Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
È importante garantire che gli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari siano adeguati all’era digitale e contribuiscano a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative. L’Unione ha un interesse politico nello sviluppo e nella promozione dell’adozione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT). Si prevede che molte applicazioni della tecnologia a registro distribuito, compresa la tecnologia blockchain, che non sono ancora state completamente esplorate continueranno a creare nuovi tipi di attività e di modelli d’impresa che, insieme al settore stesso delle cripto-attività, porteranno a una crescita economica e a nuove opportunità di lavoro per i cittadini dell’Unione.
Le cripto-attività sono una delle principali applicazioni della tecnologia a registro distribuito. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti potenzialmente in grado di apportare vantaggi significativi ai partecipanti al mercato, compresi i detentori al dettaglio di cripto-attività. Le rappresentazioni di valore includono il valore esterno, non intrinseco, attribuito a un cripto-attività dalle parti interessate o dai partecipanti al mercato, vale a dire che il valore è soggettivo e basato solo sull’interesse dell’acquirente della cripto-attività. Grazie alla semplificazione dei processi di raccolta di capitali e al rafforzamento della concorrenza, le offerte di cripto-attività potrebbero rappresentare un approccio innovativo e inclusivo al finanziamento, anche per le piccole e medie imprese (PMI). Se utilizzate come mezzo di pagamento, le cripto-attività possono offrire opportunità in termini di pagamenti più economici, più veloci e più efficienti, in particolare su base transfrontaliera, in quanto limitano il numero di intermediari.
Alcune cripto-attività, in particolare quelle qualificabili come strumenti finanziari quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti legislativi dell’Unione vigenti in materia di servizi finanziari. Pertanto, una serie completa di norme dell’Unione si applica già agli emittenti di tali cripto-attività e alle imprese che svolgono attività connesse a tali cripto-attività.
Tuttavia altre cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione degli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari. Attualmente non esistono norme, ad eccezione di quelle in materia di antiriciclaggio, in relazione alla prestazione di servizi connessi a tali cripto-attività non regolamentate, anche per quanto riguarda il funzionamento delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività e la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti. L’assenza di tali norme fa sì che i possessori di tali cripto-attività siano esposti a rischi, in particolare nei settori non disciplinati dalle norme in materia di tutela dei consumatori. L’assenza di tali norme può anche comportare rischi sostanziali per l’integrità del mercato, anche in termini di abuso di mercato e di criminalità finanziaria. Per far fronte a questi rischi, alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche per tutte le cripto-attività che non rientrano nell’ambito di applicazione degli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari o per un sottoinsieme di esse e altri Stati membri stanno valutando l’opportunità di legiferare nel settore delle cripto-attività.
L’assenza di un quadro generale dell’Unione per i mercati delle cripto-attività può portare gli utenti a non avere fiducia in tali attività, il che potrebbe rappresentare un notevole ostacolo allo sviluppo di un mercato delle cripto-attività e condurre alla perdita di opportunità in termini di servizi digitali innovativi, strumenti di pagamento alternativi o nuove fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione. Inoltre, per le imprese che utilizzano cripto-attività non vi sarebbe alcuna certezza del diritto sul modo in cui le cripto-attività in loro possesso sarebbero trattate nei diversi Stati membri, il che ne pregiudicherebbe gli sforzi tesi a utilizzare le cripto-attività per l’innovazione digitale. L’assenza di un quadro generale dell’Unione in materia di cripto-attività potrebbe anche portare a una frammentazione normativa che falserebbe la concorrenza nel mercato unico, renderebbe più difficile per i prestatori di servizi per le cripto-attività espandere le loro attività su base transfrontaliera e determinerebbe un arbitraggio normativo. I mercati delle cripto-attività sono ancora di dimensioni modeste e ad oggi non costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria. È tuttavia possibile che in futuro i detentori al dettaglio adottino in larga misura tipi di cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro prezzo in relazione a una specifica attività o a un paniere di attività, e tale sviluppo potrebbe comportare ulteriori sfide in termini di stabilità finanziaria, regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria.
Si rende pertanto necessario un quadro specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività a livello dell’Unione, allo scopo di definire norme specifiche per le cripto-attività e i servizi e le attività correlati non ancora coperti da atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari. Un simile quadro dovrebbe sostenere l’innovazione e la concorrenza leale, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei detentori al dettaglio e l’integrità dei mercati delle cripto-attività. Un quadro chiaro dovrebbe consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di espandere la loro attività su base transfrontaliera e facilitarne l’accesso ai servizi bancari, in modo da consentire loro di svolgere le loro attività in modo agevole. Un quadro dell’Unione per i mercati delle cripto-attività dovrebbe prevedere un trattamento proporzionato degli emittenti di cripto-attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività, dando così luogo a pari opportunità per quanto riguarda l’ingresso nel mercato e lo sviluppo attuale e futuro dei mercati delle cripto-attività. Esso dovrebbe inoltre promuovere la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e far fronte ai rischi di politica monetaria che potrebbero scaturire dalle cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro prezzo in relazione a un’attività specifica o a un paniere di attività. Una regolamentazione adeguata mantiene la competitività degli Stati membri sui mercati finanziari e tecnologici internazionali e offre ai clienti vantaggi significativi in termini di accesso a una gestione patrimoniale e a servizi finanziari più economici, più veloci e più sicuri. Il quadro dell’Unione per i mercati delle cripto-attività non dovrebbe disciplinare la tecnologia sottostante. Gli atti legislativi dell’Unione dovrebbero evitare di imporre un onere normativo superfluo e sproporzionato sull’uso della tecnologia, poiché l’Unione e gli Stati membri si prefiggono di salvaguardare la competitività sul mercato mondiale.
I meccanismi di consenso utilizzati per la convalida delle operazioni in cripto-attività potrebbero avere principali impatti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente. Tali meccanismi di consenso dovrebbero pertanto prevedere soluzioni più rispettose dell’ambiente e garantire che i principali impatti negativi che essi potrebbero avere sul clima, e gli altri effetti negativi connessi all’ambiente, siano adeguatamente individuati e comunicati dagli emittenti di cripto-attività e dai prestatori di servizi per le cripto-attività. Nel determinare se gli impatti negativi sono principali, è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità e delle dimensioni e del volume delle cripto-attività emesse. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5, in cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6, dovrebbe pertanto essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità per quanto riguarda gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente, nonché di delineare i principali indicatori energetici. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre garantire la coerenza dell’informativa da parte degli emittenti di cripto-attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA dovrebbe tenere conto dei vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per la convalida delle operazioni in cripto-attività, delle loro caratteristiche e delle differenze tra di esse. L’ESMA dovrebbe inoltre tenere conto degli obblighi di informativa esistenti, garantire complementarità e coerenza ed evitare di aumentare gli oneri a carico delle imprese.
I mercati delle cripto-attività sono globali e quindi intrinsecamente transfrontalieri. L’Unione dovrebbe pertanto continuare a sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere la convergenza nel trattamento delle cripto-attività e dei servizi per le cripto-attività attraverso organizzazioni o organismi internazionali quali il Consiglio per la stabilità finanziaria, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il gruppo di azione finanziaria internazionale.
Gli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari dovrebbero essere guidati dal principio «stessa attività, stessi rischi, stesse norme» e dal principio della neutralità tecnologica. Pertanto, le cripto-attività che rientrano negli atti legislativi dell’Unione vigenti in materia di servizi finanziari dovrebbero rimanere disciplinate dal quadro normativo esistente, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la loro emissione o il loro trasferimento, anziché essere disciplinate dal presente regolamento. Di conseguenza, il presente regolamento esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari quali definiti dalla direttiva 2014/65/UE, quelle qualificabili come depositi quali definiti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7, compresi i depositi strutturati quali definiti dalla direttiva 2014/65/UE, quelle qualificabili come fondi quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio8, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica («token di moneta elettronica»), quelle qualificabili come posizioni verso la cartolarizzazione quali definite dal regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e quelle qualificabili come contratti di assicurazione non vita o vita, prodotti pensionistici o regimi di sicurezza sociale. Tenuto conto del fatto che la moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica non dovrebbero essere trattati come depositi in conformità della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, i token di moneta elettronica non possono essere trattati come depositi che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività, compresa l’arte digitale e gli oggetti da collezione. Il valore di tali cripto-attività uniche e non fungibili è attribuibile alle caratteristiche uniche di ciascuna cripto-attività e all’utilità che essa offre al possessore del token. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nemmeno alle cripto-attività che rappresentano servizi o attività materiali che sono unici e non fungibili, come le garanzie dei prodotti o i beni immobili. Sebbene le cripto-attività uniche e non fungibili possano essere negoziate sui mercati ed essere accumulate a fini speculativi, esse non sono facilmente intercambiabili e il valore relativo di una tale cripto-attività rispetto a un’altra, essendo ciascuna unica, non può essere determinato mediante confronto con un’attività di mercato esistente o un’attività equivalente. Tali caratteristiche limitano la misura in cui tali cripto-attività possono avere un uso finanziario, limitando in tal modo i rischi per i possessori e il sistema finanziario e giustificandone l’esclusione dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
Le frazioni di una cripto-attività unica e non fungibile non dovrebbero essere considerate uniche e non fungibili. L’emissione di cripto-attività come token non fungibili in un’ampia serie o raccolta dovrebbe essere considerata un indicatore della loro fungibilità. La mera attribuzione di un identificativo unico a una cripto-attività non è di per sé sufficiente a classificarla come unica e non fungibile. Affinché la cripto-attività possa essere considerata unica e non fungibile, anche le attività o i diritti rappresentati dovrebbero essere unici e non fungibili. L’esclusione delle cripto-attività uniche e non fungibili dall’ambito di applicazione del presente regolamento non pregiudica la qualificazione di tali cripto-attività come strumenti finanziari. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle cripto-attività che appaiono uniche e non fungibili, ma le cui caratteristiche di fatto o le caratteristiche che sono legate ai loro utilizzi de facto le renderebbero fungibili o non uniche. A tale riguardo, nel valutare e classificare le cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio basato sulla sostanza rispetto alla forma, in base al quale le caratteristiche della cripto-attività in questione determinano la classificazione e non la sua designazione da parte dell’emittente.
È opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento talune operazioni infragruppo e alcuni enti pubblici, in quanto non comportano rischi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria. Tra le organizzazioni internazionali pubbliche che sono esenti figurano il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali.
Le attività digitali emesse da banche centrali che agiscono in qualità di autorità monetarie, compresa la moneta di banca centrale in forma digitale, o le cripto-attività emesse da altre autorità pubbliche, comprese le amministrazioni centrali, regionali e locali, non dovrebbero essere soggette al quadro dell’Unione per i mercati delle cripto-attività. Nemmeno i servizi connessi prestati da tali banche centrali quando agiscono in qualità di autorità monetarie o da altre autorità pubbliche dovrebbero essere soggetti a tale quadro dell’Unione.
Al fine di garantire una chiara distinzione tra, da un lato, le cripto-attività disciplinate dal presente regolamento e, dall’altro, gli strumenti finanziari, l’ESMA dovrebbe essere incaricata di emanare orientamenti sui criteri e sulle condizioni per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. Tali orientamenti dovrebbero inoltre consentire una migliore comprensione dei casi in cui le cripto-attività che sono altrimenti considerate uniche e non fungibili con altre cripto-attività potrebbero essere qualificabili come strumenti finanziari. Al fine di promuovere un approccio comune alla classificazione delle cripto-attività, l’ABE, l’ESMA e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11 («autorità europee di vigilanza» o «AEV»), dovrebbero promuovere discussioni su tale classificazione. Le autorità competenti dovrebbero poter chiedere alle AEV pareri sulla classificazione delle cripto-attività, comprese le classificazioni proposte dagli offerenti o dalle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione. Gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione sono i principali responsabili della corretta classificazione delle cripto-attività, che potrebbe essere contestata dalle autorità competenti, sia prima della data di pubblicazione dell’offerta sia in qualsiasi momento successivo. Qualora la classificazione di una cripto-attività sembri non essere coerente con il presente regolamento o con altri pertinenti atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari, le AEV dovrebbero avvalersi dei poteri loro conferiti dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 al fine di garantire un approccio uniforme e coerente a tale classificazione.
A norma dell’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Ai sensi dell’articolo 22 del protocollo n. 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato ai trattati, la Banca centrale europea (BCE) può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. A tal fine, la BCE ha adottato regolamenti riguardanti i requisiti per i sistemi di pagamento di importanza sistemica. Il presente regolamento fa salva la responsabilità della BCE e delle banche centrali nazionali del SEBC di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e solidi all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare che possano essere create normative parallele, l’ABE, l’ESMA e la BCE dovrebbero collaborare strettamente nell’elaborazione dei pertinenti progetti di norme tecniche in conformità del presente regolamento. Inoltre, è fondamentale che la BCE e le banche centrali nazionali abbiano accesso alle informazioni nello svolgimento dei loro compiti relativi alla sorveglianza dei sistemi di pagamento, compresa la compensazione dei pagamenti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio12 e dovrebbe essere interpretato in modo da non essere in conflitto con tale regolamento.
Qualsiasi atto legislativo adottato nel settore delle cripto-attività dovrebbe essere specifico e pronto alle sfide del futuro, in grado di stare al passo con l’innovazione e gli sviluppi tecnologici e fondato su un approccio basato su incentivi. I termini «cripto-attività» e «tecnologia a registro distribuito» dovrebbero pertanto essere definiti nel modo più ampio possibile, in modo tale da comprendere tutti i tipi di cripto-attività che attualmente non rientrano nell’ambito di applicazione degli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari. Qualsiasi atto legislativo adottato nel settore delle cripto-attività dovrebbe inoltre contribuire all’obiettivo riguardante la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per tale motivo, i soggetti che offrono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero anche rispettare le norme applicabili dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che integrano le norme internazionali.
Le attività digitali che non possono essere trasferite ad altri possessori non rientrano nella definizione di cripto-attività. Pertanto, le attività digitali accettate solo dall’emittente o dall’offerente e che sono tecnicamente impossibili da trasferire direttamente ad altri possessori dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Un esempio di tali attività digitali è rappresentato dai programmi di fidelizzazione in cui i punti di fedeltà possono essere scambiati per ottenere benefici solo con l’emittente o l’offerente di tali punti.
Il presente regolamento classifica le cripto-attività in tre tipi che dovrebbero essere distinti gli uni dagli altri e soggetti a requisiti diversi a seconda dei rischi che comportano. La classificazione si basa sul fatto che le cripto-attività cerchino di stabilizzare il loro valore con riferimento ad altre attività. Il primo tipo è costituito da cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro valore facendo riferimento a una sola valuta ufficiale. La funzione di tali cripto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE. Come la moneta elettronica, tali cripto-attività sono surrogati elettronici per monete e banconote e sono plausibilmente utilizzate per effettuare pagamenti. Tali cripto-attività dovrebbero essere definite nel presente regolamento come «token di moneta elettronica». Il secondo tipo di cripto-attività riguarda i «token collegati ad attività», che mirano a stabilizzare il loro valore facendo riferimento a un altro valore o diritto, o a una combinazione degli stessi, comprese una o più valute ufficiali. Questo secondo tipo comprende tutte le altre cripto-attività, diverse dai token di moneta elettronica, il cui valore è sostenuto da attività, in modo da evitare l’elusione e rendere il presente regolamento adeguato alle esigenze future. Infine, il terzo tipo è costituito dalle cripto-attività diverse dai «token collegati ad attività» e dai «token di moneta elettronica» e comprende un’ampia gamma di cripto-attività, compresi gli utility token.
Al momento, nonostante le loro analogie, la moneta elettronica e le cripto-attività con una valuta ufficiale quale valuta di riferimento differiscono per alcuni aspetti importanti. I possessori di moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE sono sempre titolari di un credito nei confronti dell’emittente di moneta elettronica e hanno il diritto contrattuale di ottenere, in qualsiasi momento e al valore nominale, il rimborso del valore monetario della moneta elettronica detenuta. Per contro alcune cripto-attività con una valuta ufficiale quale valuta di riferimento non offrono ai loro possessori un credito di questo tipo nei confronti degli emittenti di tali cripto-attività e potrebbero non rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/110/CE. Altre cripto-attività con una valuta ufficiale quale valuta di riferimento non forniscono un credito al valore nominale della valuta di riferimento o pongono limiti al periodo di rimborso. Il fatto che i possessori di tali cripto-attività non abbiano un credito nei confronti degli emittenti delle cripto-attività in questione, o che tale credito non sia al valore nominale della valuta di riferimento delle cripto-attività, potrebbe indebolire la fiducia dei possessori di tali cripto-attività. Di conseguenza, per evitare l’elusione delle norme di cui alla direttiva 2009/110/CE, qualsiasi definizione di «token di moneta elettronica» dovrebbe essere quanto più ampia possibile, in modo tale da includere tutti i tipi di cripto-attività con un’unica valuta ufficiale quale valuta di riferimento. Inoltre, è opportuno stabilire condizioni rigorose per l’emissione di token di moneta elettronica, compreso l’obbligo che i token di moneta elettronica siano emessi da un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13 o da un istituto di moneta elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE. Per lo stesso motivo, gli emittenti dei token di moneta elettronica dovrebbero garantire ai possessori degli stessi di poter esercitare il loro diritto di ottenere in qualsiasi momento il rimborso dei token al valore nominale della valuta di riferimento dei token in questione. Poiché i token di moneta elettronica sono cripto-attività e possono comportare nuove sfide specifiche per le cripto-attività in termini di tutela dei detentori al dettaglio e integrità del mercato, è opportuno che siano a loro volta soggetti alle norme stabilite nel presente regolamento per far fronte a tali sfide.
Dati i diversi rischi e opportunità creati dalle cripto-attività si rende necessario stabilire norme per gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, nonché per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica. Gli emittenti di cripto-attività sono soggetti che detengono il controllo sulla creazione di cripto-attività.
È necessario stabilire norme specifiche per i soggetti che prestano servizi connessi alle cripto-attività. Una prima categoria di tali servizi consiste nell’assicurare la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, prestare custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti e prestare servizi di trasferimento per le cripto-attività per conto dei clienti. Una seconda categoria di tali servizi è costituita dal collocamento di cripto-attività, dalla ricezione o trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti, dall’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti, dalla prestazione di consulenza sulle cripto-attività e dalla prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività. Qualsiasi persona che presti servizi per le cripto-attività a titolo professionale conformemente al presente regolamento dovrebbe essere considerata un «prestatore di servizi per le cripto-attività».
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese nonché alle attività in cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività da esse effettuati, prestati o controllati, direttamente o indirettamente, ivi compresi i casi in cui parti di tali attività o servizi siano effettuati in modo decentrato. Qualora i servizi per le cripto-attività siano prestati in modo completamente decentrato senza alcun intermediario, essi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi degli emittenti di cripto-attività, degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività nonché dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Qualora le cripto-attività non abbiano un emittente identificabile, esse non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dei titoli II, III o IV del presente regolamento. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi in relazione a tali cripto-attività dovrebbero tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Per garantire che tutte le offerte al pubblico nell’Unione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che potrebbero avere un utilizzo finanziario o che tutte le ammissioni di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività («ammissione alla negoziazione») nell’Unione siano adeguatamente monitorate e controllate dalle autorità competenti, tutti gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione dovrebbero essere persone giuridiche.
Al fine di garantire la loro tutela, i potenziali detentori al dettaglio di cripto-attività dovrebbero essere informati in merito alle caratteristiche, alle funzioni e ai rischi delle cripto-attività che intendono acquistare. Quando presentano un’offerta pubblica di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o chiedono l’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione nell’Unione, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione dovrebbero redigere, notificare alla rispettiva autorità competente e pubblicare un documento informativo contenente informazioni obbligatorie («White Paper sulle cripto-attività»). Un White Paper sulle cripto-attività dovrebbe contenere informazioni di carattere generale sull’emittente, sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sull’offerta al pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione, sui diritti e sugli obblighi connessi alle cripto-attività, sulla tecnologia sottostante utilizzata per tali cripto-attività e sui relativi rischi. Tuttavia, il White Paper sulle cripto-attività non dovrebbe contenere una descrizione dei rischi che sono imprevedibili e che è molto improbabile che si concretizzino. Le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività come pure nelle comunicazioni di marketing pertinenti, quali i messaggi pubblicitari e il materiale di marketing, effettuate anche attraverso nuovi canali quali le piattaforme di social media, dovrebbero essere corrette, chiare e non fuorvianti. I messaggi pubblicitari e il materiale promozionale dovrebbero essere coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.
I White Paper sulle cripto-attività, comprese le relative sintesi, e le norme operative delle piattaforme di negoziazione per le cripto-attività dovrebbero essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e di qualsiasi Stato membro ospitante o, in alternativa, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Al momento dell’adozione del presente regolamento, la lingua inglese è la lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, ma tale situazione potrebbe evolvere in futuro.
Al fine di garantire un approccio proporzionato, i requisiti del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica offerte gratuitamente o create automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento di un registro distribuito o la convalida delle operazioni nel contesto del meccanismo di consenso. Inoltre, i requisiti del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle offerte di utility token che forniscono accesso a un bene o servizio esistente, che consente al possessore di ritirare il bene o di avvalersi del servizio, o se il possessore delle cripto-attività ha il diritto di utilizzarle solamente in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’offerente. Tali esenzioni non dovrebbero includere le cripto-attività che rappresentano beni immagazzinati che non sono destinati a essere ritirati dall’acquirente a seguito dell’acquisto. Inoltre, l’esenzione per la rete limitata non dovrebbe applicarsi alle cripto-attività che sono tipicamente progettate per una rete di prestatori di servizi in costante crescita. L’esenzione per la rete limitata dovrebbe essere valutata dall’autorità competente ogni volta che un’offerta, o il valore aggregato di più offerte, supera una determinata soglia, il che significa che una nuova offerta non dovrebbe beneficiare automaticamente dell’esenzione di un’offerta precedente. Tali esenzioni dovrebbero cessare di applicarsi quando l’offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, comunica l’intenzione dell’offerente di chiedere l’ammissione alla negoziazione o quando le cripto-attività esentate sono ammesse alla negoziazione.
Al fine di garantire un approccio proporzionato, i requisiti di redazione e pubblicazione di un White Paper sulle cripto-attività previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle offerte di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che sono rivolte a meno di 150 persone per ogni Stato membro o che sono rivolte esclusivamente agli investitori qualificati laddove le cripto-attività possono essere detenute esclusivamente da tali investitori qualificati. Le piccole e medie imprese e le start-up non dovrebbero essere soggette a oneri amministrativi eccessivi e sproporzionati. Pertanto le offerte al pubblico nell’Unione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica il cui corrispettivo totale non supera la somma di 1000000 EUR su un periodo di 12 mesi dovrebbero essere esentate dall’obbligo di redigere un White Paper sulle cripto-attività.
La semplice ammissione alla negoziazione o la pubblicazione dei prezzi di acquisto e di vendita non dovrebbero, di per sé, essere considerate un’offerta al pubblico di cripto-attività. Tale ammissione o pubblicazione dovrebbe costituire un’offerta al pubblico di cripto-attività solo se include una comunicazione che costituisce un’offerta al pubblico ai sensi del presente regolamento.
Sebbene alcune offerte di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica siano esenti da vari obblighi del presente regolamento, gli atti legislativi dell’Unione che garantiscono la tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 o la direttiva 93/13/CEE del Consiglio15, compresi gli obblighi di informativa ivi contenuti, rimangono applicabili alle offerte al pubblico di cripto-attività quando riguardano relazioni tra imprese e consumatori.
Se un’offerta al pubblico ha come oggetto utility token relativi a beni che ancora non esistono o a servizi che non sono ancora operativi, la durata dell’offerta al pubblico descritta nel White Paper sulle cripto-attività non dovrebbe superare i 12 mesi. Tale limite alla durata dell’offerta al pubblico prescinde dal momento in cui i beni o servizi iniziano ad esistere o diventano operativi e può essere utilizzato dal possessore di uno utility token dopo la scadenza dell’offerta al pubblico.
Al fine di consentire la vigilanza, prima di presentare qualsiasi offerta al pubblico di cripto-attività nell’Unione o prima che tali cripto-attività siano ammesse alla negoziazione, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica dovrebbero notificare il loro White Paper sulle cripto-attività e, su richiesta dell’autorità competente, le loro comunicazioni di marketing, all’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale o, nel caso in cui non abbiano una sede legale nell’Unione, dello Stato membro in cui hanno una succursale. Gli offerenti stabiliti in un paese terzo dovrebbero notificare il loro White Paper sulle cripto-attività e, su richiesta dell’autorità competente, le loro comunicazioni di marketing, all’autorità competente dello Stato membro in cui intendono offrire le cripto-attività.
Il gestore di una piattaforma di negoziazione dovrebbe essere responsabile del rispetto dei requisiti di cui al titolo II del presente regolamento laddove le cripto-attività siano ammesse alla negoziazione di propria iniziativa e il White Paper sulle cripto-attività non sia già stato pubblicato nei casi previsti dal presente regolamento. Il gestore di una piattaforma di negoziazione dovrebbe inoltre essere responsabile del rispetto di tali requisiti laddove abbia concluso un accordo scritto a tal fine con la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione. La persona che chiede l’ammissione alla negoziazione dovrebbe continuare ad essere responsabile nel caso in cui fornisca informazioni fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione. La persona che chiede l’ammissione alla negoziazione dovrebbe rimanere responsabile anche delle questioni non delegate al gestore della piattaforma di negoziazione.
Al fine di evitare oneri amministrativi indebiti, le autorità competenti non dovrebbero pertanto essere tenute ad approvare un White Paper sulle cripto-attività prima della sua pubblicazione. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia avere il potere di chiedere modifiche del White Paper sulle cripto-attività e di qualsiasi comunicazione di marketing e, se necessario, di chiedere l’inclusione di informazioni aggiuntive nel White Paper sulle cripto-attività.
Le autorità competenti dovrebbero poter sospendere o vietare un’offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o l’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione qualora tale offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione non siano conformi ai requisiti applicabili previsti dal presente regolamento, compresi i casi in cui il White Paper o le comunicazioni di marketing non siano corretti, siano poco chiari o forniscano informazioni fuorvianti. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter pubblicare sul proprio sito web o tramite un comunicato stampa l’avvertenza che l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione non ha rispettato tali requisiti.
I White Paper sulle cripto-attività debitamente notificati a un’autorità competente e le comunicazioni di marketing dovrebbero essere pubblicati. Dopo tale pubblicazione, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, dovrebbero essere autorizzati a offrire tali cripto-attività in tutta l’Unione e a chiedere l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività nell’Unione.
Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica dovrebbero adottare disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante la loro offerta al pubblico. Tali disposizioni dovrebbero inoltre garantire che i fondi o le altre cripto-attività raccolti presso i possessori o potenziali possessori siano debitamente restituiti il prima possibile in caso di annullamento, per qualsiasi motivo, di un’offerta al pubblico. L’offerente dovrebbe assicurare che i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano tutelati da una terza parte.
Al fine di garantire ulteriormente la tutela dei detentori al dettaglio di cripto-attività che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica direttamente dall’offerente o da un prestatore di servizi per le cripto-attività che colloca le cripto-attività per conto dell’offerente dovrebbe essere garantito il diritto di recesso per un periodo di 14 giorni dall’acquisizione. Per assicurare il regolare completamento di un’offerta al pubblico di cripto-attività a tempo limitata, il diritto di recesso non dovrebbe essere esercitato dal detentore al dettaglio dopo la fine del periodo di sottoscrizione. Inoltre, il diritto di recesso non dovrebbe applicarsi nei casi in cui cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica sono ammesse alla negoziazione prima dell’acquisto da parte del detentore al dettaglio, in quanto in tal caso il prezzo di queste cripto-attività dipende dalle fluttuazioni dei mercati delle cripto-attività. Se il detentore al dettaglio ha un diritto di recesso ai sensi del presente regolamento, il diritto di recesso di cui alla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 non dovrebbe applicarsi.
Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica dovrebbero agire in modo onesto, corretto e professionale, dovrebbero comunicare con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante, dovrebbero individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse e dovrebbero adottare disposizioni amministrative efficaci per garantire che i loro sistemi e protocolli di sicurezza rispettino le norme dell’Unione. Per assistere le autorità competenti nelle loro funzioni di vigilanza, l’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, dovrebbe essere incaricata di emanare orientamenti su tali sistemi e protocolli di sicurezza al fine di precisare ulteriormente le pertinenti norme dell’Unione.
Per tutelare ulteriormente i possessori di cripto-attività, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e i membri dei loro organi di amministrazione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di responsabilità civile per le informazioni fornite al pubblico mediante il White Paper sulle cripto-attività.
I token collegati ad attività potrebbero essere ampiamente adottati dai possessori per trasferire valore o come mezzo di scambio e comportare in tal modo maggiori rischi in termini di tutela dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, e di integrità del mercato rispetto ad altre cripto-attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti più rigorosi rispetto agli emittenti di altre cripto-attività.
Laddove una cripto-attività rientri nella definizione di token collegati ad attività o token di moneta elettronica, dovrebbero applicarsi il titolo III o IV del presente regolamento, indipendentemente dal modo in cui l’emittente intende progettare la cripto-attività, compreso il meccanismo per mantenere un valore stabile della cripto-attività. Ciò vale anche per i cosiddetti stablecoin algoritmici, che mirano a mantenere un valore stabile in relazione a una valuta ufficiale o in relazione a una o più attività, attraverso protocolli che prevedono l’aumento o la diminuzione dell’offerta di tali cripto-attività in risposta a variazioni della domanda. Gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività algoritmiche che non mirano a stabilizzare il valore delle cripto-attività facendo riferimento a una o più attività dovrebbero in ogni caso rispettare il titolo II del presente regolamento.
Per garantire una vigilanza e un monitoraggio adeguati delle offerte al pubblico di token collegati ad attività, gli emittenti di tali token dovrebbero avere sede nell’Unione.
Le offerte al pubblico di token collegati ad attività nell’Unione o la domanda di ammissione alla negoziazione dovrebbero essere consentite solo se l’autorità competente ha autorizzato l’emittente di tali cripto-attività a procedere in tal senso e ha approvato il pertinente White Paper sulle cripto-attività. L’obbligo di autorizzazione non dovrebbe tuttavia applicarsi quando i token collegati ad attività sono rivolti solamente a investitori qualificati o laddove l’offerta al pubblico di token collegati ad attività è inferiore a 5000000 EUR. In questi casi l’emittente dei token collegati ad attività dovrebbe essere comunque tenuto a redigere un White Paper sulle cripto-attività per informare gli acquirenti in merito alle caratteristiche e ai rischi dei token collegati ad attività e dovrebbe essere altresì tenuto a notificare il White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente prima della pubblicazione.
Gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE non dovrebbero necessitare di un’altra autorizzazione a norma del presente regolamento per offrire o chiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività. Le procedure nazionali stabilite a norma di tale direttiva dovrebbero applicarsi, ma dovrebbero essere integrate dall’obbligo di notificare all’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma del presente regolamento gli elementi che consentono a tale autorità di verificare la capacità dell’emittente di offrire o chiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività. Gli enti creditizi che offrono o chiedono l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti che si applicano agli emittenti di token collegati ad attività, ad eccezione dei requisiti di autorizzazione, dei requisiti di fondi propri e della procedura di approvazione per quanto riguarda gli azionisti qualificati, in quanto tali materie sono disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Un White Paper sulle cripto-attività redatto da tale ente creditizio dovrebbe essere approvato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine prima della pubblicazione. Gli enti creditizi autorizzati a norma delle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la direttiva 2013/36/UE e che offrono o chiedono l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività dovrebbero essere soggetti ai poteri amministrativi previsti da tale direttiva e dal presente regolamento, tra cui la restrizione o limitazione dell’attività di un ente creditizio e la sospensione o il divieto di un’offerta al pubblico di token collegati ad attività. Qualora gli obblighi imposti a tali enti creditizi a norma del presente regolamento si sovrappongano a quelli della direttiva 2013/36/UE, gli enti creditizi dovrebbero rispettare i requisiti più specifici o più rigorosi, garantendo in tal modo il rispetto di entrambe le serie di norme. La procedura di notifica per gli enti creditizi che intendono offrire o chiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE che stabiliscono procedure per l’autorizzazione degli enti creditizi a prestare i servizi elencati nell’allegato I di tale direttiva.
Un’autorità competente dovrebbe rifiutarsi di concedere l’autorizzazione per motivi obiettivi e dimostrabili, anche nel caso in cui il modello di business dell’emittente richiedente di token collegati ad attività possa costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione, l’autorità competente dovrebbe consultare l’ABE, l’ESMA e la BCE e, qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro o qualora i token collegati ad attività con una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro quale valuta di riferimento, dovrebbe consultare la banca centrale di tale Stato membro. I pareri non vincolanti dell’ABE e dell’ESMA dovrebbero riguardare la classificazione delle cripto-attività, mentre la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dovrebbero fornire all’autorità competente un parere sui rischi per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria. Le autorità competenti dovrebbero rifiutare l’autorizzazione qualora la BCE o la banca centrale di uno Stato membro formuli un parere negativo per motivi di un rischio posto al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria. Se l’autorizzazione è concessa a un emittente richiedente di token collegati ad attività, anche il White Paper sulle cripto-attività redatto da tale emittente dovrebbe essere considerato approvato. L’autorizzazione dell’autorità competente dovrebbe essere valida in tutta l’Unione e consentire all’emittente di token collegati ad attività di offrire tali cripto-attività nel mercato interno e di chiedere l’ammissione alla negoziazione. Allo stesso modo, anche il White Paper sulle cripto-attività dovrebbe essere valido per tutta l’Unione, senza che gli Stati membri possano imporre requisiti aggiuntivi.
In diversi casi in cui la BCE è consultata a norma del presente regolamento, il suo parere dovrebbe essere vincolante nella misura in cui obbliga un’autorità competente a rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione dell’emittente di token collegati ad attività o a imporre misure specifiche all’emittente di token collegati ad attività. L’articolo 263, primo comma, TFUE prevede che la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») eserciti un controllo di legittimità sugli atti della BCE diversi dalle raccomandazioni o dai pareri. Occorre tuttavia ricordare che spetta alla Corte di giustizia interpretare tale disposizione alla luce della sostanza e degli effetti di un parere della BCE.
Per garantire la tutela dei detentori al dettaglio, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero sempre fornire ai possessori di tali token informazioni complete, corrette, chiare e non fuorvianti. I White Paper sulle cripto-attività relativi ai token collegati ad attività dovrebbero contenere informazioni sul meccanismo di stabilizzazione, sulla politica di investimento delle attività di riserva, sulle modalità di custodia delle attività di riserva e sui diritti riconosciuti ai possessori.
Oltre alle informazioni fornite nel White Paper sulle cripto-attività, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero anche fornire informazioni ai possessori di tali token su base continuativa. In particolare essi dovrebbero indicare sul proprio sito web l’ammontare dei token collegati ad attività in circolazione e il valore e la composizione delle attività di riserva. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre comunicare qualsiasi evento che ha o che possa avere un impatto significativo sul valore dei token collegati ad attività o sulle attività di riserva, indipendentemente dal fatto che tali cripto-attività siano ammesse alla negoziazione.
Per garantire la tutela dei detentori al dettaglio, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero sempre agire in modo onesto, corretto e professionale e nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre adottare una procedura chiara per il trattamento dei reclami ricevuti dai possessori di token collegati ad attività.
Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero mettere in atto una politica volta a individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse che possono scaturire dai rapporti che intrattengono con i loro azionisti o soci, o con qualsiasi azionista o socio, siano essi diretti o indiretti, che detenga una partecipazione qualificata negli emittenti, o con i membri dell’organo di amministrazione, i loro dipendenti, i possessori di token collegati ad attività o fornitori terzi di servizi.
Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero disporre di solidi dispositivi di governance, compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e procedure efficaci per individuare, gestire, monitorare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti. I membri dell’organo di amministrazione di tali emittenti dovrebbero soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità e, in particolare, non dovrebbero essere stati condannati per alcun reato nell’ambito del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o per qualsiasi altro reato che possa incidere sulla loro onorabilità. Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate in tali emittenti dovrebbero possedere sufficienti requisiti di onorabilità e, in particolare, non dovrebbero essere stati condannati per reati nell’ambito del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o per qualsiasi altro reato che possa incidere sulla loro onorabilità. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre utilizzare risorse proporzionate alla portata delle loro attività e dovrebbero sempre garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero stabilire una politica di continuità operativa che mira a garantire lo svolgimento delle loro attività di base relative ai token collegati ad attività in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre disporre di un solido meccanismo di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, nonché di un sistema che garantisca l’integrità e la riservatezza delle informazioni ricevute. Tali obblighi mirano a garantire la protezione dei possessori di token collegati ad attività, in particolare dei detentori al dettaglio, senza creare inutili ostacoli.
Gli emittenti di token collegati ad attività sono solitamente al centro di una rete di soggetti che assicurano l’emissione, il trasferimento e la distribuzione ai possessori di dette cripto-attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero pertanto essere tenuti a definire e mantenere con soggetti terzi accordi contrattuali per garantire il funzionamento del meccanismo di stabilizzazione e l’investimento delle attività di riserva a garanzia del valore dei token, la custodia di tali attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività.
Per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario in senso lato, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero essere soggetti a requisiti di fondi propri. Tali requisiti dovrebbero essere proporzionati all’entità dell’emissione dei token collegati ad attività e quindi calcolati come percentuale della riserva di attività a garanzia del valore dei token collegati ad attività. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia poter aumentare l’importo dei fondi propri richiesti sulla base, tra l’altro, della valutazione del processo di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell’emittente, della qualità e della volatilità delle attività di riserva a garanzia dei token collegati ad attività o del valore aggregato e del numero di operazioni regolate in token collegati ad attività.
Al fine di coprire la loro responsabilità nei confronti dei possessori di token collegati ad attività, gli emittenti di detti token dovrebbero costituire e mantenere una riserva di attività che corrisponda ai rischi rispecchiati da tale responsabilità. La riserva di attività dovrebbe essere utilizzata a vantaggio dei possessori di token collegati ad attività nel caso in cui l’emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi nei confronti dei possessori, ad esempio in caso di insolvenza. La riserva di attività dovrebbe essere composta e gestita in modo che siano coperti i rischi di mercato e di cambio. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero garantire la gestione prudente di tale riserva di attività e in particolare dovrebbero assicurare che il valore della riserva ammonti ad almeno il valore corrispondente dei token in circolazione e che le modifiche apportate alla riserva siano gestite in modo adeguato per evitare effetti negativi sui mercati delle attività di riserva. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero pertanto disporre di politiche chiare e dettagliate che descrivano, tra l’altro, la composizione della riserva di attività, la ripartizione delle attività ivi contenute, la valutazione globale dei rischi derivanti dalle attività di riserva, la procedura per l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività, la procedura di aumento e decremento delle attività di riserva e, nel caso in cui le attività di riserva siano investite, la politica di investimento seguita dagli emittenti. Gli emittenti di token collegati ad attività commercializzati sia nell’Unione che in paesi terzi dovrebbero garantire che la loro riserva di attività sia disponibile per coprire la responsabilità degli emittenti nei confronti dei possessori dell’Unione. L’obbligo di detenere la riserva di attività presso imprese soggette al diritto dell’Unione dovrebbe pertanto applicarsi in proporzione alla quota di token collegati ad attività che si prevede sarà commercializzata nell’Unione.
Al fine di prevenire il rischio di perdita per i token collegati ad attività e di preservare il valore di tali attività, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero disporre di un’adeguata politica di custodia per le loro attività di riserva. Tale politica dovrebbe garantire che le attività di riserva siano sempre pienamente separate dalle attività proprie dell’emittente, che le attività di riserva non siano gravate o costituite in garanzia e che l’emittente di token collegati ad attività possa accedere rapidamente a tali attività di riserva. In funzione della loro natura, le attività di riserva dovrebbero essere detenute in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività, da un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE o da una impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE. Ciò non dovrebbe escludere la possibilità di delegare la detenzione di attività materiali a un altro soggetto. I prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi o le imprese di investimento che agiscono da depositari delle attività di riserva dovrebbero essere responsabili della perdita di tali attività nei confronti dell’emittente o dei possessori dei token collegati ad attività, a meno che non dimostrino che tale perdita è stata provocata da un evento esterno che sfugge al ragionevole controllo. Le concentrazioni dei depositari delle attività di riserva dovrebbero essere evitate. Tuttavia, in determinate situazioni, ciò potrebbe non essere possibile a causa della mancanza di alternative adeguate. In tali casi, una concentrazione temporanea dovrebbe essere considerata accettabile.
Per tutelare i possessori di token collegati ad attività da un calo del valore delle attività a garanzia del valore dei token, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero investire solamente le attività di riserva in attività sicure e a basso rischio con un rischio di mercato, di concentrazione e di credito minimo. Poiché i token collegati ad attività potrebbero essere utilizzati come mezzo di scambio, tutti i profitti o le perdite derivanti dall’investimento delle attività di riserva dovrebbero essere in capo all’emittente dei token collegati ad attività.
I possessori di token collegati ad attività dovrebbero avere un diritto di rimborso permanente in modo che l’emittente sia tenuto a rimborsare i token collegati ad attività in qualsiasi momento, su richiesta dei possessori dei token collegati ad attività. L’emittente di token collegati ad attività dovrebbe rimborsare pagando un importo in fondi diversi dalla moneta elettronica equivalente al valore di mercato delle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività o consegnando le attività cui sono collegati i token. L’emittente di token collegati ad attività dovrebbe sempre fornire al possessore la possibilità di riscattare i token collegati ad attività in fondi diversi dalla moneta elettronica denominati nella stessa valuta ufficiale accettata dall’emittente al momento della vendita dei token. L’emittente dovrebbe fornire informazioni sufficientemente dettagliate e facilmente comprensibili sulle diverse forme di rimborso disponibili.
Per ridurre il rischio che i token collegati ad attività siano utilizzati come riserva di valore, gli emittenti di token collegati ad attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività, quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività, non dovrebbero concedere interessi ai possessori di tali token per la durata del periodo in cui questi ultimi sono in possesso dei token in oggetto.
I token collegati ad attività e i token di moneta elettronica dovrebbero essere considerati significativi quando soddisfano o possono soddisfare determinati criteri, tra cui una clientela ampia, un livello elevato di capitalizzazione di mercato o un numero elevato di operazioni. In quanto tali, potrebbero essere utilizzati da un gran numero di possessori e il loro utilizzo potrebbe comportare sfide specifiche in termini di stabilità finanziaria, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria. Tali token collegati ad attività significativi e token di moneta elettronica dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti più rigorosi rispetto ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica che non sono considerati significativi. In particolare, gli emittenti di token collegati ad attività significativi dovrebbero essere soggetti a requisiti patrimoniali più elevati e a requisiti di interoperabilità, nonché dovrebbero definire una politica di gestione della liquidità. L’adeguatezza delle soglie per classificare un token collegato ad attività o il token di moneta elettronica come significativo dovrebbe essere riesaminata dalla Commissione nell’ambito del suo riesame dell’applicazione del presente regolamento. Il riesame dovrebbe essere corredato, se del caso, di una proposta legislativa.
Un monitoraggio globale dell’intero ecosistema degli emittenti di token collegati ad attività è importante al fine di determinare le dimensioni e l’impatto effettivi di tali token. Al fine di prendere in considerazione tutte le operazioni effettuate in relazione a taluni token collegati ad attività, il monitoraggio di tali token comprende pertanto il monitoraggio di tutte le operazioni regolate, indipendentemente dal fatto che siano regolate nel registro distribuito («on-chain») o al di fuori del registro distribuito («off-chain»), comprese le operazioni tra clienti dello stesso prestatore di servizi per le cripto-attività.
È particolarmente importante stimare le operazioni regolate con token collegati ad attività associate a usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica, segnatamente quelle associate ai pagamenti di debiti, anche nell’ambito di operazioni con esercenti. Tali operazioni non dovrebbero comprendere le operazioni associate a funzioni e servizi di investimento quali un mezzo di scambio di fondi o altre cripto-attività, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività. Il regolamento di operazioni in altre cripto-attività sarebbe utilizzato nei casi in cui un’operazione che coinvolge due componenti di cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività, è regolata nei token collegati ad attività. Inoltre, qualora i token collegati ad attività siano utilizzati ampiamente come mezzo di scambio in un’area monetaria unica, gli emittenti dovrebbero essere tenuti a ridurre il livello di attività. Un token collegato ad attività dovrebbe essere considerato utilizzato ampiamente come mezzo di scambio qualora il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate a usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200000000 EUR.
Qualora i token collegati ad attività costituiscano una minaccia grave per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria, le banche centrali dovrebbero poter chiedere all’autorità competente di revocare l’autorizzazione dell’emittente a offrire tali token collegati ad attività. Qualora i token collegati ad attività costituiscano una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria, le banche centrali dovrebbero poter richiedere alle autorità competenti di limitare l’importo di tali token collegati ad attività da emettere, o di imporre un importo nominale minimo.
Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto nazionale che disciplina l’uso delle valute nazionali ed estere nell’ambito di operazioni tra residenti adottate da Stati membri non appartenenti alla zona euro nell’esercizio della loro sovranità monetaria.
Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero elaborare un piano di risanamento che preveda le misure che l’emittente deve adottare per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva di attività, anche nei casi in cui il soddisfacimento delle richieste di rimborso crea squilibri temporanei nella riserva di attività. L’autorità competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività al fine di tutelare gli interessi dei possessori di token collegati ad attività e la stabilità finanziaria.
Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero disporre di un piano per il rimborso ordinato dei token per garantire che i diritti dei possessori di tali token siano tutelati nel caso in cui gli emittenti non siano in grado di rispettare i loro obblighi, anche in caso di interruzione dell’emissione dei token collegati ad attività. Se l’emittente di token collegati ad attività è un ente creditizio o un’entità che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18, l’autorità competente dovrebbe consultare l’autorità di risoluzione responsabile. A tale autorità di risoluzione dovrebbe essere consentito di esaminare il piano di rimborso al fine di individuare gli elementi in esso contenuti che potrebbero incidere negativamente sulla capacità di risoluzione dell’emittente, sulla strategia di risoluzione dell’emittente o sulle azioni previste nel piano di risoluzione dell’emittente, e di formulare raccomandazioni all’autorità competente in merito a tali questioni. Così facendo, l’autorità di risoluzione dovrebbe inoltre essere autorizzata a valutare se siano necessarie modifiche al piano di risoluzione o alla strategia di risoluzione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio19, a seconda dei casi. Tale valutazione da parte dell’autorità di risoluzione non dovrebbe incidere sui poteri dell’autorità di vigilanza prudenziale o dell’autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di adottare misure di prevenzione delle crisi o misure di gestione delle crisi.
Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero essere autorizzati come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituti di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE. I token di moneta elettronica dovrebbero essere considerati «moneta elettronica» ai sensi della direttiva 2009/110/CE e i loro emittenti dovrebbero, salvo diversamente specificato nel presente regolamento, rispettare i requisiti pertinenti di cui alla direttiva 2009/110/CE per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica e gli obblighi in materia di emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica. Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero redigere un White Paper sulle cripto-attività e notificarlo alla rispettiva autorità competente. Ai token di moneta elettronica dovrebbero applicarsi anche le esenzioni relative alle reti limitate, a determinate operazioni effettuate da fornitori di reti di comunicazioni elettroniche e agli istituti di moneta elettronica che emettono solo un quantitativo massimo limitato di moneta elettronica, sulla base dell’esenzione facoltativa specificata nella direttiva 2009/110/CE. Tuttavia, gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero comunque essere tenuti a redigere un White Paper sulle cripto-attività per informare gli acquirenti in merito alle caratteristiche e ai rischi dei token di moneta elettronica e dovrebbero essere altresì tenuti a notificare il White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente prima della pubblicazione.
I possessori di token di moneta elettronica dovrebbero ricevere un credito nei confronti dell’emittente dei token di moneta elettronica. Ai possessori di token di moneta elettronica dovrebbe essere sempre riconosciuto il diritto di ottenere un rimborso al valore nominale dei fondi denominati nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica. Le disposizioni della direttiva 2009/110/CE concernenti la possibilità di addebitare una commissione in relazione al rimborso non sono pertinenti nel contesto dei token di moneta elettronica.
Per ridurre il rischio che i token di moneta elettronica siano utilizzati come riserva di valore, gli emittenti di token di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività, quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token di moneta elettronica, non dovrebbero concedere ai possessori di token di moneta elettronica interessi, compresi gli interessi non legati alla durata del periodo di detenzione del token di moneta elettronica da parte del possessore dello stesso.
Il White Paper sulle cripto-attività redatto da un emittente di token di moneta elettronica dovrebbe contenere tutte le informazioni riguardanti tale emittente e l’offerta di token di moneta elettronica o la loro ammissione alla negoziazione, necessarie per consentire ai potenziali acquirenti di prendere una decisione di acquisto informata e di comprendere i rischi connessi all’offerta di token di moneta elettronica. Il White Paper sulle cripto-attività dovrebbe inoltre fare esplicito riferimento al diritto dei possessori di token di moneta elettronica di riscattare, in qualsiasi momento e al valore nominale, i loro token di moneta elettronica per i fondi denominati nella valuta ufficiale di riferimento dei token di moneta elettronica.
Quando un emittente di token moneta elettronica investe i fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica, tali fondi dovrebbero essere investiti in attività denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica, al fine di evitare rischi intervalutari.
I token di moneta elettronica significativi potrebbero comportare rischi più elevati per la stabilità finanziaria rispetto ai token di moneta elettronica non significativi e alla moneta elettronica tradizionale. Gli emittenti di token di moneta elettronica significativi che sono istituti di moneta elettronica dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti supplementari. Tali emittenti di token di moneta elettronica significativi dovrebbero in particolare essere soggetti a requisiti patrimoniali più elevati rispetto agli emittenti di altri token di moneta elettronica, essere soggetti a requisiti di interoperabilità e definire una politica di gestione della liquidità. Dovrebbero inoltre rispettare alcuni degli stessi requisiti che si applicano agli emittenti di token collegati ad attività per quanto riguarda la riserva di attività, ad esempio i requisiti in materia di custodia e investimento della riserva di attività. Tali requisiti per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi dovrebbero applicarsi in luogo degli articoli 5 e 7 della direttiva 2009/110/CE. Poiché tali disposizioni della direttiva 2009/110/CE non si applicano agli enti creditizi quando emettono moneta elettronica, nemmeno i requisiti aggiuntivi per i token di moneta elettronica significativi di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi.
Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero disporre di piani di risanamento e di rimborso per garantire che i diritti dei possessori di tali token siano tutelati nel caso in cui gli emittenti non siano in grado di rispettare i loro obblighi.
Nella maggior parte degli Stati membri la prestazione di servizi per le cripto-attività non è ancora regolamentata, malgrado i potenziali rischi che essi comportano per la protezione degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Per far fronte a tali rischi, il presente regolamento prevede requisiti operativi, organizzativi e prudenziali a livello dell’Unione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività.
Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di eludere o aggirare la vigilanza, i servizi per le cripto-attività dovrebbero essere prestati solo da persone giuridiche aventi sede legale in uno Stato membro in cui svolgono attività commerciali sostanziali, compresa la prestazione di servizi per le cripto-attività. Anche le imprese che non sono persone giuridiche, come i partenariati commerciali, dovrebbero essere autorizzate, a determinate condizioni, a prestare servizi per le cripto-attività. È essenziale che i prestatori di servizi per le cripto-attività mantengano una gestione efficace delle loro attività nell’Unione al fine di evitare di compromettere l’efficacia della vigilanza prudenziale e garantire l’applicazione dei requisiti ai sensi del presente regolamento destinati a garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Un contatto diretto, stretto e regolare tra le autorità di vigilanza e la direzione responsabile dei prestatori di cripto-attività dovrebbe essere un elemento essenziale di tale vigilanza. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto avere la sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori dovrebbe essere residente nell’Unione. Per «sede di direzione effettiva» si intende il luogo in cui sono prese le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per le persone stabilite nell’Unione di usufruire di propria iniziativa di servizi per le cripto-attività prestati da un’impresa di un paese terzo. Se un’impresa di un paese terzo presta servizi per le cripto-attività a un soggetto stabilito nell’Unione su iniziativa di quest’ultimo, tali servizi non dovrebbero essere considerati come prestati nell’Unione. Se un’impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell’Unione o promuove o pubblicizza nell’Unione attività o servizi per le cripto-attività, i suoi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa del cliente. In tal caso, l’impresa del paese terzo dovrebbe essere autorizzata come fornitore di servizi per le cripto-attività.
Date le attuali dimensioni relativamente ridotte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, è opportuno conferire alle autorità nazionali competenti il potere di autorizzare e controllare tali prestatori di servizi. Un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe essere concessa, rifiutata o revocata dall’autorità competente dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale. Quando viene concessa un’autorizzazione, questa dovrebbe indicare i servizi per le cripto-attività che il relativo prestatore è autorizzato a prestare e dovrebbe essere valida per tutta l’Unione.
Al fine di garantire la continua protezione del sistema finanziario dell’Unione dai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è necessario garantire che i prestatori di servizi per le cripto-attività effettuino controlli rafforzati sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti ed enti finanziari di paesi terzi elencati come paesi terzi ad alto rischio poiché hanno giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione, di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio20.
Talune imprese soggette agli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari dovrebbero essere autorizzate a prestare tutti o alcuni servizi per le cripto-attività senza essere tenute a ottenere un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento se notificano alle loro autorità competenti determinate informazioni prima di prestare tali servizi per la prima volta. In tali casi, tali imprese dovrebbero essere considerate prestatori di servizi per le cripto-attività e ad esse dovrebbero applicarsi i pertinenti poteri amministrativi previsti dal presente regolamento, compresa la facoltà di sospendere o vietare determinati servizi per le cripto-attività. Tali imprese dovrebbero essere soggette a tutti i requisiti applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento, ad eccezione dei requisiti di autorizzazione, dei requisiti di fondi propri e della procedura di approvazione per quanto riguarda gli azionisti e i soci che detengono partecipazioni qualificate, in quanto tali questioni sono disciplinate dai rispettivi atti legislativi dell’Unione a norma dei quali sono state autorizzate. La procedura di notifica per gli enti creditizi che intendono prestare servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE che stabiliscono procedure per l’autorizzazione degli enti creditizi a prestare i servizi elencati nell’allegato I di tale direttiva.
Al fine di garantire la tutela dei consumatori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero sempre agire in modo onesto, corretto e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti. I servizi per le cripto-attività dovrebbero essere considerati «servizi finanziari» quali definiti nella direttiva 2002/65/CE nei casi in cui soddisfano i criteri di tale direttiva. Se commercializzati a distanza, anche i contratti tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i consumatori dovrebbero essere soggetti alla direttiva 2002/65/CE, salvo esplicita disposizione contraria del presente regolamento. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero fornire ai loro clienti informazioni complete, corrette, chiare e non fuorvianti e avvertirli dei rischi connessi alle cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero rendere pubbliche le loro politiche tariffarie, istituire procedure di trattamento dei reclami e adottare una politica solida per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse.
Per garantire la tutela dei consumatori, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare taluni requisiti prudenziali. Tali requisiti prudenziali dovrebbero essere stabiliti sotto forma di importo fisso o in proporzione alle spese fisse generali dei prestatori di servizi per le cripto-attività dell’anno precedente, a seconda del tipo di servizi prestati.
I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere soggetti a rigorosi requisiti organizzativi. I membri dell’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere idonei e, in particolare, non dovrebbero essere stati condannati per alcun reato nell’ambito del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o per qualsiasi altro reato che possa incidere sulla loro onorabilità. Gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate nei prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero possedere sufficienti requisiti di onorabilità e, in particolare, non dovrebbero essere stati condannati per reati nell’ambito del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o per qualsiasi altro reato che possa incidere sulla loro onorabilità. Inoltre, qualora l’influenza esercitata da azionisti e soci che detengono partecipazioni qualificate in prestatori di servizi per le cripto-attività possa pregiudicare la gestione sana e prudente del prestatore di servizi per le cripto-attività, tenendo conto, tra l’altro, delle loro precedenti attività, del rischio che svolgano attività illecite o dell’influenza o del controllo da parte di un governo di un paese terzo, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di affrontare tali rischi. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero assumere dirigenti e personale con conoscenze, abilità e competenze adeguate e dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per consentire loro di svolgere le rispettive funzioni, anche attraverso l’elaborazione di un piano di continuità operativa. Essi dovrebbero disporre di solidi meccanismi di controllo interno e di valutazione del rischio nonché di sistemi e procedure adeguati per garantire l’integrità e la riservatezza delle informazioni ricevute. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero adottare disposizioni adeguate per registrare tutte le operazioni, gli ordini e i servizi relativi ai servizi per le cripto-attività da loro prestati. Dovrebbero inoltre disporre di sistemi per individuare i potenziali abusi di mercato commessi dai clienti.
Al fine di garantire la tutela dei loro clienti, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero adottare disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti sulle cripto-attività detenute da questi ultimi. Se il loro modello di business impone loro di detenere fondi quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 sotto forma di banconote, monete, moneta scritturale o moneta elettronica appartenenti ai loro clienti, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero collocare tali fondi presso un ente creditizio o una banca centrale, ove sia disponibile un conto presso la banca centrale. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere autorizzati a effettuare operazioni di pagamento in relazione ai servizi per le cripto-attività che offrono solo se sono istituti di pagamento autorizzati a norma di tale direttiva.
A seconda dei servizi che prestano e dei rischi specifici derivanti da ciascun tipo di servizi, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici per tali servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti dovrebbero concludere con i loro clienti un accordo con talune disposizioni obbligatorie e dovrebbero definire e attuare una politica di custodia che dovrebbe essere messa a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico. Tale accordo dovrebbe specificare, tra l’altro, la natura del servizio prestato, che potrebbe includere la detenzione di cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, nel qual caso il cliente potrebbe mantenere il controllo delle cripto-attività in custodia. In alternativa, le cripto-attività o i mezzi di accesso alle stesse potrebbero essere trasferiti al pieno controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività che detengono cripto-attività appartenenti a clienti, o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, dovrebbero garantire che tali cripto-attività non siano utilizzate per proprio conto. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero garantire che tutte le cripto-attività detenute siano sempre non vincolate. Tali prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero inoltre essere ritenuti responsabili di eventuali perdite derivanti da un incidente connesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), compreso un incidente derivante da attacchi informatici, furti o malfunzionamenti. I fornitori di hardware o software di portafogli non custoditi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Per garantire il regolare funzionamento dei mercati di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero stabilire regole operative dettagliate, dovrebbero garantire che i loro sistemi e le loro procedure siano sufficientemente resilienti, dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza pre e postnegoziazione adeguati per il mercato delle cripto-attività e dovrebbero stabilire norme trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinino l’accesso alle loro piattaforme. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero inoltre disporre di una struttura tariffaria trasparente per i servizi prestati, al fine di evitare il collocamento di ordini che potrebbero contribuire ad abusi di mercato o a condizioni di negoziazione anormali. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero essere in grado di regolare le operazioni eseguite sulle piattaforme di negoziazione on-chain e off-chain, e dovrebbero garantire un regolamento tempestivo. Il regolamento delle operazioni dovrebbe essere avviato entro 24 ore dall’esecuzione di un’operazione sulla piattaforma di negoziazione. Nel caso di un regolamento off-chain, il regolamento dovrebbe essere avviato lo stesso giorno lavorativo, mentre nel caso di un regolamento on-chain il regolamento potrebbe richiedere più tempo in quanto non è controllato dal prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione.
Per garantire la tutela dei consumatori, i prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività utilizzando capitali propri dovrebbero elaborare una politica commerciale non discriminatoria. Essi dovrebbero pubblicare quotazioni irrevocabili o la metodologia utilizzata per determinare il prezzo delle cripto-attività che intendono scambiare e dovrebbero pubblicare qualsiasi limite all’importo da scambiare che intendono stabilire. Dovrebbero inoltre essere soggetti a requisiti di trasparenza post-negoziazione.
I prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto dei clienti dovrebbero elaborare una strategia di esecuzione e mirare sempre a ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, anche quando operano in qualità di controparte di un cliente. Essi dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare che i loro dipendenti facciano un uso improprio delle informazioni relative agli ordini dei clienti. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono ordini e li trasmettono ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero attuare procedure per l’invio tempestivo e corretto di tali ordini. I prestatori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero ricevere benefici monetari o non monetari per la trasmissione di tali ordini a una particolare piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a qualsiasi altro prestatore di servizi per le cripto-attività. Essi dovrebbero monitorare l’efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione, valutando se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione, e dovrebbero notificare ai clienti con i quali intrattengono una relazione qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione.
Quando un prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue ordini di cripto-attività per conto dei clienti è la controparte del cliente, potrebbero esservi analogie con i servizi di scambio di cripto-attività per fondi o altre cripto-attività. Tuttavia, negli scambi di cripto-attività per fondi o altre cripto-attività, il prezzo di tali scambi è stabilito liberamente dal prestatore di servizi per le cripto-attività come cambio di valuta. Ciononostante, per quanto concerne l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe assicurarsi sempre di ottenere il miglior risultato possibile per il suo cliente, anche quando opera in qualità di controparte del cliente, in linea con la sua migliore strategia di esecuzione. Lo scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività effettuato dall’emittente o dall’offerente non dovrebbe essere un servizio per le cripto-attività.
I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività per potenziali possessori dovrebbero, prima della conclusione di un contratto, informare tali persone su come intendono prestare il servizio. Per garantire la tutela dei loro clienti, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a collocare cripto-attività dovrebbero disporre di procedure specifiche e adeguate per prevenire, monitorare, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dal collocamento di cripto-attività presso i propri clienti e che sorge quando il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato. Il collocamento di cripto-attività a nome di un offerente non dovrebbe essere considerato un’offerta separata.
Per garantire la tutela dei consumatori, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività, su richiesta di un cliente o di propria iniziativa, o che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, dovrebbero effettuare una valutazione per determinare se tali servizi per le cripto-attività o tali cripto-attività siano adatti ai clienti, tenendo conto delle esperienze, delle conoscenze, degli obiettivi e della capacità dei loro clienti di sostenere perdite. Se i clienti non forniscono informazioni ai prestatori di servizi per le cripto-attività in merito alle loro esperienze, conoscenze e capacità di sostenere perdite, o se è chiaro che le cripto-attività non sono adatte ai clienti, i prestatori di servizi di cripto-attività non dovrebbero raccomandare tali servizi di cripto-attività o tali cripto-attività a tali clienti, né iniziare a prestare la gestione del portafoglio di cripto-attività. Nel prestare consulenza sulle cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero fornire ai clienti una relazione che dovrebbe includere una valutazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e il modo in cui essa soddisfa le preferenze e gli obiettivi dei clienti. Nel prestare la gestione del portafoglio delle cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero fornire ai loro clienti dichiarazioni periodiche che dovrebbero includere un riesame delle loro attività e delle prestazioni del portafoglio nonché una dichiarazione aggiornata sulla valutazione di adeguatezza.
Alcuni servizi per le cripto-attività, in particolare la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, il collocamento di cripto-attività e i servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, potrebbero sovrapporsi ai servizi di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366.
Gli strumenti forniti dagli emittenti di moneta elettronica ai loro clienti per gestire un token di moneta elettronica potrebbero non essere distinguibili dall’attività di prestazione di custodia e amministrazione disciplinati dal presente regolamento. Gli istituti di moneta elettronica dovrebbero dunque poter prestare servizi di custodia senza previa autorizzazione ai sensi del presente regolamento per prestare servizi per le cripto-attività solo in relazione ai token di moneta elettronica da loro emessi.
L’attività dei distributori di moneta elettronica tradizionale, vale a dire quella di distribuire moneta elettronica per conto degli emittenti, equivarrebbe all’attività di collocamento di cripto-attività ai fini del presente regolamento. Tuttavia, anche le persone fisiche o giuridiche autorizzate a distribuire moneta elettronica a norma della direttiva 2009/110/CE dovrebbero poter distribuire token di moneta elettronica per conto degli emittenti di token di moneta elettronica senza essere tenute a ottenere previa autorizzazione a norma del presente regolamento per prestare servizi per le cripto-attività. Tali distributori dovrebbero essere pertanto esentati dall’obbligo di chiedere un’autorizzazione in qualità di prestatori di servizi per le cripto-attività per l’attività di collocamento di cripto-attività.
Un prestatore di servizi di trasferimento di cripto-attività dovrebbe essere un soggetto che fornisce il trasferimento, per conto di un cliente, di cripto-attività da un indirizzo di registro distribuito o conto a un altro. Tale servizio di trasferimento non dovrebbe includere i validatori, i nodi o i miner che potrebbero partecipare alla conferma di un’operazione e all’aggiornamento dello stato del registro distribuito sottostante. Molti prestatori di servizi per le cripto-attività offrono anche qualche tipo di servizio di trasferimento di cripto-attività nell’ambito, ad esempio, del servizio di prestazione di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti, dello scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività o dell’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti. In funzione delle caratteristiche precise dei servizi connessi al trasferimento di token di moneta elettronica, tali servizi potrebbero rientrare nella definizione di servizi di pagamento di cui alla direttiva (UE) 2015/2366. In tali casi, tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati da un’entità autorizzata a prestare detti servizi di pagamento conformemente a tale direttiva.
Il presente regolamento non dovrebbe affrontare l’erogazione e l’assunzione di prestiti relativi a cripto-attività, compresi i token di moneta elettronica, e non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto nazionale applicabile. Occorre valutare ulteriormente la fattibilità e la necessità di regolamentare tali attività.
È importante garantire la fiducia nei mercati delle cripto-attività e l’integrità di tali mercati. È pertanto necessario stabilire norme volte a scoraggiare gli abusi di mercato per le cripto-attività ammesse alla negoziazione. Tuttavia, poiché gli emittenti di cripto-attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività sono molto spesso PMI, sarebbe sproporzionato applicare loro tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio21. È pertanto necessario stabilire norme specifiche che vietino determinati comportamenti che potrebbero indebolire la fiducia dell’utente nei mercati di cripto-attività e l’integrità di tali mercati, compresi l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività. Tali norme specifiche per gli abusi di mercato commessi in relazione alle cripto-attività dovrebbero essere applicate anche nei casi in cui le cripto-attività sono ammesse alla negoziazione.
Occorre rafforzare la certezza del diritto per i partecipanti a mercati delle cripto-attività attraverso la caratterizzazione di due elementi essenziali della specificazione di informazioni privilegiate, segnatamente la natura precisa di tali informazioni e la rilevanza del suo potenziale effetto sui prezzi delle cripto-attività. Tali elementi dovrebbero essere presi in considerazione anche per prevenire gli abusi di mercato nel contesto dei mercati delle cripto-attività e del loro funzionamento, tenendo conto, ad esempio, dell’uso dei social media, del ricorso a contratti intelligenti per le esecuzioni degli ordini e della concentrazione di gruppi di mining.
Gli strumenti derivati qualificabili come strumenti finanziari quali definiti nella direttiva 2014/65/UE e la cui attività sottostante è una cripto-attività sono soggetti al regolamento (UE) n. 596/2014 se negoziati in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. Le cripto-attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono le attività sottostanti di tali strumenti derivati dovrebbero essere soggette alle disposizioni sugli abusi di mercato di cui al presente regolamento.
Alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti poteri sufficienti per vigilare sull’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, nonché per vigilare sui prestatori di servizi di cripto-attività. Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di sospendere o vietare l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o la prestazione di un servizio per le cripto-attività e di indagare sulle violazioni delle norme in materia di abusi di mercato. Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non dovrebbero essere soggetti alla vigilanza a norma del presente regolamento quando non sono offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione.
Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere il potere di imporre sanzioni agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, e ai prestatori di servizi per le cripto-attività. Per stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di un’altra misura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la gravità e la durata della violazione e se sia stata commessa intenzionalmente.
Data la natura transfrontaliera dei mercati delle cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro per individuare e scoraggiare eventuali violazioni del presente regolamento.
Per favorire la trasparenza per quanto riguarda le cripto-attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività, l’ESMA dovrebbe istituire un registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
I token collegati ad attività significativi possono essere utilizzati come mezzo di scambio e per effettuare grandi volumi di operazioni di pagamento. Poiché tali grandi volumi possono comportare rischi specifici per i canali di trasmissione monetaria e la sovranità monetaria, è opportuno affidare all’ABE il compito di vigilare sugli emittenti di token collegati ad attività, una volta che tali token siano stati classificati come significativi. Tale assegnazione dovrebbe tener conto della natura molto specifica dei rischi posti dai token collegati ad attività e non dovrebbe costituire un precedente per altri atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.
Le autorità competenti incaricate della vigilanza a norma della direttiva 2009/110/CE dovrebbero vigilare sugli emittenti di token di moneta elettronica. Tuttavia, alla luce dell’utilizzo potenzialmente ampio dei token di moneta elettronica significativi come mezzo di pagamento e dei rischi che essi possono comportare per la stabilità finanziaria, è necessaria una duplice vigilanza da parte sia delle autorità competenti che dell’ABE sugli emittenti di tali token. L’ABE dovrebbe vigilare sul rispetto, da parte degli emittenti di token di moneta elettronica significativi, degli obblighi supplementari specifici stabiliti nel presente regolamento per tali token. Poiché gli obblighi supplementari specifici dovrebbero applicarsi solo agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, gli enti creditizi che emettono token di moneta elettronica significativi, ai quali tali obblighi non si applicano, dovrebbero continuare a essere soggetti alla vigilanza delle rispettive autorità competenti. Tale duplice vigilanza dovrebbe tener conto della natura molto specifica dei rischi posti dai token di moneta elettronica e non dovrebbe costituire un precedente per altri atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.
I token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro utilizzati come mezzo di scambio e al fine di regolare grandi volumi di operazioni di pagamento possono comportare rischi specifici, sebbene sia improbabile che si verifichi, per la sovranità monetaria dello Stato membro nella cui valuta ufficiale sono denominati. Se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token di moneta elettronica significativi sono concentrati nello Stato membro d’origine, le responsabilità di vigilanza non dovrebbero essere trasferite all’ABE.
L’ABE dovrebbe istituire un collegio delle autorità di vigilanza per ciascun emittente di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi. Poiché gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi sono solitamente al centro di una rete di soggetti che assicurano l’emissione, il trasferimento e la distribuzione di tali cripto-attività, i membri del collegio delle autorità di vigilanza per ciascun emittente dovrebbero pertanto includere, tra l’altro, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più pertinenti per le cripto-attività, nei casi in cui i token collegati ad attività significativi o i token di moneta elettronica significativi sono ammessi alla negoziazione, e le autorità competenti dei soggetti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività più pertinenti che garantiscono la custodia e l’amministrazione dei token collegati ad attività significativi e dei token di moneta elettronica significativi per conto dei possessori. Il collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi dovrebbe facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i suoi membri e dovrebbe emettere pareri non vincolanti in merito, tra l’altro, alle modifiche all’autorizzazione di tali emittenti o alle misure di vigilanza che li riguardano.
Per vigilare sugli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica significativi, l’ABE dovrebbe avere il potere, tra l’altro, di effettuare ispezioni in loco, adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie.
L’ABE dovrebbe imporre agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi il pagamento di commissioni a copertura dei suoi costi, anche per le spese generali. Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, la commissione dovrebbe essere proporzionata all’entità della loro riserva di attività. Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, la commissione dovrebbe essere proporzionata all’importo dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi.
Al fine di garantire l’efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo per specificare ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al presente regolamento al fine di adeguarle agli sviluppi del mercato e tecnologici, per specificare ulteriormente determinati criteri al fine di stabilire se un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica debba essere classificato come significativo, per determinare quando vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia al corretto funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, per specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio del potere dell’ABE di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penalità di mora e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse, e per specificare ulteriormente il tipo e l’importo delle commissioni di vigilanza che l’ABE può imporre agli emittenti di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, ivi compresa una tutela adeguata dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare quando sono consumatori, occorre definire delle norme tecniche. È efficiente e opportuno incaricare l’ABE e l’ESMA, in quanto organismi con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.
È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE e dall’ESMA per quanto riguarda: il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni contenute in un White Paper sulle cripto-attività sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere la cripto-attività; la procedura di approvazione dei White Paper sulle cripto-attività presentati dagli enti creditizi al momento dell’emissione di token collegati ad attività; le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione come emittente di token collegati ad attività; la metodologia utilizzata per stimare il numero trimestrale medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate a usi di token collegati ad attività e token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro come mezzi di scambio in ciascuna area monetaria unica; i requisiti, i modelli e le procedure per la gestione dei reclami dei possessori di token collegati ad attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività; i requisiti per le politiche e le procedure volte a individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse degli emittenti di token collegati ad attività, nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto di tale comunicazione; la procedura e i tempi per l’adeguamento di un emittente di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica significativi ai requisiti di fondi propri più elevati, i criteri per richiedere fondi propri più elevati, i requisiti minimi per l’elaborazione dei programmi relativi alle prove di stress; i requisiti di liquidità della riserva di attività; gli strumenti finanziari in cui può essere investita la riserva di attività; il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione del progetto di acquisizione della partecipazione qualificata in un emittente di token collegati ad attività; i requisiti per gli obblighi aggiuntivi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi; le informazioni notificate alle autorità competenti da enti creditizi, depositari centrali di titoli, imprese di investimento, gestori del mercato, istituti di moneta elettronica, società di gestione di OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi che intendono prestare servizi per le cripto-attività; le informazioni contenute in una domanda di autorizzazione del prestatore di servizi per le cripto-attività; il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che il prestatore di servizi per le cripto-attività mette a disposizione del pubblico e che sono relative ai principali impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale prestano servizi; le misure volte a garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività e le registrazioni da tenere di tutti i servizi per le cripto-attività, gli ordini e le operazioni effettuati; i requisiti per le politiche volte a individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività, nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto di tale comunicazione; il modo in cui devono essere presentati i dati sulla trasparenza del gestore di una piattaforma di negoziazione e il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione relative alla piattaforma di negoziazione; il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione del progetto di acquisizione della partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività; i dispositivi, i sistemi e le procedure adeguati per monitorare e individuare gli abusi di mercato, il modello di notifica per la segnalazione di sospetti di abusi di mercato e le procedure di coordinamento tra le pertinenti autorità competenti per l’individuazione di abusi di mercato; le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi; un modello di documento per gli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di vigilanza di paesi terzi; i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro dell’ESMA e le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente; le condizioni alle quali taluni membri del collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono da considerare come i più rilevanti nella loro categoria; le condizioni alle quali si ritiene che i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica siano utilizzati su larga scala ai fini della qualifica di taluni membri di tale collegio e i dettagli delle modalità pratiche di funzionamento di tale collegio. È opportuno che la Commissione adotti tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e in conformità rispettivamente degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010.
È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE e dall’ESMA per quanto riguarda: la definizione di moduli, formati e modelli standard per i White Paper sulle cripto-attività; la definizione di moduli, modelli e procedure standard per la trasmissione di informazioni ai fini della domanda di autorizzazione come emittente di token collegati ad attività; la definizione di moduli, formati e modelli standard ai fini della segnalazione dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro emessi con un valore superiore a 100000000 EUR; la definizione di moduli, modelli e procedure standard per la notifica delle informazioni alle autorità competenti da parte di enti creditizi, depositari centrali di titoli, imprese di investimento, operatori di mercato, istituti di moneta elettronica, società di gestione di OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi che intendono prestare servizi di cripto-attività; la definizione di moduli, modelli e procedure standard per la domanda di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività; la determinazione degli strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può essere ritardata; la definizione dei formati, dei modelli e delle procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nonché tra le autorità competenti, l’ABE e l’ESMA. È opportuno che la Commissione adotti tali norme tecniche di attuazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente, rispettivamente, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, agli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, e garantire il corretto funzionamento dei mercati delle cripto-attività, assicurando nel contempo la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio, e anche la tutela dell’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione mediante la creazione di un quadro favorevole allo sviluppo di un più ampio mercato transfrontaliero delle cripto-attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Al fine di evitare perturbazioni dei partecipanti al mercato che prestano servizi e attività in relazione alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica emesse prima della data di applicazione del presente regolamento, gli emittenti di tali cripto-attività dovrebbero essere esentati dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e da taluni altri requisiti del presente regolamento. Tuttavia, alcuni obblighi dovrebbero applicarsi quando tali cripto-attività sono state ammesse alla negoziazione prima della data di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare perturbazioni dei partecipanti al mercato esistenti, sono necessarie disposizioni transitorie per gli emittenti di token collegati ad attività che erano operativi al momento dell’entrata in applicazione del presente regolamento.
Poiché i quadri normativi nazionali applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento differiscono da uno Stato membro all’altro, è essenziale che gli Stati membri che attualmente non dispongono di requisiti prudenziali rigorosi per i prestatori di servizi per le cripto-attività che operano attualmente nell’ambito dei loro quadri normativi abbiano la possibilità di esigere che tali prestatori di servizi per le cripto-attività siano soggetti a requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dai quadri normativi nazionali. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non applicare o a ridurre il periodo transitorio di 18 mesi che consentirebbe altrimenti ai prestatori di servizi per le cripto-attività di prestare servizi basati sul loro quadro normativo nazionale esistente. Tale opzione per gli Stati membri non dovrebbe costituire un precedente per altri atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.
Gli informatori dovrebbero poter sottoporre nuove informazioni all’attenzione delle autorità competenti, aiutandole a individuare violazioni del presente regolamento e a imporre sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l’esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. Ciò dovrebbe essere fatto modificando la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio23 al fine di renderla applicabile alle violazioni del presente regolamento.
Dato che l’ABE dovrebbe essere incaricata della vigilanza diretta degli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e che l’ESMA dovrebbe essere incaricata di avvalersi dei propri poteri in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività significativi, è necessario garantire che l’ABE e l’ESMA siano in grado di esercitare tutti i loro poteri e compiti al fine di conseguire i loro obiettivi di tutela dell’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario per l’economia dell’Unione, i suoi cittadini e le sue imprese, e garantire che gli emittenti di cripto-attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività siano disciplinati dai regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.
L’emissione, l’offerta o la richiesta di ammissione alla negoziazione di cripto-attività e la prestazione di servizi per le cripto-attività potrebbero comportare il trattamento di dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto applicabile dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio24 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio25.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 giugno 202126.
La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per consentire l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione e degli atti delegati necessari per precisare taluni elementi del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce quanto segue:
a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);
b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;
c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;
e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri;
b) ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47;
c) alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri;
d) alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate;
e) al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità;
f) alle organizzazioni internazionali pubbliche.
3. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.
4. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:
a) strumenti finanziari;
b) depositi, compresi i depositi strutturati;
c) fondi, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica;
d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27 o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva;
f) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
g) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio28 o della direttiva 2009/138/CE;
h) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio29;
j) regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/200430 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio31.
5. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.
6. Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.