Decisione (UE) 2024/2109 della Commissione del 29 luglio 2024 che abroga la decisione (UE) 2024/1177 della Commissione relativa alla sospensione dell’approvazione di un’attrezzatura di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea1, in particolare l’allegato, punto 12.0.4.1,
Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2 comprendono procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha istituito un regime armonizzato per l’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile.
La decisione (UE) 2021/2147 della Commissione3 ha stabilito un elenco consolidato delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile approvate con «marchio UE» accordato alle attrezzature confermate dalla procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile ai fini dell’installazione e dell’uso in tutta l’Unione.
In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e in particolare all’allegato, punto 12.0.4.1, del medesimo, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2024/11774, con la quale ha sospeso il «marchio UE» di una configurazione specifica dei sistemi per il rilevamento di esplosivi per il bagaglio a mano (Explosive Detection System Equipment For Cabin Baggage, EDSCB) conformi allo standard C3, sulla base di informazioni indicanti che le relative prestazioni non erano conformi allo standard per il quale era stata approvata.
La decisione (UE) 2024/1177 sanciva la possibilità di utilizzare le unità già installate corrispondenti a tale configurazione solo conformemente al metodo operativo applicato ai sistemi EDSCB conformi allo standard C3, con un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che non superasse i 330 ml.
Al fine di preservare la sicurezza dei viaggi aerei, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione5 applicabile a decorrere dal 1o settembre 2024, introduce una misura precauzionale sotto forma di una limitazione del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che possono essere sottoposti a screening mediante una qualsiasi delle configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 attualmente approvate.
È pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2024/1177, in quanto le attrezzature in questione dovranno in futuro essere utilizzate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
È opportuno aggiornare di conseguenza la banca dati consolidata dell’Unione contenente un elenco delle attrezzature per le quali sono consentite l’installazione e l’uso in tutta l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (UE) 2024/1177 è abrogata a decorrere dal 1o settembre 2024.
Art. 2
La «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza» è aggiornata di conseguenza.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen