Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento.
L’adozione di misure a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.
A norma dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere affiancata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), TFUE, fa parte di tali misure.
È opportuno che che le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne tengano conto dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni4, nonché del manuale comune5.
Un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.
Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.
Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.
Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
È necessario stabilire regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti.
Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione alle frontiere esterne del Sistema di Informazione Visti (VIS) stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Per verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui al presente regolamento e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel VIS.
Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.
Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.
L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia, visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante deroga, e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di frontiera.
Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.
Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto unionale alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l’allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.
Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.
Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.
La cooperazione operativa e l’assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/20047.
Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell’ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio8, né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d’identità o all’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.
In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.
La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Considerato l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno prevedere le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.
Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione.
La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere bilanciate rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino, e dovrebbero essere considerate possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, e l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.
Il ripristino del controllo alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di spazio senza controllo alle frontiere interne o a livello nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche, o di minacce connesse alla criminalità organizzata.
La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.
In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne e al fine di contribuire ad assicurare l'attuazione coerente dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia di ripristino del controllo alle frontiere interne nei casi che richiedono tale misura su base temporanea e nei casi che necessitano di un'azione immediata. Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle circostanze che potrebbero costituire minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.
Qualora la relazione di valutazione, redatta in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio9, individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e al fine di garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la presentazione di piani strategici o, come extrema ratio e in considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico valico di frontiera. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di tale regolamento, la procedura d'esame è applicabile.
Il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne secondo una procedura specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere giustificata in circostanze eccezionali e quale misura di ultima istanza, ove il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tale spazio o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino temporaneo di controlli di frontiera a talune frontiere interne potrebbe essere anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle frontiere interne, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni, su proposta della Commissione, secondo questa specifica procedura a livello di Unione.
Prima che sia adottata qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne, è opportuno esplorare a fondo tempestivamente la possibilità di ricorrere a misure intese a risolvere la situazione in questione, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione, quali l'Agenzia o l'Ufficio europeo di polizia («Europol»), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio11, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale, di Unione, o a entrambi i livelli. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può essere in grado di prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate.
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di prolungare il controllo di frontiera alle frontiere interne, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
Le relazioni di valutazione e le raccomandazioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui al presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento e che la Commissione coordini le valutazioni in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste negli elementi seguenti: programmi di valutazione annuali e pluriennali, visite in loco con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri, relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni.
Poiché l’obiettivo del regolamento (CE) n. 562/2006 e successive modifiche, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non poteva essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma poteva essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima è potuta intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tale regolamento e le sue successive modifiche si sono limitati a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari nonché la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.
In deroga all’articolo 355 TFUE, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 198512.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio in merito al presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen13, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio14.
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen15, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3, della decisione 2008/146/CE del Consiglio16.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen17 che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio18.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio19. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente Regolamento e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio20. L’Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente Regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.
Per quanto riguarda Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e i suoi allegati riguardanti il SIS e il VIS sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e principi
Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione.
Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «frontiere interne» a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri; b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni; c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;
2) «frontiere esterne» le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;
3) «volo interno» qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;
4) «collegamento regolare interno effettuato da traghetto» qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;
5) «beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale» a) i cittadini dell’Unione ai sensi dell’ articolo 20, paragrafo 1, TFUE, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21; b) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;
6) «cittadino di paese terzo» chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’ articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;
7) «persona segnalata ai fini della non ammissione» qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 e 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio22;
8) «valico di frontiera» ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
9) «valico di frontiera condiviso» qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale;
10) «controllo di frontiera» l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
11) «verifiche di frontiera» le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;
12) «sorveglianza di frontiera» la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive, per impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;
13) «verifica in seconda linea» una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);
14) «guardia di frontiera» il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;
15) «vettore»; ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale
16) «permesso di soggiorno»: a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio23, e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE; b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, a eccezione: i) dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo, e ii) dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio24;
17) «nave da crociera» una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;
18) «navigazione da diporto» l’uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;
19) «pesca costiera» le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;
20) «lavoratore offshore» una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri;
21) «minaccia per la salute pubblica» qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.
22) «sistema di ingressi/uscite» (Entry/Exit System - EES) il sistema istituito con regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio5;
23) «sistema self-service» un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e che può essere utilizzato per il preinserimento dei dati nell’EES;
24) «varco automatico» un’infrastruttura elettronica in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata;
25) «sistema di controllo di frontiera automatizzato» un sistema che consente l’attraversamento automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico;
26) «conferma dell’autenticità e dell’integrità dei dati memorizzati nel chip» il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) provengano dall’autorità emittente e non siano stati modificati;
27) «emergenza di sanità pubblica su vasta scala» un’emergenza di sanità pubblica, riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero potrebbe avere ripercussioni su vasta scala sull’esercizio del diritto alla libera circolazione;
28) «viaggi essenziali» i viaggi di una persona esentata da restrizioni all’ingresso a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 4 o 5, dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili;
29) «viaggi non essenziali» i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;
30) «poli di trasporto» aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni come anche terminali merci.
Art. 3 Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:
a) dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;
b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
Art. 4 Diritti fondamentali
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.
Titolo II. Frontiere esterne
Capo I. Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso
Art. 5 Attraversamento delle frontiere esterne
1.
Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.
Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 39.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
a) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 39;
b) per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza;
c) conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 19 e 20 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.
3.
Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico.
4.
In particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio6, gli Stati membri possono chiudere temporaneamente specifici valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1, secondo comma, o limitarne gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:
a) dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
b) dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio7 e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari; e
c) dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.
Art. 6 Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi
1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:
i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio25, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;
c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
f) fornire dati biometrici, laddove richiesti per:
i) la costituzione del fascicolo individuale nell’EES conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2017/2226;
ii) l’effettuazione di verifiche di frontiera a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera g), punto i), del presente regolamento, dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
1 bis. Il periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come periodo unico per gli Stati membri in cui l’EES è operativo sulla base del regolamento (UE) 2017/2226. Tale periodo è calcolato separatamente per ciascuno degli Stati membri in cui l’EES non è operativo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.
3. L’allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).
4.
La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.
Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 39.
La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
5. In deroga al paragrafo 1:
a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;
b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio26. Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII. Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio27;
c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.
Art. 6 bis Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell’EES
1. I dati all’ ingresso e all’uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell’EES conformemente agli articoli 16, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2017/2226:
a) cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;
b) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;
c) cittadini di paesi terzi che:
i) sono familiari di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
ii) non sono in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002.
2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 14 del presente regolamento sono inseriti nell’EES conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.
3. Non sono inseriti nell’EES i dati delle seguenti categorie di persone:
a) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno a norma di tale direttiva che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell’Unione;
b) cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo, che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell’Unione, qualora:
i) tale cittadino di paese terzo benefici di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
ii) tali cittadini di paesi terzi siano in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002;
c) titolari di permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle precedenti lettere a) e b);
d) titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
e) cittadini di paesi terzi che esercitano i loro diritti alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 o della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
f) cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o Santa Sede;
g) persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di specifiche norme relative alle verifiche di frontiera, vale a dire:
i) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, ai sensi del punto 1 dell’allegato VII;
ii) piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio ai sensi del punto 2 dell’allegato VII;
iii) marittimi ai sensi del punto 3 dell’allegato VII e marittimi presenti all’interno del territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
iv) lavoratori frontalieri ai sensi del punto 5 dell’allegato VII;
v) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d’emergenza e guardie di frontiera ai sensi del punto 7 dell’allegato VII;
vi) lavoratori off-shore ai sensi del punto 8 dell’allegato VII;
vii) membri dell’equipaggio e passeggeri di navi da crociera ai sensi dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell’allegato VI;
viii) persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera ai sensi dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell’allegato VI;
h) persone che beneficiano di una deroga all’obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;
i) persone che, per l’attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio14;
j) membri dell’equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
k) persone che, per l’attraversamento della frontiera, presentano:
i) un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio15; o
ii) un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che transitino via treno e che non scendano sul territorio di uno Stato membro.
Capo II. Controllo delle frontiere esterne e respingimento
Art. 7 Effettuazione delle verifiche di frontiera
1.
Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili.
Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.
2. Nell’effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Art. 8 Verifiche di frontiera sulle persone
1.
L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.
2. All’ingresso e all’uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sottoposti alle seguenti verifiche:
a) l’accertamento dell’identità e della cittadinanza della persona nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
1) il SIS;
2) la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);
3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile, o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, impossibile per indisponibilità di certificati validi.
b) l’accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol. In caso di dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o all’identità del titolare, è verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento. Per le persone il cui ingresso è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento.
2 bis. Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali verifiche in modo mirato a specifici valichi di frontiera, a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. L’estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l’altro, dell’impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata. Le persone che non sono, in linea di principio, soggette a verifiche mirate nelle banche dati, sono sottoposte, come minimo, a una verifica al fine di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Tale verifica consiste nel rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera consulta le banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Lo Stato membro interessato trasmette la propria valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti all’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea («Agenzia»), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio9, senza indugio e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all’Agenzia in merito all’applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi, o parti di essa, come riservata.
2 ter. Qualora uno Stato membro intenda effettuare verifiche mirate nelle banche dati ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata. Qualora gli Stati membri, l’Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull’intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.
2 quater. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro l’8 aprile 2019, una valutazione dell’attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2.
2 quinquies. Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2017. In casi eccezionali, qualora, in un determinato aeroporto, vi siano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti al fine di poter effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati senza avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, il periodo transitorio di sei mesi di cui al primo comma può essere prorogato per tale determinato aeroporto fino a un massimo di 18 mesi conformemente alla procedura indicata nel terzo comma. A tale scopo, lo Stato membro, al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo comma, notifica alla Commissione, all’Agenzia e agli altri Stati membri le difficoltà infrastrutturali specifiche nell’aeroporto interessato, le misure previste per porvi rimedio e il periodo di tempo necessario per la loro attuazione. Qualora sussistano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al terzo comma e dopo aver consultato l’Agenzia, autorizza lo Stato membro interessato a prorogare il periodo transitorio per l’aeroporto interessato e, se del caso, stabilisce la durata di tale proroga.
2 sexies. Le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio10 o ad altra normativa dell’Unione o nazionale. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base di tali dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l’identità e la cittadinanza dell’interessato, così come l’autenticità e la validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, sono verificate.
2 septies. In deroga al paragrafo 2, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l’accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, possono essere soggetti alle verifiche all’uscita di cui al paragrafo 2 solo in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.
3. All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite come segue:
a) La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:
i) l’accertamento dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
1) il SIS;
2) la banca dati dell’Interpol SLTD;
3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi. Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per i quali un fascicolo individuale è già registrato nell’EES, qualora il documento di viaggio contenga un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include una verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all’immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l’accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip);
ii) l’accertamento che, all’occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;
iii) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;
iii bis) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per rilasciato per uno o due ingressi, la verifica del rispetto del numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell’EES conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226;
iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;
v) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;
vi) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell’Unione nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol;
b) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;
b ter) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del VIS, conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o la verifica e dell’autenticità e validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento;
c)
d)
e)
f)
g) La verifica approfondita all’uscita comporta:
i) la verifica dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
1) del SIS;
2) della banca dati SLTD di Interpol;
3) delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.
Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi. Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per il quali un fascicolo individuale è già registrato nell’EES, qualora il documento di viaggio contenga un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include la verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all’immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, detto accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione digitale (chip);
ii) l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol;
iii) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, la verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;
iv) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell’EES conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226;
h) in aggiunta alle verifiche di cui alla lettera g), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:
i) l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido; tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;
ii)
iii)
i) Ai fini dell’identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l’EES conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226.
i bis) le verifiche nelle banche dati di cui alla lettera a), punti i) e vi), e alla lettera g) possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell’Unione o nazionale. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l’identità e la cittadinanza dell’interessato, nonché l’autenticità e la validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera sono verificate;
i ter) in caso di dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o all’identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se possibile, l’accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio.
4. Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.
4 bis.
Se, all'ingresso o all'uscita, la consultazione delle banche dati pertinenti, compreso il rilevatore di identità multiple attraverso il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio18 dà luogo, rispettivamente, a un collegamento giallo o rileva un collegamento rosso, la guardia di frontiera consulta l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le differenze tra i dati di identità o i dati dei documenti di viaggio oggetto del collegamento. La guardia di frontiera effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento.
Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 4, di tale regolamento.
5.
Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.
6. Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.
7. Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell’allegato II.
8. In caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.
9. I cittadini di paesi terzi sono informati del numero massimo di giorni del soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati in base al visto. Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
Art. 8 bis Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell’EES
1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis possono utilizzare sistemi self-service per preinserire nell’EES i dati di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
b) il documento di viaggio contiene un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di accertare l’identità del titolare del documento di viaggio comparando l’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) del documento di viaggio.
2. Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema self-service verifica se la persona è già registrata nell’EES e accerta l’identità del cittadino di paese terzo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
3.
Conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, il sistema self-service procede a un’identificazione conformemente all’articolo 27 di tale regolamento.
Inoltre, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, quando è effettuata un’identificazione nell’EES
a) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne, se l’interrogazione nel VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nei dati del VIS ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica sulla persona ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, si dovrebbe accedere ai dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
b) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell’EES a seguito dell’identificazione effettuata ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226, è consultato il VIS conformemente all’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
4. Nel caso in cui i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano registrati nell’EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3:
a) i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell’EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all’articolo 16, paragrafo 1 e all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da c), a f) del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, e i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell’EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) di tale regolamento e, se del caso, i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;
b) la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:
i) procede al preinserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutti i dati necessari tramite il sistema self-service;
ii) verifica:
che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto,
che l’immagine del volto della persona interessata rilevata sul posto corrisponda all’immagine del volto raccolta tramite il sistema self-service, e
per le persone che non sono in possesso del visto richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, che le impronte digitali dell’interessato rilevate sul posto corrispondano a quelle raccolte tramite il sistema self-service;
iii) una volta presa la decisione di autorizzare l’ingresso della persona o di respingerla, conferma i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo e inserisce nell’EES i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) e all’articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2017/2226.
5. Quando, le operazioni previste ai paragrafi 2 e 3 indicano che i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 sono registrati nell’EES, il sistema self-service valuta se sia necessario un aggiornamento di ciascuno dei dati di cui al paragrafo 4, lettera a).
6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 riveli che la persona di cui al paragrafo 1 ha un fascicolo individuale registrato nell’EES ma che i suoi dati devono essere aggiornati, la persona:
a) aggiorna i dati nell’EES preinserendoli tramite il sistema self-service;
b) viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che verifica la correttezza dell’aggiornamento ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e, una volta presa la decisione di autorizzare l’ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
7. I sistemi self-service funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service.
Art. 8 ter Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l’attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES
1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
b) il documento di viaggio contiene un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di verificare l’identità del titolare del documento di viaggio comparando tale immagine del volto con quella rilevata sul posto; e
c) la persona è già registrata o i suoi dati sono stati preinseriti nell’EES.
2.
Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, le verifiche di frontiera all’ingresso previste all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e le verifiche di frontiera all’uscita previste all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando sono effettuate tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, le verifiche di frontiera all’uscita includono le verifiche previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettera h).
Qualora una persona sia ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 quinquies, le verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service all’ingresso possono omettere l’esame degli aspetti previsti all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tale persona attraversa le frontiere esterne di tale Stato membro o le frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l’accesso di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 9.
3. All’ingresso e all’uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di tali risultati, autorizza l’ingresso o l’uscita o, diversamente, indirizza la persona verso una guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.
4. La persona in questione è indirizzata verso una guardia di frontiera a norma del paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti situazioni:
a) qualora una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte;
b) qualora dalle verifiche all’ingresso o all’uscita previste al paragrafo 2 emerge che non siano soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;
c) qualora i risultati delle verifiche all’ingresso o all’uscita previste al paragrafo 2 mettano in dubbio l’identità della persona, o quando rivelino che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, le relazioni internazionali di ogni gli Stato membro, oppure per la salute pubblica;
d) in caso di dubbi;
e) qualora non siano disponibili varchi automatici.
5. Oltre alle situazioni indicate al paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l’attraversamento della frontiera può decidere, sulla base di altri motivi, di indirizzare la persona che utilizza il sistema self-service verso un’altra guardia di frontiera.
6. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e che hanno utilizzato un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera, possono essere autorizzate a usare un varco automatico. In caso di utilizzo di un varco automatico, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al corrispondente fascicolo individuale ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2226 avvengono al momento dell’attraversamento della frontiera tramite il varco automatico. Se il varco automatico e il sistema self-service sono fisicamente separati, presso tale varco è svolto un accertamento dell’identità dell’utente per verificare che la persona che lo utilizza corrisponda alla persona che ha utilizzato il sistema self-service. L’accertamento è eseguito usando almeno un identificatore biometrico.
7. Qualora le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) o b), o entrambe, non siano soddisfatte, può essere effettuata tramite un sistema self-service una parte delle verifiche di frontiera all’ingresso previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e una parte delle verifiche di frontiera all’uscita previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). La guardia di frontiera può limitarsi a procedere solo a quegli accertamenti previsti all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), che non è stato possibile effettuare attraverso il sistema self-service. La guardia di frontiera accerta inoltre che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al cospetto di tale guardia di frontiera.
8. I sistemi self-service e i varchi automatici funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service, del varco automatico, o di entrambi.
9. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di consentire l’uso di sistemi self-service, di varchi automatici, o entrambi, per l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini dell’Unione, dei cittadini di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio dello Spazio economico europeo, dei cittadini della Svizzera e dei cittadini di paesi terzi il cui attraversamento della frontiera non è oggetto di una registrazione nell’EES.