Decisione di esecuzione (UE) 2025/264 della Commissione dell’11 novembre 2024 che stabilisce il modello, comprensivo di indicatori chiave di prestazione, per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 7744]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
L’articolo 17 della direttiva 2010/40/UE impone agli Stati membri di presentare alla Commissione, entro il 21 marzo 2025, una relazione sull’attuazione di tale direttiva e degli atti delegati adottati sulla base della stessa e conferisce alla Commissione il potere di stabilire il modello per tale relazione. Per quanto riguarda gli atti delegati, sono stati adottati i regolamenti delegati (UE) n. 305/20132, (UE) n. 885/20133, (UE) n. 886/20134, (UE) 2015/9625, (UE) 2017/19266 e (UE) 2022/6707 della Commissione. Il regolamento delegato (UE) 2022/670 abroga il regolamento delegato (UE) 2015/962 a decorrere dal 1o gennaio 2025; il modello dovrebbe pertanto riferirsi solamente al regolamento delegato (UE) 2022/670.
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, la relazione deve specificare le attività e i progetti nazionali principali dello Stato membro riguardanti i settori prioritari e la disponibilità geografica dei dati e dei servizi di cui agli allegati III e IV di detta direttiva. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/40/UE, la relazione deve distinguere tra indicatori chiave di prestazione obbligatori e indicatori aggiuntivi. Tale distinzione dovrebbe basarsi sull’ambito geografico degli indicatori chiave di prestazione e sul calendario delle relazioni.
Inoltre l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE impone agli Stati membri, successivamente alla relazione iniziale, di riferire ogni tre anni sui progressi compiuti nell’attuazione di tale direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa. Il modello dovrebbe pertanto applicarsi alla relazione iniziale e alle successive relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
Al fine di fornire alla Commissione informazioni strategiche di alto livello, la relazione dovrebbe fornire un quadro della disponibilità e dell’accessibilità nel tempo dei tipi di dati elencati nell’allegato III della direttiva 2010/40/UE e dovrebbe basarsi su stime informate in cifre intere.
Con lo stesso obiettivo di fornire informazioni strategiche di alto livello, gli indicatori chiave di prestazione dovrebbero fornire una panoramica della diffusione e dell’impatto delle apparecchiature e dei servizi ITS nell’Unione nel tempo. Scopo degli indicatori chiave di prestazione relativi ai miglioramenti, che valutano l’impatto dei servizi ITS sui tempi di percorrenza, sugli incidenti stradali e sulle emissioni di CO2, è ottenere valori di riferimento solidi, basati su campioni sufficientemente validi. Ciò consentirebbe di effettuare un’estrapolazione prudente, dati i limiti dei calcoli di tali indicatori, in quanto l’impatto degli ITS è talvolta difficile da isolare dall’impatto di altre misure.
La decisione di esecuzione 2011/453/UE della Commissione8 ha stabilito orientamenti non vincolanti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE. Tenendo conto della natura e della portata delle modifiche richieste a norma dell’articolo 17 della direttiva 2010/40/UE, in particolare della natura obbligatoria del modello e del suo contenuto, compresi gli indicatori chiave di prestazione, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2011/453/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo sugli ITS,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il modello per la relazione iniziale e per le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, compresi gli indicatori chiave di prestazione, di cui all’articolo 17 della direttiva 2010/40/UE, figura nell’allegato I.
La natura obbligatoria o aggiuntiva degli indicatori chiave di prestazione, a seconda dell’ambito geografico e del calendario, figura nell’allegato II.
Art. 2
La decisione di esecuzione 2011/453/UE è abrogata.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione