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Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione del 14 febbraio 2025 che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)1, in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

Una delle principali conquiste dell’Unione è la creazione di uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente. Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe pertanto rimanere un’eccezione e dovrebbe essere solo una misura di extrema ratio.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, qualunque decisione di ripristino di tale controllo di frontiera deve essere debitamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

La Commissione deve adottare un atto di esecuzione per stabilire un modello per le notifiche, da parte degli Stati membri, del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Il modello dovrebbe includere tutti gli elementi che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma del regolamento (UE) 2016/399 per consentire alla Commissione di valutare l’osservanza dei criteri e delle condizioni per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio2 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2024/1717 si basa sull’acquis di Schengen, il 19 novembre 2024 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

La presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio3; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen8 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice frontiere Schengen,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/399, è stabilito nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen