza degli obblighi stabiliti nei piani strategici della PAC e nelle norme dell'Unione applicabili.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9511, (CE, Euratom) n. 2185/9612 e (UE) 2017/193913 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, comprese misure relative alla prevenzione, individuazione, rettifica e indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96) e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio14. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

È necessario che gli Stati membri dispongano di sistemi che consentano loro di comunicare alla Commissione, al fine di permettere all'OLAF di esercitare i propri poteri e di consentire un'analisi efficace dei casi di irregolarità, le irregolarità rilevate e altri casi di inosservanza delle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, comprese le frodi e il seguito che gli Stati membri ne danno, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere le necessarie disposizioni per garantire l'effettivo esame delle denunce concernenti il FEAGA e il FEASR.

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi piani strategici della PAC e informare la Commissione sull'esito di tali esami. La Commissione dovrebbe garantire che alle denunce presentatele direttamente sia dato un seguito adeguato, in conformità del potere discrezionale di cui dispone nel decidere quali casi perseguire.15

Per aiutare gli Stati membri a garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi. La Commissione dovrebbe presentare entro il 2025 una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri, corredata, se necessario, di opportune proposte.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

È opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti a seguito di un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici riflettano la gravità dell'inosservanza e rispettino il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

Diverse disposizioni della legislazione agricola impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.

Gli Stati membri dovrebbero istituire e assicurare il funzionamento di un sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») per determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato per altri interventi unionali.

Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sui controlli e sulle sanzioni.

È opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare i dati o i materiali informativi forniti dal programma Copernicus, oltre alle tecnologie informatiche quali Galileo ed EGNOS, al fine di garantire che in tutta l'Unione siano disponibili dati globali e comparabili per il monitoraggio della strategia agro-climatico-ambientale, ivi compresi l'impatto della PAC, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, e per incrementare l'utilizzo di dati e informazioni esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili raccolti dai satelliti e dai servizi Copernicus Sentinels. A tal fine, il sistema integrato dovrebbe comprendere anche un sistema di monitoraggio delle superfici.

Il sistema integrato, nell'ambito dei sistemi di governance che dovrebbero essere istituiti per attuare la PAC, dovrebbe garantire che i dati aggregati forniti nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione siano affidabili e verificabili. Data l'importanza di un buon funzionamento del sistema integrato, è necessario stabilire requisiti di qualità. Gli Stati membri dovrebbero procedere a una valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare inoltre le carenze e, se richiesto dalla Commissione, definire un piano d'azione.

Le comunicazioni della Commissione intitolate «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», «Il Green Deal europeo», «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» e «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita» hanno stabilito che il rafforzamento della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima e il contributo al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi climatici e ambientali dell'Unione sono un orientamento strategico della futura PAC. Di conseguenza, la condivisione a livello nazionale e dell'Unione del sistema di identificazione delle parcelle agricole e di altri dati del sistema integrato di gestione e di controllo dei dati è diventata necessaria a fini ambientali e climatici. È quindi opportuno prevedere che i dati rilevanti a fini climatici e ambientali, raccolti attraverso il sistema integrato, siano condivisi tra le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione. Al fine di migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati a disposizione delle varie autorità pubbliche per l'elaborazione di statistiche europee, è opportuno altresì prevedere che i dati del sistema integrato siano messi a disposizione a fini statistici degli organismi che fanno parte del sistema statistico europeo.

Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un mezzo altamente efficace di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, è opportuno che le disposizioni nazionali di controllo possano avere una portata più ampia di quelle previste dal diritto dell'Unione.

I documenti su cui dovrebbe basarsi il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

È necessario stabilire il mandato degli agenti incaricati del controllo, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile inoltre prevedere il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento corretto del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese che sono beneficiarie o debitrici stabilite nei paesi terzi.

Sebbene l'adozione dei programmi di controllo spetti agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro designi uno o più organismi incaricati di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali. Tali organismi incaricati dovrebbero essere indipendenti dai servizi che effettuano il controllo prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito di tale controllo dovrebbero essere tutelate dal segreto professionale.

La condizionalità è un elemento importante della PAC che garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori all'interno degli Stati membri e all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli elementi sociali, ambientali e climatici della PAC ma anche le questioni relative alla salute pubblica e al benessere degli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire tali condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell'Unione alcune norme generali sulla condizionalità nonché sui controlli e le sanzioni in caso di inosservanza.

Per garantire l'attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, è necessario prevedere una percentuale minima di controlli a livello dell'Unione, mentre l'organizzazione degli organismi di controllo competenti e dei controlli dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.

Sebbene gli Stati membri debbano poter stabilire i dettagli delle sanzioni, queste ultime dovrebbero essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non dovrebbero pregiudicare altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Per garantire la proporzionalità, l'efficacia e l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è opportuno stabilire le norme per l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni. Tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») nella causa C-361/1918, per garantire il nesso tra il comportamento dell'agricoltore e la sanzione, è opportuno stabilire che, come regola generale, la sanzione debba essere calcolata sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza. Tuttavia, qualora la natura dell'accertamento non consenta di stabilire l'anno in cui si è verificata l'inosservanza, al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio è necessario stabilire che, in tali casi, la sanzione deve essere calcolata sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza è stata individuata. Per assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, è necessario stabilire una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le inosservanze. Tali percentuali minime dovrebbero essere applicate dagli Stati membri a seconda della gravità, della portata, della durata o della ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Per garantire la proporzionalità delle sanzioni, gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni se l'inosservanza non ha conseguenze o ha solo minime conseguenze per il conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati, e dovrebbero istituire un meccanismo di sensibilizzazione in modo che i beneficiari siano informati in merito alle inosservanze constatate e alle eventuali misure correttive da adottare.

Il meccanismo di condizionalità sociale dovrebbe basarsi sulle procedure di applicazione della normativa attuate dalle autorità o dagli organismi responsabili dei controlli sulle condizioni di lavoro e di impiego, nonché delle norme applicabili in materia di lavoro. Tali procedure di applicazione possono assumere forme diverse a seconda del sistema nazionale. L'esito dei controlli e la procedura di applicazione dovrebbero essere comunicati agli organismi pagatori unitamente a una classificazione del grado di gravità della violazione della pertinente normativa.

Nell'applicare il meccanismo della condizionalità sociale nei piani strategici della PAC e nei rispettivi accordi tra gli organismi pagatori e le autorità o gli organismi responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, occorre prestare grande attenzione al fine di rispettare l'autonomia di tali autorità o degli organismi responsabili dell'applicazione della normativa nonché le modalità specifiche di attuazione e applicazione della legislazione sociale e del lavoro e delle norme applicabili in materia di lavoro in ciascuno Stato membro. Tale meccanismo dovrebbe rimanere indipendente dal funzionamento del particolare modello sociale di ciascuno Stato membro e non dovrebbe incidere su di esso né in alcun modo sull'indipendenza della magistratura. A tal fine occorre garantire una chiara separazione delle responsabilità tra le autorità o gli organismi competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro, da un lato, e gli organismi pagatori agricoli, dall'altro, il cui ruolo consiste nell'esecuzione dei pagamenti e nell'applicazione delle sanzioni. L'autonomia delle parti sociali dovrebbe essere pienamente rispettata, così come il loro diritto di negoziare e concludere accordi collettivi. La loro autonomia dovrebbe essere altresì rispettata quando le parti sociali sono responsabili di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro.

Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della PAC e, in particolare, per permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri raccolgano determinate informazioni e le comunichino alla Commissione.

Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione e alla trasmissione dei dati compresi i tempi entro cui devono essere comunicati.

Dato che l'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità può incidere su dati personali o informazioni commerciali sensibili, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'uso dell'euro.

Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto dell'evento mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe essere quello del giorno in cui tale evento ha luogo. È necessario precisare tale evento generatore o la deroga alla sua applicazione, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della PAC.

È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. È opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

Il diritto dell'Unione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare i regolamenti (UE) 2016/67919 e (UE) 2018/172520 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica alla raccolta dei dati personali da parte degli Stati membri e della Commissione al fine di conformarsi ai rispettivi obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio e valutazione previsti dal presente regolamento.

La pubblicazione dei nomi dei beneficiari del FEAGA e del FEASR fornisce uno strumento per rafforzare il controllo pubblico dell'uso di tali fondi ed è necessaria a garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori nell'uso degli stanziamenti pubblici ricevuti. La pubblicazione delle informazioni pertinenti è coerente con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia e con l'approccio di cui al regolamento finanziario.

In tale contesto, dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso improprio degli stanziamenti pubblici.

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio21 stabilisce le norme che garantiscono la trasparenza nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei e nella comunicazione dei programmi nell'ambito di tali Fondi. Per garantire la coerenza, è opportuno prevedere che tali disposizioni si applichino anche ai beneficiari degli interventi del FEAGA e del FEASR, se del caso.

Per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR è necessario rendere pubbliche alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere i dati sull'identità del beneficiario, l'importo concesso e il Fondo da cui esso proviene, nonché la finalità e l'obiettivo specifico dell'operazione considerati. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata e al loro diritto alla protezione dei dati personali. Entrambi tali diritti sono riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Considerando la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per la PAC dal FEAGA e dal FEASR, anche per quanto riguarda gli assetti proprietari collegati ai beneficiari della PAC, l'elenco dei beneficiari di fondi della PAC, pubblicato ex post dagli Stati membri, dovrebbe consentire anche l'identificazione dei gruppi di imprese. Ciò contribuirebbe in modo significativo al controllo degli assetti proprietari e faciliterebbe le indagini su potenziali usi impropri di fondi dell'Unione, conflitti di interesse e casi di corruzione.

La pubblicazione di dettagli relativi all'operazione, che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto nonché alla natura e all'obiettivo specifico dell'aiuto, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un finanziamento e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno sono stati concessi. Fornire al pubblico la possibilità di una tale supervisione avrebbe un effetto preventivo e deterrente e contribuirebbe a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC e contribuisce in questo modo alla visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei loro confronti. Si portano inoltre all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di beni pubblici da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modo la legittimità del sostegno nazionale e dell'Unione al settore agricolo.

Ne consegue pertanto che la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non va al di là di quanto è necessario, in una società democratica, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per conseguire l'obiettivo prioritario del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.

Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari del FEAGA e del FEASR della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dal regolamento (UE) 2016/679 e delle procedure applicabili per esercitarli.

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire il buon funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il finanziamento da parte del FEAGA delle spese connesse all'intervento pubblico e la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA, tale delega di potere dovrebbe riguardare le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico, le norme sul contenuto delle competenze di gestione e controllo degli organismi pagatori. Inoltre, al fine di garantire un'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe comprendere altresì le norme per il calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori. Al fine di garantire una corretta gestione delle spese dell’intervento pubblico tale delega di potere dovrebbe comprendere i tipi di misure da finanziare mediante il bilancio dell’Unione nell’ambito dell’intervento pubblico e le condizioni di rimborso, le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, ai forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici, la valutazione delle operazioni relative all’intervento pubblico, le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti nell’ambito dell’intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

Al fine di consentire alla Commissione di rendere ammissibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, la delega di potere dovrebbe riguardare anche le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile o successivamente all'ultima data possibile per il pagamento. Inoltre, al fine di avere norme e condizioni chiare per gli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare il tasso di sospensione dei pagamenti in relazione alla liquidazione annuale, nonché il tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e le condizioni per il rimborso o la riduzione degli importi rispetto al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione. Tale delega di potere dovrebbe riguardare inoltre gli interventi o le misure per cui gli Stati membri possono versare anticipi, al fine di garantire la continuità con le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 e i pertinenti atti di esecuzione e delegati, rispettando nel contempo i limiti finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare anche le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Inoltre, e ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, tale delega di potere dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli impegni e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo totale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione, la delega di potere dovrebbe inoltre riguardare gli obblighi specifici che gli Stati membri dovrebbero rispettare in merito alle verifiche e all'accesso ai documenti e alle informazioni, ai criteri per le motivazioni fornite dagli Stati membri, al metodo e ai criteri per applicare le riduzioni in merito alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, nonché ai criteri e al metodo per applicare le rettifiche finanziarie nell'ambito della procedura di verifica della conformità.

Laddove la corretta gestione del sistema lo richieda, e per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la delega di potere dovrebbe inoltre riguardare le norme sui requisiti supplementari in relazione alle procedure doganali, in particolare quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio23. Al fine di garantire un trattamento non discriminatorio, l'equità e il rispetto della proporzionalità al momento della costituzione di una cauzione, tale delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulle cauzioni che specifichino la parte responsabile in caso di mancato rispetto di un obbligo, che stabiliscano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione, le condizioni applicabili alla cauzione da depositare e al fideiussore, le condizioni per depositare e svincolare la cauzione, le condizioni specifiche relative alla cauzione depositata in relazione ai pagamenti anticipati e le norme sulla definizione delle conseguenze della violazione degli obblighi per cui una cauzione è stata depositata.

Inoltre, per quanto riguarda il sistema integrato, la delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e le norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole, al sistema di identificazione dei beneficiari e al sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

Per rispondere ai cambiamenti nella normativa agricola relativa a specifici settori e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post, la delega di potere dovrebbe altresì vertere sull'istituzione di una lista di interventi esclusi dal controllo delle operazioni. Per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri nonché l'efficacia e l'effetto dissuasivo del sistema di sanzioni per la condizionalità e la condizionalità sociale, tale delega di potere dovrebbe contemplare norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

Inoltre, per specificare il fatto generatore o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, nonché per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, la delega di potere dovrebbe vertere sulle norme riguardanti l'evento generatore e il tasso di cambio usato dagli Stati membri che non utilizzano l'euro, il tasso di cambio applicabile quando sono elaborate dall'organismo pagatore le dichiarazioni di spesa e quando le operazioni di ammasso pubblico sono registrate nei conti dell'organismo pagatore. Al fine di evitare che pratiche monetarie eccezionali relative a una valuta nazionale mettano a rischio l'applicazione del diritto dell'Unione, tale delega di potere dovrebbe contemplare deroghe alle norme sull'uso dell'euro stabilite nel presente regolamento.

Per consentire una transizione armoniosa tra le norme fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e quelle previste dal presente regolamento, tale delega di potere dovrebbe riguardare l'adozione di disposizioni transitorie.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

I poteri di esecuzione della Commissione dovrebbero riferirsi alle norme in materia di: procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e della designazione e riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le modalità e procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori come pure la sua struttura e il suo formato; il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni da parte dell'organismo di coordinamento; il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: i principi di audit su cui si basano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto di principi internazionali in materia, per formulare i loro pareri.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, la definizione del tasso di adeguamento degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, il relativo adeguamento e gli importi degli stanziamenti non impegnati riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, allo scopo di finanziare tali interventi; e nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri e la definizione dell'importo totale del finanziamento dell'Unione suddiviso per Stato membro.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico, le norme relative al finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, dei dati satellitari richiesti per il sistema di monitoraggio delle superfici e le azioni adottate dalla Commissione attraverso le applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole, la procedura con cui la Commissione acquisisce tali dati satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione dei periodi entro i quali gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni di spesa intermedie relative agli interventi di sviluppo rurale nonché le norme sulla procedura e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo dei termini di pagamento; la sospensione, nonché la revoca della sospensione, e la riduzione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri nonché le norme sulla struttura dei piani di azione e sulla procedura per definirli. Le competenze di esecuzione dovrebbero riguardare anche le norme ulteriori sulla contabilità separata degli organismi pagatori e sulle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme necessarie e giustificabili in caso di emergenza per risolvere problemi specifici in relazione ai termini di pagamento e al pagamento degli anticipi; le norme sul finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, e le condizioni e modalità che regolano l'attuazione della procedura di disimpegno automatica.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: le condizioni in cui devono essere conservati i documenti e le informazioni relativi ai pagamenti effettuati; le procedure relative agli obblighi di cooperazione cui gli Stati membri devono ottemperare per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Commissione e l'accesso alle informazioni; la liquidazione finanziaria annuale, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le procedure e le scadenze da rispettare; la procedura di conformità, comprese le norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione di tali atti di esecuzione, lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, le scadenze da rispettare e la procedura di conciliazione; le norme sull'eventuale compensazione degli importi risultanti dal recupero di pagamenti indebiti e l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione e la forma delle notifiche e delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione in relazione ai recuperi per i casi di inosservanza.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi degli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei controlli in tutta l'Unione.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni; e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre le norme sulla forma, il contenuto e le modalità per trasmettere o mettere a disposizione della Commissione le relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, e sulle misure correttive che gli Stati membri devono intraprendere in merito alle carenze emerse in tali sistemi, nonché le caratteristiche di base e le norme relative al sistema delle domande di aiuto e al sistema di monitoraggio delle superfici, compresa la relativa introduzione graduale.

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme necessarie all'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali. Esse dovrebbero riguardare anche le norme sulla comunicazione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione e le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

Inoltre le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare le norme concernenti la forma e i tempi della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR.

Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, nel rispetto delle scadenze e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti e della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. Per l'adozione di altri atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, la determinazione dell'importo dei pagamenti mensili da versare in base alla dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e la determinazione del versamento di pagamenti supplementari o l'applicazione di detrazioni nel contesto della procedura per i pagamenti mensili.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe pertanto essere abrogato.

Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle interconnessioni del presente regolamento con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle priorità dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di garantire un'agevole attuazione delle misure previste e vista l'urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (PAC), e in particolare:

  1. a) sul finanziamento delle spese connesse alla PAC;

  2. b) sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;

  3. c) sulle procedure di liquidazione e di conformità.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) «irregolarità», un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;

  2. b) «sistemi di governance», gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione, compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 59 del presente regolamento, nonché l'attuazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115, dei loro piani strategici della PAC quali approvati dalla Commissione e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 di tale regolamento;

  3. c) «requisiti di base dell'Unione», i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2021/2115, nel presente regolamento, nel regolamento finanziario e nella direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  4. d) «gravi carenze nel buon funzionamento dei sistemi di governance», l'esistenza di una debolezza sistemica, tenuto conto della sua ricorrenza, della sua gravità e dei suoi effetti negativi sull'esattezza delle dichiarazioni di spesa, sulla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione o sul rispetto del diritto dell'Unione;

  5. e) «indicatore di output», un indicatore di output quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)2021/2115;

  6. f) «indicatore di risultato», un indicatore di risultato quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)2021/2115.;

  7. g) «piano d'azione», ai fini degli articoli 41 e 42 del presente regolamento, un piano stabilito da uno Stato membro, su richiesta della Commissione e in consultazione con essa, qualora siano individuate gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance di tale Stato membro o nelle circostanze di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, contenente le necessarie misure correttive e il relativo termine di attuazione, conformemente agli articoli 41 e 42 del presente regolamento.

Art. 3 Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

  1. a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

  2. b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

  3. c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

  4. d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

  5. e) il decesso del beneficiario;

  6. f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Titolo II. Disposizioni generali applicabili ai fondi agricoli

Capo I. Fondi agricoli

Art. 4 Fondi per il finanziamento delle spese agricole

Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione (il bilancio dell'Unione) avviene mediante:

  1. a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

  2. b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 5 Spese del FEAGA

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione conformemente al paragrafo 2, oppure in regime di gestione diretta, conformemente al paragrafo 3.

2. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente le spese seguenti:

  1. a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  2. b) il contributo finanziario dell'Unione agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;

  3. c) interventi sotto forma di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell'ambito dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115.;

  4. d) il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;

  5. e) il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013.

3. Il FEAGA finanzia in regime di gestione diretta le spese seguenti:

  1. a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

  2. b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura;

  3. c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

  4. d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Art. 7 Altre spese compresa l'assistenza tecnica

Su iniziativa o per conto della Commissione, il FEAGA e il FEASR possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessari ad attuare la PAC. Ciò comprende in particolare:

  1. a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, compresi la valutazione del suo impatto, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

  2. b) l'acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 24;

  3. c) le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 25;

  4. d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

  5. e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 46;

  6. f) gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi applicate nell'ambito della PAC e le consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

  7. g) ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/20033 del Consiglio, e operanti nell'ambito della PAC;

  8. h) il contributo alle misure che riguardano la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze con i pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione, e che sono adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

  9. i) le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali, necessari nel quadro della gestione della PAC;

  10. j) le misure necessarie per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito dei regimi di qualità unionali conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

Capo II. Organismi di governance

Art. 8 Autorità competente

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità a livello ministeriale competente per:

  1. a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

  2. b) la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10;

  3. c) la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all'articolo 12, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato;

  4. d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2. Sulla base dell'esame delle condizioni minime che la Commissione dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente decide, con atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.

3. L'autorità competente decide, con atto formale, in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato.

4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonché in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione.

Art. 9 Organismi pagatori

1.

Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.

2.

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro, tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:

  1. a) a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e

  2. b) a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale.

Se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere anche un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale, o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente, mediante la decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non hanno gestito spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri non riconoscono nuovi organismi pagatori supplementari dopo il 7 dicembre 2021, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma, lettera a), qualora, tenendo conto delle disposizioni costituzionali, possono essere necessari ulteriori organismi pagatori regionali.

3.

Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:

  1. a) i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati a tale organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione in conformità dell'articolo 53 del presente regolamento;

  2. b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all’articolo 37 del presente regolamento;

  3. c) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate, come previsto dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;

  4. d) una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:

    1. i) il fatto che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;

    2. ii) il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, ad eccezione dell'autorità competente di cui all'articolo 8, dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 e dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, garantendo che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma del presente paragrafo può essere prorogato in via eccezionale dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario.

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più delle condizioni minime per il riconoscimento di cui al paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento dell'organismo pagatore a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che sarà stabilito dall'autorità competente di tale Stato membro in funzione della gravità del problema.

5.

Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa su una relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentate. Tali istituzioni forniscono allo Stato membro la relazione di controllo.

6. Ai fini dell'articolo 33, per le spese del FEASR è trasmessa, entro il 30 giugno 2030, una relazione aggiuntiva sull'efficacia dell'attuazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 10, paragrafo 3, che contempla il periodo fino al 31 dicembre 2029.

Art. 10 Organismi di coordinamento

1. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i compiti seguenti:

  1. a) raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;

  2. b) fornire alla Commissione la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;

  3. c) adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e informare la Commissione sull'eventuale seguito;

  4. d) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

2. Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni di natura finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo di coordinamento è soggetto a specifico riconoscimento da parte dello Stato membro.

3. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo rientra nell'ambito del parere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed è trasmessa alla Commissione insieme a una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione.

Art. 11 Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento

1. Per garantire il corretto funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento previsto dagli articoli 9 e 10, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme riguardanti:

  1. a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10;

  2. b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

  1. a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

  2. b) le modalità e le procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché la sua struttura e il suo formato;

  3. c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la presentazione alla Commissione delle informazioni conformemente all'articolo 10.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.