Decisione (PESC) 2025/442 del Consiglio del 28 febbraio 2025 relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati parte dell’ATT («Stati parte»).
L’ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/768/PESC1, ampliando in tal modo il portafoglio di assistenza dell’Unione relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all’ATT. Tale decisione è stata seguita dalle decisioni (PESC) 2017/9152 e (PESC) 2021/23093 del Consiglio, relative alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione dell’ATT.
Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC, della decisione (PESC) 2017/915 e della decisione (PESC) 2021/2309 hanno aiutato i paesi partner a prendere in considerazione un’ampia gamma di settori pertinenti all’istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall’ATT. È stata sviluppata una cooperazione con una serie di paesi beneficiari a cui in precedenza non erano state indirizzate altre attività di assistenza dell’Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell’ATT. È necessario dare seguito alle azioni intraprese con tali paesi beneficiari al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare tali paesi a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.
Oltre al proseguimento delle attività con gli attuali paesi partner, è consigliabile estendere il partenariato, in via eccezionale, ad altri paesi che hanno individuato esigenze relative all’adesione all’ATT o all’attuazione dello stesso nelle sottoregioni in cui le agenzie esecutive già dispongono di uno o più partenariati esistenti, su richiesta di tali paesi, in riconoscimento del valore di un approccio regionale all’attuazione dell’ATT.
È necessario garantire la complementarità e sinergia tra le attività di sensibilizzazione e assistenza previste dalla presente decisione e altre attività simili, comprese quelle previste dalle decisioni (PESC) 2023/2296 e4, (PESC) 2025/2085 del Consiglio, e le attività dell’Unione pertinenti all’assistenza in materia di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. È importante, pertanto, che vengano effettuati scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive per le attività di sensibilizzazione dell’Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché tra tali agenzie esecutive e con il servizio europeo per l’azione esterna. Tali scambi incoraggeranno la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.
Il Consiglio precedentemente ha affidato l’esecuzione tecnica dei progetti a sostegno dell’ATT all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) e a Expertise France,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio di armi (ATT), l’Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:
a) rafforzamento o sviluppo delle capacità e competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l’attuazione dell’ATT nei paesi beneficiari;
b) sensibilizzazione di altri paesi, compresi gli Stati che non sono parti dell’ATT, al fine di sostenere l’universalizzazione dell’ATT a livello nazionale, regionale e multilaterale.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende le attività di progetto seguenti:
a) laboratori nazionali;
b) assistenza ad hoc;
c) attività di «formazione dei formatori»;
d) attività regionali e multilaterali, quali conferenze, laboratori e visite di studio;
e) eventi collaterali.
Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato della presente decisione.
3. Le attività del progetto di cui alla presente decisione sono attuate in complementarità e sinergia con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore del controllo del commercio di armi.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrao 2, è effettuata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) e da Expertise France.
3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3100000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con il BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni annuali elaborate dal BAFA e da Expertise France.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. Tale decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se tali accordi non sono stati conclusi entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka