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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1884 della Commissione del 10 luglio 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione per quanto riguarda le quantità totali di quote EU ETS cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/20131, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

L'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di beneficiare di una cancellazione limitata delle quote di emissioni EU ETS prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del medesimo regolamento (flessibilità dell'EU ETS).

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione2 stabilisce le quantità totali che possono essere usate ai fini della flessibilità dell'EU ETS a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842. Il numero totale è stato determinato applicando le percentuali notificate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

In seguito alla modifica del regolamento (UE) 2018/842 mediante il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio3, la percentuale massima di flessibilità dell'ETS di Malta per il periodo 2025-2030 è stata aumentata dal 2 % al 7 %. Inoltre ad alcuni Stati membri è stata concessa una nuova opportunità di notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente della flessibilità dell'EU ETS per il periodo 2025-2030.

Entro il 31 dicembre 2023 Malta e la Svezia hanno notificato alla Commissione l'intenzione di avvalersi della flessibilità. È pertanto opportuno modificare le quantità da usare ai fini della flessibilità dell'EU ETS di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 per questi due Stati membri.

Per questi due Stati membri, le quantità aggiuntive di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali per il periodo 2025-2030 notificate a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005 stabiliti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen