Decisione (UE) 2025/222 della Banca centrale europea del 27 gennaio 2025 sull’accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell’Eurosistema e ai conti offerti da una banca centrale dell’Eurosistema (BCE/2025/2)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 22,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il quarto trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1 e l’articolo 22, in combinato disposto con l’articolo 17,
L’Eurosistema gestisce sistemi di pagamento in base al suo mandato e ai suoi poteri stabiliti nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), in particolare il quarto trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1 e l’articolo 22, in combinato disposto con l’articolo 17, e in linea con i principi generali del diritto dell’Unione. In questo modo, l’Eurosistema tiene in debita considerazione l’articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, come modificato dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio2, che inserisce gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (di seguito congiuntamente denominati «prestatori di servizi di pagamento non bancari» o «PSP-NB») nell’elenco degli enti ammessi, a determinate condizioni, a diventare partecipanti dei sistemi di pagamento designati ai sensi di tale direttiva. L’articolo 35 bis della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio3, quale introdotto dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/886, impone condizioni ulteriori, rispetto ad altri enti, che detti PSP-NB devono soddisfare prima di richiedere la partecipazione ai sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE. Infine, l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, come modificato dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/886, consente ai PSP-NB di depositare, a fini di tutela, i fondi dei propri clienti su un conto distinto di un ente creditizio o di una banca centrale a discrezione della stessa.
L’idoneità dei PSP-NB ad accedere ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell’Eurosistema mira ad aumentare l’efficienza e il regolare funzionamento del settore dei pagamenti al dettaglio, anche, ma non solo, agevolando la fornitura di pagamenti istantanei in tutta l’area dell’euro.
Ai fini della certezza del diritto e per evitare discriminazioni tra i PSP-NB in ragione del luogo in cui sono stabiliti, è opportuno che le banche centrali dell’Eurosistema adottino un approccio uniforme rispetto all’accesso da parte dei PSP-NB a tutti i sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale e ai conti offerti da una banca centrale dell’Eurosistema. È quindi opportuno che le banche centrali dell’Eurosistema applichino una serie di criteri non discriminatori, oggettivi e basati sul rischio per autorizzare l’accesso diretto a detti sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell’Eurosistema da parte dei PSP-NB. Ciò garantirebbe all’accesso diretto da parte dei PSP-NB di promuovere l’integrità del mercato e sostenere la concorrenza e l’innovazione all’interno dell’ecosistema dei servizi di pagamento, senza mettere a repentaglio la tenuta, l’integrità e la sicurezza dei sistemi di pagamento e, dunque, senza diventare una fonte di rischio sistemico.
L’articolo 35 bis, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 stabilisce condizioni specifiche applicabili ai PSP-NB che desiderano partecipare a sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE. Gli Stati membri sono tenuti a definire la procedura con la quale valutare la conformità dei PSP-NB a dette condizioni. Fatte salve dette procedure, è importante stabilire una serie comune di requisiti minimi al livello dell’Eurosistema che i PSP-NB che desiderano ottenere accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dovrebbero soddisfare. È opportuno che tali requisiti minimi siano rispecchiati di conseguenza nei termini e nelle condizioni degli accordi tra le banche centrali dell’Eurosistema e i PSP-NB e che includano il rispetto di certi requisiti di sicurezza e la trasmissione alle banche centrali dell’Eurosistema competenti, tra l’altro, di dichiarazioni con le quali i PSP-NB o le autorità nazionali competenti confermano l’iniziale e, poi, il costante rispetto delle condizioni stabilite nella normativa nazionale di attuazione dell’articolo 35 bis, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366, nonché la trasmissione di ulteriore documentazione giustificativa ove richiesto dalle banche centrali dell’Eurosistema.
La direttiva 98/26/CE e la direttiva (UE) 2015/2366 non concedono ai PSP-NB accesso automatico ai sistemi di pagamento dell’Eurosistema che sono gestiti ai sensi del quarto trattino dell’articolo 3.1 e degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, come il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione. TARGET è strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento e fornisce conti per il regolamento in euro in moneta di banca centrale; svolge pertanto un ruolo essenziale nell’assolvimento di alcuni compiti fondamentali dell’Eurosistema, inclusa la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. I criteri di accesso e le norme per la partecipazione a TARGET sono stabiliti nell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)4.
L’Eurosistema mira a fornire accesso diretto a TARGET a tutti i partecipanti idonei. Di conseguenza, è opportuno che i PSP-NB idonei a partecipare a TARGET cessino di essere registrati come titolari di addressable BIC o come reachable party sui conti propri delle banche centrali dell’Eurosistema, ad eccezione dei conti tecnici dei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale nell’ambito del servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS).
Per ridurre al minimo ogni potenziale interruzione o impatto negativo sull’elaborazione dei pagamenti che inciderebbero sugli utilizzatori finali una volta che alcuni PSP-NB non siano più registrati come titolari di addressable BIC o come reachable party sui conti propri delle banche centrali dell’Eurosistema, è necessario un periodo transitorio per consentire la migrazione di detti PSP-NB che sono idonei e che desiderano diventare partecipanti diretti a TARGET. I PSP-NB cui si applica il periodo transitorio sono quelli registrati come titolari di addressable BIC o come reachable party sui conti propri delle banche centrali dell’Eurosistema. La durata del periodo transitorio dovrebbe essere sufficiente ad agevolare il completamento di tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari, tra cui le attività di verifica condotte dai PSP-NB congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema competenti, nonché a consentire la migrazione di una molteplicità di soggetti verso un nuovo modello di connessione, senza causare alcun indebito aggravio per nessuna singola banca centrale dell’Eurosistema. Si ritiene ragionevole e appropriato un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per detti adempimenti e per la graduale sostituzione dell’attuale connessione da parte di alcuni PSP-NB per il trattamento dei pagamenti.
Se è vero che la titolarità da parte dei PSP-NB di conti in un sistema di pagamento gestito da una banca centrale dell’Eurosistema, tra cui TARGET, è ammissibile, è anche vero che tale titolarità dovrebbe avere come unico scopo il deposito di fondi per far fronte agli obblighi di regolamento. Pertanto, il saldo o le consistenze su tali conti dovrebbero essere limitati a quanto necessario per adempiere a tali obblighi. Depositare fondi per un importo superiore su conti detenuti in un sistema di pagamento gestito da una banca centrale dell’Eurosistema sarebbe in contraddizione con il suo scopo. Dal punto di vista della stabilità finanziaria e dei prezzi, è importante che tali conti siano utilizzati a fini di pagamento e non siano utilizzati impropriamente a fini di tutela. Di conseguenza, è opportuno applicare un limite all’importo massimo delle consistenze e tale requisito, così come le disposizioni relative al suo calcolo, dovrebbe essere rispecchiato di conseguenza nei termini e nelle condizioni degli accordi tra banche centrali dell’Eurosistema e i PSP-NB, così come le disposizioni relative al suo calcolo.
In relazione ai conti in TARGET, il calcolo dell’importo massimo delle consistenze dovrebbe generalmente tenere in debito conto gli obblighi di regolamento derivanti dalla partecipazione diretta dei PSP-NB nei sistemi di pagamento ancillari che effettuano il regolamento in TARGET. Il limite all’importo massimo delle consistenze dovrebbe anche generalmente applicarsi alle consistenze di PSP-NB sui conti tecnici TARGET di tali sistemi ancillari. Tuttavia, la scarsità di dati affidabili sui saldi detenuti da un PSP-NB su conti TARGET ai fini di procedure specifiche di sistemi ancillari sarebbe d’ostacolo all’effettivo monitoraggio giornaliero che le banche centrali dell’Eurosistema dovrebbero condurre per individuare l’utilizzo improprio di tali conti da parte di PSP-NB tramite la detenzione di liquidità in eccesso. Nello specifico, le banche centrali dell’Eurosistema non hanno visibilità sui saldi detenuti dai PSP-NB su: a) conti TARGET ai fini della procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento lordo in tempo reale di tipo D (di seguito, la «procedura di regolamento RTGS AS di tipo D») di cui all’allegato I, parte VI, articolo 6, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) e b) conti TARGET ai fini delle procedure di regolamento del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS) (TIPS AS) di cui all’allegato I, parte VII, a tale indirizzo. Pertanto, ai fini della presente fattispecie, eventuali fondi detenuti da un PSP-NB su conti TARGET ai fini della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o delle procedure di regolamento TIPS AS non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del limite all’importo massimo delle consistenze e non si dovrebbe applicare alcun limite di tale tipo a detti fondi. Al contrario, è opportuno istituire un regime di segnalazione basato sull’autocertificazione per i PSP-NB, se del caso, per consentire alle banche centrali dell’Eurosistema competenti di monitorare se i fondi detenuti a tali fini da PSP-NB su conti TARGET sono effettivamente utilizzati per soddisfare gli obblighi di regolamento. È opportuno che tale regime di segnalazione basato sull’autocertificazione comprenda segnalazioni, su base mensile, del livello massimo e della media delle consistenze giornaliere a vista di un PSP-NB su tali conti, nonché del livello massimo e della media degli importi giornalieri degli obblighi di regolamento trattati nel corrispondente sistema ancillare.
È opportuno che l’Eurosistema riesamini il metodo per il calcolo dell’importo massimo delle consistenze a intervalli determinati una volta che sia intervenuta una stabilizzazione del modello operativo e al fine di limitare una tendenza al rialzo persistente di detti importi.
Per promuovere una cultura del rispetto degli obblighi relativi ai limiti all’importo massimo delle consistenze, è opportuno che le banche centrali dell’Eurosistema competenti infliggano una penalità nei confronti di un PSP-NB che detenga importi superiori al relativo importo massimo di consistenze su tali conti. Al fine di dissuadere da violazioni ripetute o sistematiche, qualsiasi caso di violazione che riguardi importi significativi superiori ai relativi importi massimi di consistenze o la mancata riduzione degli importi in eccesso detenuti sui conti di regolamento immediatamente dopo la ricezione dovrebbe essere uno degli eventi considerati quale inosservanza rilevante dei requisiti applicabili. In tali casi è opportuno che alla banca centrale dell’Eurosistema competente sia consentito far cessare la partecipazione del PSP-NB al sistema di pagamento gestito dalla banca centrale competente e infliggere una penalità accessoria in relazione a qualsiasi conto chiuso di conseguenza.
Sebbene la direttiva (UE) 2015/2366 imponga ai PSP-NB di tutelare i depositi dei propri clienti tramite l’apertura di conti di tutela o con altri mezzi, sostituire gli enti creditizi nella prestazione di servizi di tutela non è la funzione principale delle banche centrali. L’offerta di conti di tutela da parte delle banche centrali può avere un impatto sulla solidità e la sicurezza complessive del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e sul sistema finanziario in generale, e potrebbero insorgere rischi significativi per la realizzazione degli obiettivi dell’Eurosistema, specifici per le banche centrali. Detti rischi comprendono deflussi di depositi dagli enti creditizi, ad esempio in uno scenario in cui i depositi siano detenuti presso una banca centrale determinando una progressiva disintermediazione finanziaria del settore bancario commerciale; ciò avrebbe un impatto negativo sulla disponibilità di liquidità e dunque ostacolerebbe l’efficace trasmissione della politica monetaria. Analogamente, una valuta digitale di banca centrale sintetica, ad esempio una moneta elettronica emessa da un PSP-NB e integralmente garantita da moneta di banca centrale, potrebbe attenuare la distinzione tra moneta di banca centrale, un’attività senza rischio né di credito né di liquidità, e moneta di banca commerciale. Depositare fondi di clienti presso banche centrali potrebbe rischiare di confondere la moneta elettronica con le altre forme di moneta, compresa la moneta di banca centrale, agli occhi dell’opinione pubblica, provocando in tal modo una distorsione della percezione del rischio.
Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio5, che si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024, obbliga i prestatori di servizi per le cripto-attività a tutelare i fondi dei loro clienti presso un ente creditizio o, qualora tale conto sia disponibile, presso una banca centrale. In quest’ultimo caso, ogni decisione di offrire conti ai fini di tutela rimane a discrezione delle banche centrali dell’Eurosistema. È opportuno che un’opzione di tutela presso le banche centrali dell’Eurosistema non sia offerta ai prestatori di servizi per le cripto-attività per le stesse ragioni per le quali è opportuno che non sia offerta ai PSP-NB, nonché per mantenere parità di condizioni tra i diversi enti che partecipano al mercato dei servizi di pagamento.
La fornitura di conti di tutela al di fuori di TARGET, ossia in sistemi nazionali di pagamento o direttamente nei registri di una banca centrale nazionale dell’Eurosistema, è rilevante per i compiti fondamentali di attuazione della politica monetaria e di garanzia del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e rientra dunque nell’ambito di applicazione degli articoli 17 e 22 dello statuto del SEBC. Pertanto, anche per detta ragione, è opportuno che non siano offerti o forniti ai PSP-NB e ai prestatori di servizi per le cripto-attività conti di tutela da parte di singole banche centrali dell’Eurosistema. A fini di chiarezza, i conti tecnici RTGS del sistema ancillare per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o i conti tecnici TIPS AS, pur essendo conti di garanzia dei fondi, non sono conti di tutela ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 o ai fini dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.
È opportuno che ai PSP-NB che hanno accesso a sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale sia consentito di aprire conti di regolamento multipli, a seconda dell’offerta del gestore del sistema di pagamento. Poiché tali conti multipli non prevederebbero la segregazione dei fondi dei clienti, tali conti non sarebbero protetti in caso di insolvenza.
L’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) deve essere modificato e pertanto è opportuno che l’applicazione delle disposizioni della presente decisione relative alle richieste di accesso a TARGET da parte di PSP-NB sia rinviata al 16 giugno 2025, data in cui le modifiche dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) dovranno necessariamente, per motivi tecnici, essere applicate.
Ai fini della certezza del diritto e al fine di agevolare l’allineamento di termini e condizioni delle banche centrali dell’Eurosistema in qualità di gestori di sistemi di pagamento o di banche centrali che detengono conti alle recenti modifiche legislative pertinenti dell’Unione, è opportuno che la data di applicazione della presente decisione sia allineata alla data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire le modifiche alla direttiva 98/26/CE e alla direttiva (UE) 2015/2366 apportate dal regolamento (UE) 2024/886, ossia il 9 aprile 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) per «Banca centrale dell’Eurosistema» si intende la Banca centrale europea o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
2) per «sistema di pagamento gestito da una banca centrale» si intende un sistema di pagamento gestito da una banca centrale dell’Eurosistema che comprende un sistema componente di TARGET;
3) per «prestatore di servizi di pagamento non bancario» o «PSP-NB» si intende uno qualsiasi dei seguenti:
a) un istituto di pagamento come definito all’articolo 4, punto 4), della direttiva n. (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio6, ad eccezione di quelli che beneficiano di un’esenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, o degli articoli 32 o 33 di tale direttiva;
b) un istituto di moneta elettronica come definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, ad eccezione di una persona giuridica che beneficia di una deroga ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva;
4) per «conto di tutela» si intende un conto separato presso un ente creditizio o, a discrezione di una banca centrale dell’Eurosistema, presso la medesima banca centrale, che è aperto da:
a) un prestatore di servizi di pagamento non bancario per garantire la segregazione dei fondi dei suoi clienti dai fondi propri di tale prestatore di servizi di pagamento non bancario, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366;
b) un prestatore di servizi per le cripto-attività per garantire la tutela dei diritti di proprietà dei suoi clienti e impedire l’uso dei fondi dei suoi clienti per proprio conto, ai fini dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio8;
5) per «prestatore di servizi per le cripto-attività» si intende un prestatore di servizi per le cripto-attività come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;
6) per «ordine di trasferimento di contante» si intende un ordine di trasferimento di contante come definito nell’allegato III, punto 16), all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);
7) per «fine della giornata lavorativa» si intende l’orario limite, come disposto dalle norme del relativo sistema di pagamento gestito da una banca centrale, per il regolamento degli ordini di trasferimento di contante per quella specifica giornata lavorativa.
Art. 2 Accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
1. Una banca centrale dell’Eurosistema è tenuta, su richiesta, a dare accesso ai propri sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale ad un prestatore di servizi di pagamento non bancario (PSP-NB) che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) il PSP-NB (o un soggetto terzo che svolge tali compiti e per le cui azioni e omissioni il PSP-NB rimane esclusivamente responsabile) installa, gestisce, amministra, monitora e garantisce la sicurezza delle infrastrutture informatiche necessarie per collegarsi al sistema di pagamento gestito da una banca centrale ed è in grado di trasmettere ordini di trasferimento di contante al sistema di pagamento gestito da una banca centrale;
b) il PSP-NB fornisce le eventuali informazioni di supporto che la banca centrale competente ritiene ragionevolmente necessarie per decidere in merito a una domanda di accesso al sistema di pagamento gestito da una banca centrale;
c) il PSP-NB attua adeguati controlli di sicurezza per proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati, anche in relazione alla resilienza cibernetica e alla sicurezza delle informazioni;
d) il PSP-NB trasmette alla banca centrale competente una dichiarazione dell’autorità nazionale competente interessata o una dichiarazione, debitamente firmata, approvata dall’organo di amministrazione competente del PSP-NB, che confermi, in entrambi i casi, il rispetto da parte del PSP-NB: i) delle condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati, come stabilito nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali di recepimento dell’articolo 35 bis, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366; e ii) delle procedure stabilite nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali di recepimento dell’articolo 35 bis, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366. A fini di chiarezza, nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo esenta i PSP-NB dal rispetto di eventuali obblighi, comprese specifiche procedure di domanda ad essi applicabili ai sensi dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
2. Alle richieste provenienti da un PSP-NB rivolte ad una banca centrale dell’Eurosistema per ottenere accesso a TARGET si applicano le norme di cui al paragrafo 1, a partire dal 6 ottobre 2025.
3. Un PSP-NB che ha avuto accesso a un sistema di pagamento gestito da una banca centrale presenta alla banca centrale competente, per ogni anno di accesso, una dichiarazione firmata approvata dal suo organo di amministrazione competente che conferma il costante rispetto da parte del PSP-NB dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d). La banca centrale competente è legittimata a verificare le informazioni ricevute a mezzo di dette dichiarazioni e a richiedere qualunque documentazione di supporto ritenga ragionevolmente necessaria.
4. Una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro può includere requisiti aggiuntivi in capo ai PSP-NB per accedere ai propri sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale al fine di far fronte allo specifico profilo di rischio dei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale diversi da TARGET.
Art. 3 Conti nei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale e assenza di offerta di conti di tutela
1. Le banche centrali dell’Eurosistema non offrono né forniscono conti di tutela ai PSP-NB o ai prestatori di servizi per le cripto-attività.
2. Le banche centrali dell’Eurosistema non aprono conti diversi da quelli presso i sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale per i PSP-NB idonei a partecipare a detto sistema di pagamento gestito da una banca centrale.
3. I conti TARGET offerti a ai fini della procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento lordo in tempo reale di tipo D di cui all’allegato I, parte VI, articolo 6, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (di seguito, la «procedura di regolamento RTGS AS di tipo D») e i conti TARGET offerti ai fini delle procedure di regolamento del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS) (di seguito, «procedure di regolamento TIPS AS») ai sensi dell’allegato I, parte VII, a tale indirizzo (di seguito, le «procedure di regolamento TIPS AS») non sono considerati conti di tutela ai fini del paragrafo 1.
4. Le banche centrali dell’Eurosistema dispongono, non oltre il 31 marzo 2026, la cessazione dell’accesso per i PSP-NB registrati come titolari di addressable BIC o come reachable party sui conti propri delle banche centrali dell’Eurosistema all’interno di TARGET.
5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, le banche centrali dell’Eurosistema forniscono ai PSP-NB accesso diretto o di altro tipo ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale, escluso TARGET, alle stesse condizioni alle quali tale accesso è offerto ad altri partecipanti idonei.
6. La remunerazione delle consistenze su tutti i conti detenuti da PSP NB in ciascun sistema di pagamento gestito da una banca centrale dell’Eurosistema avviene in conformità alla decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)9.
Art. 4 Importi massimi di consistenze
1. I fondi detenuti alla fine della giornata lavorativa da un PSP-NB su tutti i conti presso qualsiasi sistema di pagamento gestito da una singola banca centrale, compresi i conti TARGET di cui al paragrafo 2, non superano l’importo massimo di consistenze applicabile a tale sistema di pagamento.
2. I fondi di cui al paragrafo 1 comprendono i fondi detenuti alla fine della giornata lavorativa da parte di un PSP-NB in uno dei seguenti conti in TARGET:
a) conto in contanti principale (Main Cash Account, MCA) di cui all’allegato I, parte II, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);
b) conto in contanti dedicato RTGS (RTGS DCA) di cui all’allegato I, parte III, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);
c) conti in contanti dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS DCA) ci cui all’allegato I, parte V, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
3. I fondi di cui al paragrafo 1 non comprendono i fondi detenuti da PSP-NB su conti in TARGET ai fini della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o delle procedure di regolamento TIPS AS.
4. L’importo massimo delle consistenze di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:
a) Se il PSP-NB è stato operativo per un periodo di 12 mesi precedenti alla sua domanda di accesso a un sistema di pagamento gestito da una banca centrale, l’importo massimo delle consistenze è pari al doppio del livello massimo degli ordini di trasferimento di contante in uscita, compresi, se del caso, gli ordini di trasferimento dei sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità del PSP-NB in qualsiasi giornata lavorativa durante il precedente periodo di 12 mesi civili. Il PSP-NB include il calcolo dettagliato di detto importo massimo delle consistenze nella sua domanda di partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale rivolta alla banca centrale dell’Eurosistema competente.
b) Qualora il PSP-NB non sia stato operativo per un periodo di 12 mesi prima della sua domanda di accesso a un sistema di pagamento gestito da una banca centrale, l’importo massimo delle consistenze è pari al doppio del valore del livello massimo atteso degli ordini di trasferimento di contante in uscita inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento dei sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità Il PSP-NB include il calcolo dettagliato dell’importo massimo delle consistenze proposto nella sua domanda di partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale.
c) Nel periodo di 12 mesi successivo all’apertura del primo conto attivo nel sistema di pagamento gestito da una banca centrale, la banca centrale dell’Eurosistema competente ricalcola l’importo massimo delle consistenze per ciascun PSP-NB ogni mese durante il primo trimestre e, successivamente, ogni trimestre. Detto importo massimo delle consistenze ricalcolato si applica a partire dalla giornata lavorativa successiva alla notifica del ricalcolo a ciascun PSP-NB da parte della Banca centrale dell’Eurosistema competente e fino al ricalcolo successivo.
d) Dopo il primo periodo di 12 mesi successivo all’apertura del primo conto attivo nel sistema di pagamento gestito da una banca centrale, la banca centrale dell’Eurosistema competente ricalcola l’importo massimo delle consistenze una volta all’anno. Il ricalcolo si basa sul valore del livello massimo complessivo effettivo di tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita del PSP-NB inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento di sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità durante il precedente periodo di 12 mesi nel sistema di pagamento gestito da una banca centrale e le informazioni presentate dalla banca centrale competente dell’Eurosistema in conformità alle lettere a) e b).
e) In circostanze eccezionali, la banca centrale dell’Eurosistema competente può, a sua discrezione, ricalcolare l’importo massimo delle consistenze su base ad hoc, qualora un cambiamento significativo dei valori di regolamento di un PSP-NB sia imminente o si sia già verificato e detto cambiamento possa causare l’inosservanza del relativo importo massimo delle consistenze. Tali ricalcoli sono effettuati conformemente alla lettera b).
5. Qualora il totale dei fondi sui conti dell’PSP-NB superi l’importo massimo di consistenze applicabile, il PSP-NB adotta misure immediate per ridurre il totale dei fondi detenuti a un importo inferiore all’importo massimo di consistenze. Se detta riduzione è resa impossibile da un pagamento in entrata poco prima della fine della giornata lavorativa, la riduzione è effettuata senza indebito ritardo dopo l’inizio della giornata lavorativa successiva.
6. Se un PSP-NB è un partecipante diretto di un sistema di pagamento che è un sistema ancillare di TARGET e si avvale della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o delle procedure di regolamento TIPS AS, tale PSP-NB segnala alla banca centrale dell’Eurosistema competente, su base mensile, tanto il livello massimo quanto la media delle consistenze a vista giornaliere sui conti tecnici del relativo sistema ancillare di TARGET. Il PSP-NB segnala altresì, su base mensile, il livello massimo e la media degli importi giornalieri dell’obbligo di regolamento trattati nel corrispondente sistema ancillare.
7. La BCE riesamina la tipologia di conti elencati nel paragrafo 2 non oltre l’anno successivo alla data di applicazione della presente decisione e, in seguito, almeno una volta ogni tre anni La BCE riesamina il metodo di calcolo dell’importo massimo di consistenze di cui al paragrafo 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione e successivamente almeno ogni tre anni.
Art. 5 Inosservanza del limite massimo all’importo delle consistenze oppure dei requisiti per l’accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
1. Nel caso in cui un PSP-NB non rispetti i requisiti di cui all’articolo 4, la banca centrale dell’Eurosistema competente irroga una penalità dello 0,03 % sull’importo totale superiore all’importo massimo di consistenze detenuto su tutti i conti dal PSP-NB alla fine della giornata lavorativa in ciascun sistema di pagamento gestito dalla banca centrale dell’Eurosistema competente, nonché una sanzione giornaliera aggiuntiva di 1000 EUR per ogni giorno di inosservanza.
2.
Qualora un PSP-NB non abbia posto rimedio a un’inosservanza rilevante dei requisiti di cui all’articolo 4, la banca centrale dell’Eurosistema competente può porre fine alla partecipazione del PSP-NB al sistema di pagamento gestito da una banca centrale con un preavviso di un mese e irroga una penalità accessoria una tantum di 1000 EUR per ciascun conto chiuso.
Ai fini del presente paragrafo, ciascuno dei seguenti casi è considerato, tra l’altro, un caso di inosservanza rilevante: a) violazioni sistematiche o ripetute del limite massimo all’importo delle consistenze, tra cui, a titolo esemplificativo, violazioni che riguardano un importo significativo superiore al relativo limite massimo all’importo delle consistenze, nonché b) mancata riduzione dell’importo detenuto sui conti rilevanti al di sotto dell’importo massimo di consistenze entro la fine della giornata lavorativa successiva alla giornata operativa in cui i fondi sono stati ricevuti.
3. Se un PSP-NB non rispetta più tutti i requisiti stabiliti all’articolo 2, paragrafo 1, la banca centrale dell’Eurosistema competente può disporre la cessazione della partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale di detto PSP-NB senza preavviso.
4. Qualora un PSP-NB non rispetti i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, la banca centrale dell’Eurosistema competente può disporre la cessazione della partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale di detto PSP-NB con un preavviso di un mese.
5. La BCE riesamina le disposizioni del presente articolo non oltre l’anno successivo alla data in cui la presente decisione si applica e successivamente ogni tre anni.
Art. 6 Modifica di termini e condizioni dei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
Le banche centrali dell’Eurosistema modificano i termini e le condizioni di tutti i sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale da loro amministrati per includervi, ove opportuno, i requisiti di cui agli articoli da 2 a 5.
Art. 7 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 9 aprile 2025.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 gennaio 2025 La presidente della BCE Christine Lagarde