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Decisione (UE) 2024/2586 del Consiglio del 23 settembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione della 16a assemblea generale dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980 modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF») a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio1 e dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell’Unione europea alla convenzione («accordo di adesione alla convenzione»).

L’assemblea generale dell’OTIF è stata istituita conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della COTIF («assemblea generale»). A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della COTIF, l’assemblea generale stabilisce, tra l’altro, il proprio regolamento interno, elegge il segretario generale, decide, se necessario, in merito all’istituzione temporanea di altri comitati aventi compiti specifici e prende decisioni in merito a proposte volte a modificare la COTIF.

L’Unione partecipa all’assemblea generale conformemente alla COTIF, al regolamento interno dell’assemblea generale e all’accordo di adesione alla convenzione.

Nella sua 16a sessione, che avrà luogo il 25 e 26 settembre 2024, l’assemblea generale è chiamata a prendere una serie di decisioni. È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, poiché tali decisioni incideranno sul funzionamento dell’OTIF e sullo sviluppo della strategia dell’organizzazione, o porteranno all’adozione di atti vincolanti ai sensi del diritto internazionale e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione e costituiscono pertanto «atti che hanno effetti giuridici» ai fini dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

In particolare, nell’ambito del punto 5 dell’ordine del giorno la 16a sessione dell’assemblea generale è chiamata a decidere in merito alla domanda presentata dalla Repubblica popolare cinese («Cina») di diventare membro associato dell’OTIF. In realtà, in linea con l’articolo 37, paragrafi da 2 a 5, della COTIF, la Commissione ha sollevato un’obiezione a nome dell’Unione in merito a tale domanda, con un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri che sono anche Stati membri dell’OTIF. Di conseguenza, come annunciato dal segretario generale dell’OTIF nella sua proposta del 28 agosto 2024, la domanda della Cina sarà sottoposta all’attenzione della 16a assemblea generale ai fini dell’adozione di una decisione in merito, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, della COTIF. Il 19 agosto 2024, in risposta all’obiezione presentata dalla Commissione a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri che sono membri dell’OTIF, il dipartimento per le relazioni esterne dell’Amministrazione nazionale delle ferrovie della Cina ha fornito ulteriori spiegazioni e giustificazioni relativamente alla richiesta di diventare membro associato dell’OTIF. Per definire la posizione dell’Unione sarebbero tuttavia ancora necessari ulteriori elementi d’informazione. Alla 16a assemblea generale la posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel rinviare a una sessione successiva dell’assemblea generale dell’OTIF la decisione in merito alla domanda della Cina di diventare membro associato dell’OTIF e nell’incaricare il segretario generale dell’OTIF di organizzare con le parti interessate consultazioni relativamente alla domanda della Cina.

Al punto 7 dell’ordine del giorno, l’adozione della strategia a lungo termine per l’OTIF è tale da incidere sulla politica e sul lavoro sostanziale dell’OTIF, così come sul processo decisionale in seno all’OTIF. La proposta di strategia a lungo termine riveduta presentata all’assemblea generale è stata discussa e concordata nel corso delle sessioni sul tema del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale («comitato ad hoc»), in linea con le posizioni dell’Unione stabilite in merito a tali questioni. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l’adozione di tale strategia a lungo termine in versione riveduta.

Al punto 13 dell’ordine del giorno, l’assemblea generale sarà invitata ad approvare il documento Guidelines on the application of procedures for the modification of COTIF, a raccomandarne il rispetto durante la preparazione delle modifiche della COTIF nell’ambito delle competenze dell’assemblea generale e a incaricare il comitato ad hoc di monitorare e valutare l’applicazione di tali orientamenti e di rivederli laddove necessario. Sebbene non siano di per sé vincolanti, detti orientamenti possono incidere in modo determinante sulle procedure di modifica della COTIF. Il documento presentato all’assemblea generale è stato discusso e concordato nel corso delle sessioni sul tema del comitato ad hoc, in linea con le posizioni dell’Unione stabilite in merito a tali questioni. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nell’approvare tale documento.

Al punto 13 dell’ordine del giorno, l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare i principi normativi di base di cui alla relazione del comitato ad hoc che rispecchiano la posizione dell’Unione stabilita nella decisione (UE) 2023/2582 del Consiglio2, volti a guidare il comitato ad hoc e il comitato di revisione nella preparazione delle modifiche della COTIF e delle note corrispondenti nella relazione esplicativa della COTIF, al fine di introdurre l’obbligo per gli Stati membri dell’OTIF di rispettare (non compromettere) l’integrità fisica e funzionale dell’infrastruttura ferroviaria di altri Stati membri dell’OTIF, nonché nella preparazione di disposizioni sostanziali e procedurali in materia di sanzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla COTIF che sono essenziali ai fini del conseguimento dell’obiettivo dell’OTIF. Tali principi normativi di base riguardano l’organizzazione e il funzionamento dell’organizzazione, di cui l’Unione è parte contraente, e possono portare all’elaborazione di proposte di modifica della COTIF; questo tema di attualità riguarda l’intero ambito di attività dell’OTIF, compresi i settori per i quali l’Unione ha la competenza esclusiva per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione. Le proposte correlate di modifica della COTIF avranno carattere vincolante nell’ambito del diritto internazionale e potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, nonché sull’interpretazione e sull’applicazione della COTIF. I principi normativi di base come presentati all’assemblea generale sono stati discussi e concordati nel corso delle sessioni sul tema del comitato ad hoc, in linea con le posizioni dell’Unione stabilite in merito a tali questioni. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nell’approvare tali principi normativi di base.

Al punto 13 dell’ordine del giorno, l’assemblea generale sarà invitata ad approvare la raccomandazione sull’uso delle firme elettroniche nelle comunicazioni ufficiali tra l’OTIF e i suoi membri. Come specificato nella posizione dell’Unione ai sensi della decisione (UE) 2023/2582 del Consiglio, la diffusione delle comunicazioni elettroniche impone alcuni aggiornamenti amministrativi per garantire un uso sicuro e affidabile delle firme elettroniche nelle comunicazioni ufficiali tra l’OTIF e i suoi membri. È importante sostenere l’elaborazione di una raccomandazione a questo proposito, che tenga conto dei differenti livelli di esperienza dei membri dell’OTIF e sia in linea con norme stabilite a livello dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Sebbene non sia di per sé vincolante, la raccomandazione in questione avrà implicazioni per il documento Guidelines on treaty acts under COTIF, nonché per le note esplicative del regolamento interno dell’assemblea generale, per il regolamento relativo all’elezione e alle condizioni di servizio del segretario generale e per la decisione sui rappresentanti permanenti, che dovranno essere modificati tutti di conseguenza. La raccomandazione è pertanto tale da incidere in modo determinante sulle procedure di modifica della COTIF. Le proposte di decisione presentate all’assemblea generale sono state discusse e concordate nell’ambito delle sessioni sul tema del comitato ad hoc, in linea con le posizioni dell’Unione stabilite in merito a tali questioni. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nell’approvare la raccomandazione.

Al punto 13 dell’ordine del giorno l’assemblea generale sarà invitata ad adottare i documenti Decision on the symbols, name and abbreviation of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail e Decision on copyright and open access e ad approvare, per ciascuna decisione, le relative note esplicative. Come specificato nella posizione dell’Unione ai sensi della decisione (UE) 2023/2582, una politica dovrebbe essere concepita in modo tale da facilitare il riutilizzo delle informazioni e dei documenti di proprietà dell’OTIF in conformità delle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e nella decisione 2011/833/UE della Commissione5. Gli atti previsti in questo settore sono pertanto tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione. Le proposte di decisione presentate all’assemblea generale sono state discusse e concordate nell’ambito delle sessioni sul tema del comitato ad hoc, in linea con le posizioni dell’Unione stabilite in merito a tali questioni. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nell’adozione di tali decisioni e nell’approvazione delle relative note esplicative.

Ai punti 14 e 15 dell’ordine del giorno, le decisioni previste dell’assemblea generale riguardano, rispettivamente, l’adozione delle versioni rivedute del regolamento interno e del regolamento relativo all’elezione e alle condizioni di servizio del segretario generale e l’approvazione delle note esplicative relative a tali atti, tutte adattate alla luce dei nuovi orientamenti sull’uso di un linguaggio neutro sotto il profilo del genere. Le note esplicative corrispondenti includeranno la proposta del comitato ad hoc contenuta nella raccomandazione sull’uso delle firme elettroniche nelle comunicazioni ufficiali tra l’OTIF e i suoi membri. Il regolamento interno dell’assemblea generale e il regolamento relativo all’elezione e alle condizioni di servizio del segretario generale sono atti giuridicamente vincolanti nell’ambito della COTIF e le relative note esplicative sono tali da incidere in modo determinante sull’interpretazione e sull’applicazione della COTIF. Le versioni rivedute del regolamento interno dell’assemblea generale e del regolamento relativo all’elezione e alle condizioni di servizio del segretario generale, nonché le relative note esplicative, sono state discusse e concordate nel corso delle sessioni sul tema del comitato ad hoc, in linea con le posizioni dell’Unione stabilite in merito a tali questioni. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione di tali modifiche.

Le decisioni proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute.

Conformemente all’allegato III della decisione 2013/103/UE, la preparazione delle riunioni dell’OTIF si estende al coordinamento in loco. Modifiche di minore entità della posizione dell’Unione possono quindi essere concordate durante il coordinamento in loco senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio, in particolare per poter rispondere a proposte e a sviluppi non presi in considerazione al momento dell’adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 16a assemblea generale dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) figura nell’allegato.

2. Nell’assemblea generale i rappresentanti dell’Unione possono concordare modifiche di minore entità della posizione figurante nell’allegato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Feldman Z.