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Decisione (PESC) 2024/… del Consiglio del 16 dicembre 2024 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Nelle conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il suo perdurante sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio europeo ha inoltre affermato che l'Unione rimane pronta a limitare ulteriormente la capacità della Russia di fare la guerra, anche mediante ulteriori sanzioni e misure per contrastarne l'elusione, anche attraverso paesi terzi.

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

È opportuno aggiungere 32 entità all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale elenco comprende determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia attraverso l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda i veicoli aerei senza equipaggio o i missili.

Per limitare ulteriormente l'attività delle navi che operano al fine di contribuire ad atti o politiche a sostegno delle azioni della Russia nei confronti dell'Ucraina o di favorirli, è inoltre opportuno aggiungere altre navi nell'allegato XVI della decisione 2014/512/PESC che elenca le navi alle quali sono vietati l'accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l'ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.

Come indicato al considerando 16 della decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio2, le disponibilità liquide dei clienti dei depositari centrali di titoli, o con tali clienti, sono solitamente oggetto di trasferimento dai suddetti depositari centrali di titoli prima della fine della giornata, senza dar luogo a remunerazione per i clienti. Salvi gli accordi contrattuali, i depositari centrali di titoli di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 8, della decisione 2014/512/PESC non sono quindi tenuti a pagare interessi o altra forma di compenso alla persona, all'entità o all'organismo titolare di diritti sulle attività e riserve di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, di tale decisione, che tali depositari centrali di titoli detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte.

È opportuno che il depositario centrale di titoli gestisca le attività soggette al divieto operativo imposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e le disponibilità liquide che ne derivano in modo da non comportare alcun genere di responsabilità da parte di detto depositario, dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti, salvo se è dimostrato che si è verificata negligenza.

Di recente i giudici russi hanno emanato decisioni a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa che vietano l'avvio o la prosecuzione di procedimenti dinanzi a giudici o tribunali stranieri da parte delle società europee nei confronti di società russe (inibitorie che vietano azioni in giudizio) e hanno emesso, tra l'altro, sanzioni pecuniarie sproporzionatamente elevate in caso di inosservanza. L'Unione ritiene che il modo in cui i giudici russi emanano tali inibitorie e multe costituisca una palese violazione dei principi internazionali consolidati e delle prassi di lungo corso nella risoluzione delle controversie commerciali internazionali. Al fine di scongiurare gli sforzi da parte dei ricorrenti volti a far eseguire tali inibitorie o multe, o qualsiasi altra decisione giudiziaria basata sull'articolo 248 o su normativa russa equivalente, è opportuno introdurre un divieto di riconoscimento o esecuzione nell'Unione di ingiunzioni, ordinanze, sentenze o altre decisioni giudiziarie adottate a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero ivi afferenti.

Inoltre, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche alla decisione 2014/512/PESC, compresa la proroga dei termini applicabili a talune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia o per la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri in relazione a determinati prodotti petroliferi. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di «paesi ostili», fra cui rientrano gli Stati membri. Ciò potrebbe portare al blocco delle attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali in Russia, gli operatori dell'Unione dovrebbero prendere in considerazione di liquidare le imprese in Russia e/o di non avviarne di nuove. La proroga eccezionale delle deroghe per i disinvestimenti è necessaria per consentire agli operatori dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. La proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga di tali termini.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: «12. Gli atti che il depositario centrale di titoli compie in buona fede a norma dei paragrafi da 4 a 11 basandosi sul fatto che tali atti sono conformi alla presente decisione non comportano alcun genere di responsabilità da parte di detto depositario, dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti, salvo se è dimostrato che si è verificata negligenza.» ;

  2. 2) l'articolo 1 bis bis è così modificato:

    1. a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2025, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»

    2. b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2025 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.» ;

  3. 3) l'articolo 4 sexdecies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «6. A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2025 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

    2. b) al paragrafo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente: «A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 giugno 2025 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 giugno 2025 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.» ;

  4. 4) l'articolo 4 novodecies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2025, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

    2. b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2025, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.» ;

    3. c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2025 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

    4. d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 bis. In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2025 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;

  5. 5) all'articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;» ;

  6. 6) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.» ;

  7. 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis 1. Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento riparativo, nessuna sentenza né altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tale articolo o normativa sono riconosciuti o eseguiti in uno Stato membro. 2. Nessuna richiesta di assistenza nel corso di un'indagine o di altro procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tale articolo o normativa sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro.»

Art. 2

Gli allegati IV e XVI della decisione 2014/512/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024 Per il Consiglio La presidente K. Kallas