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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1736 della Commissione del 21 giugno 2024 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE2,

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).

In occasione della sua undicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 1o al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere il terbufos nell’allegato III della convenzione, assoggettandolo di conseguenza alla procedura PIC. Il 20 ottobre 2023 per la sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.

Il terbufos è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del terbufos come sostanza attiva di prodotti fitosanitari3. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del terbufos come sostanza attiva di biocidi4. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del terbufos nell’Unione.

DECIDE:

Art. unico

La risposta sull’importazione del terbufos figura in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione